Regolamento (UE) 2022/357
Regolamento (UE) 2022/357 della Commissione del 2 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni princìpi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i princìpi contabili internazionali (IAS) 1 e 8 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il corpus IFRS adottato nell’Unione modificando l’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008. Le innovazioni principali riguardano la nozione di informazioni rilevanti sui principi contabili nello IAS 1 e la chiarificazione del concetto di stime contabili nello IAS 8. Le modifiche mirano a migliorare la coerenza applicativa, ridurre l’informativa non utile e accrescere la comparabilità dei bilanci.
Modifica gli IAS 1 e 8, recependo nel diritto UE le precisazioni dell’IASB su informazioni sui principi contabili e definizione di stime contabili, con effetti anche su altri standard collegati.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese tenute a redigere il bilancio secondo gli IAS/IFRS adottati nell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, in quanto modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008. Le modifiche riguardano in particolare IAS 1, IAS 8 e, per riflesso, IAS 7, IAS 26 e IAS 34 nei punti richiamati dall’allegato. L’applicazione è obbligatoria, con decorrenza per gli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2023 o successivamente; è consentita l’applicazione anticipata, con obbligo di indicazione se esercitata. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.
Modifica degli IAS 1 e 8 in materia di informativa sui principi contabili e stime contabili
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire nell’ordinamento dell’Unione le modifiche pubblicate dall’IASB nel febbraio 2021 agli IAS 1 e 8. L’obiettivo, richiamato nei considerando, è chiarire la distinzione tra principi contabili e stime contabili e migliorare la qualità dell’informativa di bilancio, riducendo le indicazioni standardizzate o irrilevanti.
Finalità e contesto normativo
La Commissione interviene sulla base del regolamento (CE) n. 1606/2002, che disciplina l’applicazione dei principi contabili internazionali nell’Unione. Dopo la consultazione dell’EFRAG, la Commissione conclude che le modifiche IAS soddisfano i criteri di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002, e pertanto aggiorna l’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008.
Ambito soggettivo e applicativo
Il regolamento si applica alle imprese che redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS adottati nell’Unione. Le modifiche diventano obbligatorie per gli esercizi finanziari che iniziano il 1o gennaio 2023 o successivamente. È ammessa l’applicazione anticipata; se l’impresa opta per tale scelta, deve darne indicazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Modifiche allo IAS 1: informativa sui principi contabili
Lo IAS 1 è modificato in più punti, con particolare rilievo per il paragrafo 117 e l’introduzione dei paragrafi 117A-117E. La nuova disciplina impone di fornire solo informazioni rilevanti sui principi contabili, ossia quelle che, considerate insieme alle altre informazioni di bilancio, è ragionevole attendersi influenzino le decisioni degli utilizzatori principali.
Le nuove previsioni chiariscono che:
- le informazioni su operazioni, eventi o condizioni non rilevanti sono irrilevanti e non vanno incluse;
- alcune informazioni possono essere rilevanti per la natura delle operazioni anche se gli importi sono modesti;
- non tutte le informazioni sui principi contabili relative a operazioni rilevanti sono automaticamente rilevanti;
- l’informativa è rilevante quando serve a comprendere altre informazioni rilevanti del bilancio;
- è preferibile un’informativa che spieghi come l’entità ha applicato gli IFRS alle proprie circostanze, invece di testi generici o mera riproduzione delle norme;
- eventuali informazioni irrilevanti non devono oscurare quelle rilevanti;
- il giudizio di irrilevanza non incide sugli obblighi informativi previsti da altri IFRS.
Il paragrafo 122 conferma inoltre che, insieme alle informazioni rilevanti sui principi contabili o in altre note, devono essere indicate le decisioni più significative assunte dalla direzione nel processo di applicazione dei principi contabili, escluse quelle che riguardano le stime.
Sono inoltre eliminati i paragrafi 118, 119 e 121 dello IAS 1. Il paragrafo 10, relativo alla composizione di un bilancio completo, e il paragrafo 114, sulla struttura delle note, sono aggiornati per allinearsi alla nuova nozione di informativa rilevante sui principi contabili.
Modifiche allo IAS 8: definizione di stime contabili
Lo IAS 8 è modificato per chiarire il perimetro delle stime contabili e distinguerle meglio dai cambiamenti di principi contabili e dalle correzioni di errori. La definizione aggiornata qualifica le stime contabili come importi monetari in bilancio soggetti a incertezza della valutazione.
Il nuovo testo specifica che la stima contabile si elabora mediante tecniche di valutazione e dati, e distingue tra:
- tecniche di stima;
- tecniche di valutazione, come quelle impiegate per il fair value ai sensi dell’IFRS 13.
Viene inoltre chiarito che il termine “stima” negli IFRS può talvolta riferirsi a un dato utilizzato per elaborare la stima contabile e non necessariamente alla stima contabile in senso tecnico.
Cambiamenti nelle stime contabili e correzione degli errori
Lo IAS 8 chiarisce che una stima contabile può dover essere modificata a seguito di nuovi sviluppi, nuove informazioni o maggiore esperienza. Tali modifiche non hanno natura retrospettiva e non costituiscono correzioni di errori di esercizi precedenti.
Il nuovo paragrafo 34A precisa che anche gli effetti sul bilancio derivanti dal cambiamento di un dato o di una tecnica di valutazione sono trattati come cambiamenti di stime contabili, salvo che derivino dalla correzione di errori pregressi.
Il paragrafo 38 ribadisce che gli effetti del cambiamento di stima sono rilevati prospetticamente, ossia a partire dalla data del cambiamento. Il regolamento fornisce anche esempi applicativi, tra cui:
- le perdite attese su crediti dell’IFRS 9, che incidono sul solo esercizio corrente;
- la modifica della vita utile o delle modalità di utilizzo di un cespite ammortizzabile, che incide sull’esercizio corrente e sui futuri esercizi.
Ricadute su altri IFRS e documenti correlati
L’allegato estende gli adeguamenti anche ad altri standard che richiamano il concetto di informazioni rilevanti sui principi contabili o di stime contabili:
- IFRS 7, con modifiche ai paragrafi 21 e B5 e introduzione del paragrafo 44II;
- IAS 26, con modifica del paragrafo 34 e introduzione del paragrafo 38;
- IAS 34, con modifica del paragrafo 5 e introduzione del paragrafo 60.
In tali casi, viene ribadito che le modifiche si applicano ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2023 o successivamente, con facoltà di applicazione anticipata e obbligo di indicazione in caso di scelta anticipata.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da tale momento esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008
L’articolo 1 sostituisce e aggiorna i testi IAS adottati nell’Unione, in particolare IAS 1 e IAS 8, secondo l’allegato del regolamento. Sono interessati anche rinvii e disposizioni connesse in IFRS 7, IAS 26 e IAS 34.
Informazioni rilevanti sui principi contabili nello IAS 1
Lo IAS 1 viene modificato per precisare che le entità devono indicare solo le informazioni rilevanti sui principi contabili. Sono introdotti i paragrafi 117A-117E, che chiariscono che l’informativa irrilevante non va fornita, che la rilevanza dipende anche dalla natura delle operazioni e che è preferibile un’informativa specifica per l’entità rispetto a testi standardizzati o mera riproduzione degli IFRS.
Eliminazione di paragrafi superati dello IAS 1
Sono eliminati i paragrafi 118, 119 e 121 dello IAS 1, mentre il paragrafo 122 resta per imporre l’indicazione delle decisioni significative assunte dalla direzione nell’applicazione dei principi contabili, escluse quelle relative alle stime.
Definizione e trattamento delle stime contabili nello IAS 8
Lo IAS 8 è modificato per definire le stime contabili come importi monetari in bilancio soggetti a incertezza di valutazione. Sono chiariti l’uso di tecniche di valutazione e dati, la distinzione tra stime contabili e dati utilizzati per elaborarle, e il fatto che i cambiamenti derivanti da nuove informazioni, nuovi sviluppi o maggiore esperienza costituiscono cambiamenti di stime e non correzioni di errori.
Applicazione prospettica dei cambiamenti di stima
Il nuovo paragrafo 38 precisa che gli effetti dei cambiamenti di stime contabili si rilevano prospetticamente, cioè sulle operazioni e circostanze dalla data del cambiamento in avanti, con imputazione al risultato economico dell’esercizio corrente e, se del caso, dei futuri esercizi.
Disposizioni di entrata in vigore e transitorie
Le imprese devono applicare le modifiche al più tardi a partire dagli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2023 o dopo tale data. È consentita l’applicazione anticipata, che deve essere indicata se effettuata. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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