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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/364

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/364 della Commissione del 3 marzo 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in via urgente gli elenchi delle zone da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di specifiche categorie di pollame e prodotti avicoli, alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Le modifiche incidono sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con l’effetto di sospendere o rimodulare l’autorizzazione per le zone colpite e di rimuovere restrizioni per alcune zone del Regno Unito dichiarate estinte. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica gli elenchi di zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e carni fresche di selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche riguardano specificamente alcune zone del Canada (Nuova Scozia), del Regno Unito (zone in Inghilterra e Galles) e degli Stati Uniti (Delaware e Indiana), in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. Restano esclusi, per effetto delle restrizioni, i prodotti provenienti dalle zone soggette a restrizioni non più autorizzate ai fini dell’ingresso nell’Unione.

Modifica degli elenchi di zone autorizzate per pollame e prodotti avicoli

Il regolamento interviene sul sistema di elenchi territoriali previsto dal quadro UE di sanità animale, aggiornando gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La finalità è impedire l’ingresso nell’Unione di partite provenienti da zone colpite da influenza aviaria ad alta patogenicità, mantenendo o ripristinando l’autorizzazione solo per le aree per le quali la situazione epidemiologica è stata ritenuta sotto controllo.

Contesto normativo

L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che richiede che animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provengano da paesi terzi, territori o zone iscritti negli appositi elenchi di autorizzazione. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce le condizioni sanitarie per l’ingresso, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi territoriali applicabili; il presente atto aggiorna tali elenchi per effetto di nuovi focolai notificati e valutati dalla Commissione.

Ambito materiale e soggetti interessati

Le modifiche riguardano:

  • pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti;
  • pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti;
  • pulcini di un giorno;
  • partite di meno di 20 capi di pollame;
  • uova da cova;
  • materiale germinale di pollame;
  • carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina da penna.

Gli operatori interessati sono, in pratica, esportatori, importatori, autorità veterinarie e soggetti della catena logistica che movimentano tali prodotti verso l’Unione. Le restrizioni operano con riferimento a specifiche zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti individuate negli allegati mediante codici territoriali e descrizioni geografiche puntuali.

Canada

Per il Canada è inserita la zona CA-2.2, riferita alla provincia della Nuova Scozia e ai comuni elencati nell’allegato. Per questa zona sono autorizzati, a decorrere dall’8.2.2022, ingressi relativi alle categorie di pollame e materiale germinale indicate negli allegati V e XIV, nonché alle carni fresche di pollame e di selvaggina da penna previste dall’allegato XIV.

Regno Unito

Per il Regno Unito il regolamento compie un duplice intervento.

Da un lato, aggiorna le zone GB-2.17 e GB-2.20, sostituendo le righe relative alle categorie interessate e riportando le date di conferma dei focolai del 2.11.2021 e del 12.11.2021, con successivi riferimenti temporali al 19.2.2022 e al 20.2.2022. Il considerando rilevante precisa che il Regno Unito ha comunicato l’estinzione dei focolai di Wrexham e Frinton-on-Sea, dopo abbattimento totale, pulizia e disinfezione, e che la Commissione ha ritenuto cessato il rischio connesso a quelle specifiche aree.

Dall’altro lato, sono inserite tre nuove zone soggette a restrizioni, GB-2.98, GB-2.99 e GB-2.100, situate rispettivamente in prossimità di Grimsby, Newtown e Welshpool. Per tali aree, dal 21.2.2022 non è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle categorie di pollame, materiale germinale e carni fresche elencate negli allegati.

Stati Uniti

Per gli Stati Uniti sono introdotte quattro nuove zone: US-2.8 nel Delaware, contea di New Castle; US-2.9 e US-2.10 in Indiana, contea di Greene; US-2.11 in Indiana, contea di Dubois. Le descrizioni geografiche sono estremamente dettagliate e definiscono aree circolari di 10 km attorno a punti di riferimento GPS, con indicazione delle intersezioni stradali e dei limiti in senso orario.

Per tali zone, l’allegato V e l’allegato XIV prevedono l’esclusione dall’autorizzazione all’ingresso nell’Unione delle pertinenti categorie di pollame, materiale germinale e carni fresche a partire, rispettivamente, dal 22.2.2022, 23.2.2022 e 24.2.2022, in base alla data del focolaio notificato.

Effetti pratici per gli operatori

Dal punto di vista operativo, il regolamento impone agli operatori di verificare la provenienza territoriale esatta delle partite. La conformità non dipende solo dallo Stato terzo di origine, ma anche dalla specifica zona di provenienza e dalla data del focolaio o della riclassificazione sanitaria. In concreto, una partita proveniente da un’area non più autorizzata dagli allegati non può accedere al mercato dell’Unione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione evidenzia espressamente l’urgenza delle misure, motivata dal grave rischio di introduzione e diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’Unione.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi di paesi/zones autorizzati

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati per includere, aggiornare o sostituire le voci relative alle zone interessate in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Le modifiche riguardano sia il pollame e il materiale germinale di pollame, sia le carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina da penna.

Canada: inserimento della zona CA-2.2

Per il Canada è inserita la zona CA-2.2, riferita alla provincia della Nuova Scozia e ai comuni elencati nell’allegato. Per tale zona è autorizzato l’ingresso, dal 8.2.2022, di pollame riproduttore e da reddito, pollame da macellazione, pulcini di un giorno, meno di 20 capi di pollame, uova da cova e materiale germinale con le categorie indicate negli allegati V e XIV.

Regno Unito: aggiornamento delle zone GB-2.17 e GB-2.20

Le voci relative alle zone GB-2.17 e GB-2.20 sono sostituite con nuove date di riferimento e termini di autorizzazione/sospensione. Per tali zone sono indicate, negli allegati, le categorie di pollame, materiale germinale e carni fresche di pollame e ratiti interessate, con date di conferma dei focolai del 2.11.2021 e del 12.11.2021 e date successive di ripristino/aggiornamento del 19.2.2022 e del 20.2.2022.

Regno Unito: inserimento delle zone GB-2.98, GB-2.99 e GB-2.100

Sono inserite tre nuove zone soggette a restrizioni in prossimità di Grimsby, Newtown e Welshpool, con raggio di 10 km e coordinate WGS84 specificate. Per queste zone, a partire dal 21.2.2022, l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale e carni fresche delle categorie elencate non è autorizzato.

Stati Uniti: inserimento delle zone US-2.8, US-2.9, US-2.10 e US-2.11

Sono inserite quattro nuove zone negli Stati Uniti, relative alla contea di New Castle (Delaware), alle contee Greene 01 e Greene 02 (Indiana) e alla contea di Dubois (Indiana), con definizioni geografiche puntuali e raggio di 10 km. Per tali zone, dal 22.2.2022 al 24.2.2022 secondo il caso, l’ingresso nell’Unione delle categorie di pollame, materiale germinale e carni fresche indicate non è autorizzato.

Allineamento delle descrizioni geografiche negli allegati

L’allegato V, parte 2, e l’allegato XIV, parte 2, riportano le descrizioni testuali delle zone interessate, incluse le localizzazioni puntuali e i limiti geografici delle aree di restrizione in Canada, Regno Unito e Stati Uniti.

Entrata in vigore e applicazione immediata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È adottato con urgenza per il grave rischio di introduzione nell’Unione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animalecontrolli alle frontieresicurezza alimentare

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