Regolamento (UE) 2022/355
Regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio del 2 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento amplia in modo significativo il quadro sanzionatorio UE nei confronti della Bielorussia, in coordinamento con la decisione (PESC) 2022/356. Introduce nuovi divieti di esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di altri beni strategici, nonché divieti di importazione di specifiche categorie di prodotti bielorussi nell’Unione. Prevede inoltre deroghe, autorizzazioni e obblighi procedurali, con un ruolo centrale delle autorità competenti degli Stati membri e della cooperazione informativa con la Commissione e con i paesi partner.
Modifica del regolamento (CE) n. 765/2006 sulle misure restrittive nei confronti della Bielorussia, con estensione delle sanzioni settoriali e dei divieti di export, import, assistenza tecnica e finanziaria connessi al coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Incide su persone fisiche e giuridiche, entità e organismi che operano con la Bielorussia, nonché su operatori dell’Unione coinvolti in esportazioni, importazioni, intermediazione, assistenza tecnica, finanziamenti e servizi finanziari relativi ai beni e alle tecnologie elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 765/2006 come modificato. Le restrizioni riguardano in particolare esportazioni verso la Bielorussia o per uso in Bielorussia, importazioni nell’Unione da origine bielorussa o riesportate dalla Bielorussia, e determinate prestazioni connesse. Sono previste esclusioni e deroghe per usi non militari e utenti finali non militari, per scopi umanitari, medici, cibernetici, di informazione, per enti controllati da soggetti UE/paesi partner, per rappresentanze diplomatiche e per l’esecuzione di contratti anteriori a specifiche date, entro termini tassativi. Alcune misure si riferiscono espressamente a soggetti elencati nell’allegato V, che include il Ministero della Difesa della Bielorussia.
Regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio: misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 per ampliare il regime di misure restrittive nei confronti della Bielorussia, in risposta al coinvolgimento bielorusso nell’aggressione russa contro l’Ucraina. L’intervento si coordina con la decisione (PESC) 2022/356 e rafforza sia i divieti di export sia le restrizioni settoriali su importazioni e servizi connessi.
Contesto e finalità
Il considerando evidenzia che il regime già prevedeva congelamento di fondi e divieti di messa a disposizione di risorse economiche nei confronti di soggetti responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o che sostengono il regime di Lukashenko. Con la nuova decisione PESC, il Consiglio amplia però l’ambito delle sanzioni per attuare le conclusioni del Consiglio europeo del 24 febbraio 2022 e per reagire al coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione contro l’Ucraina.
Beni e tecnologie a duplice uso
L’articolo 1 sexies, riscritto, vieta in via generale la vendita, fornitura, trasferimento ed esportazione verso la Bielorussia, o per uso in Bielorussia, di beni e tecnologie a duplice uso, anche se non originari dell’Unione. Il divieto si estende alla prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e finanziamenti o assistenza finanziaria correlati.
Le deroghe riguardano esclusivamente usi non militari e utenti finali non militari e includono:
- scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di eventi con gravi conseguenze per salute, sicurezza o ambiente, e risposta a catastrofi naturali;
- usi medici o farmaceutici;
- utilizzo temporaneo da parte dei mezzi di informazione;
- aggiornamenti del software;
- dispositivi di comunicazione al consumo;
- cibersicurezza e sicurezza dell’informazione, con esclusione del governo bielorusso e delle imprese da esso controllate;
- uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Bielorussia, limitatamente a effetti personali, beni domestici, mezzi di trasporto o utensili professionali non destinati alla vendita.
Per le eccezioni diverse da quelle relative a cibersicurezza e uso personale, l’esportatore deve dichiarare l’operazione in dogana e notificare l’autorità competente entro 30 giorni dalla prima esportazione. Sono inoltre previste autorizzazioni in casi specifici, tra cui cooperazione civile, programmi spaziali, nucleare civile, sicurezza marittima, reti di telecomunicazione civile, uso esclusivo da parte di entità UE o di paesi partner e rappresentanze diplomatiche. Un’ulteriore deroga riguarda contratti conclusi prima del 3 marzo 2022, purché la domanda di autorizzazione sia presentata entro il 1° maggio 2022.
Le autorità competenti applicano le procedure del regolamento (UE) 2021/821 mutatis mutandis; le autorizzazioni valgono in tutta l’Unione. È previsto il potere di diniego, annullamento, sospensione, modifica o revoca qualora emergano rischi di uso militare o di destinazione all’aviazione o all’industria spaziale.
Beni dell’allegato V bis e soggetti dell’allegato V
Il nuovo articolo 1 septies introduce un ulteriore divieto, riferito ai beni e tecnologie elencati nell’allegato V bis, cioè prodotti che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia. Il divieto comprende anche assistenza tecnica, servizi di intermediazione e finanziamenti o assistenza finanziaria.
Per le entità elencate nell’allegato V, l’articolo 1 septies bis innalza il livello di controllo: l’autorità competente può autorizzare le operazioni solo se i beni o i servizi sono necessari per prevenire o mitigare urgentemente un evento con gravi conseguenze per salute, sicurezza o ambiente, oppure se sono dovuti in base a contratti conclusi prima del 3 marzo 2022, con domanda presentata entro il 1° maggio 2022.
Procedura, moduli e cooperazione amministrativa
L’articolo 1 septies ter impone che notifiche e autorizzazioni siano presentate, ove possibile, in formato elettronico, su modelli contenenti almeno gli elementi dell’allegato V quater. L’articolo 1 septies quater disciplina lo scambio di informazioni tra autorità nazionali, Commissione e paesi partner, utilizzando il sistema elettronico del regolamento (UE) 2021/821.
Le informazioni devono essere utilizzate solo per lo scopo per cui sono state richieste e sono soggette a protezione della riservatezza. Prima di concedere un’autorizzazione per una transazione sostanzialmente identica a una già oggetto di diniego da parte di un altro Stato membro, l’autorità competente deve consultare quello Stato membro. Se decide comunque di autorizzare, deve informare gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo le ragioni della decisione.
Prodotti del tabacco, prodotti minerari e potassa
Le modifiche agli articoli 1 octies, 1 nonies e 1 decies ampliano e precisano i divieti relativi a prodotti collegati al tabacco, ai prodotti minerari e alla potassa. In questi settori, oltre al divieto di commercio, viene espressamente esteso il divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria, compresi strumenti derivati, assicurazione e riassicurazione pertinenti.
Gli allegati aggiornati elencano i prodotti interessati, tra cui filtri, carta da sigarette, aromi per tabacco e macchine per il tabacco; diversi prodotti minerari, compresi oli e idrocarburi gassosi; e prodotti di cloruro di potassio e fertilizzanti contenenti potassio.
Nuovi divieti su legno, cemento, siderurgia, gomma e macchinari
Il regolamento introduce una nuova serie di restrizioni settoriali molto rilevanti per gli operatori economici. Per i prodotti legnosi, cementizi, siderurgici e della gomma è vietato importare nell’Unione, acquistare, trasportare e fornire assistenza tecnica, intermediazione e finanziamenti relativi a merci originarie della Bielorussia o da essa esportate.
I divieti sono corredati da discipline transitorie: per questi settori è consentita l’esecuzione, fino al 4 giugno 2022, dei contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 o dei contratti accessori necessari per la loro esecuzione.
Parallelamente, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare verso la Bielorussia macchinari elencati nell’allegato XIV, nonché prestare l’assistenza connessa. Anche qui è prevista la stessa clausola di salvaguardia contrattuale fino al 4 giugno 2022. L’elenco dei macchinari è molto ampio e comprende, tra l’altro, numerose categorie di apparecchi industriali, mezzi di sollevamento, macchine utensili, apparecchi per lavorazioni speciali, sistemi di produzione e apparecchiature elettriche e meccaniche di vario tipo.
Allegati e aggiornamenti tecnici
Il regolamento sostituisce o integra numerosi allegati del regolamento (CE) n. 765/2006. In particolare:
- l’allegato V elenca le persone/facenti parte del divieto specifico, includendo il Ministero della Difesa della Bielorussia;
- l’allegato V bis contiene un ampio elenco di beni e tecnologie a duplice uso o sensibili;
- l’allegato V ter elenca i paesi partner;
- l’allegato V quater contiene i modelli di notifica e autorizzazione;
- gli allegati X, XI, XII, XIII e XIV elencano rispettivamente prodotti legnosi, cementizi, siderurgici, prodotti della gomma e macchinari soggetti a divieto.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del titolo e coordinamento con il regime sanzionatorio UE
Il titolo del regolamento (CE) n. 765/2006 viene aggiornato per includere espressamente il coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina. Il regolamento si inserisce nell’attuazione della decisione 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/356 del 2 marzo 2022.
Nuove definizioni rilevanti
Vengono definite o precisate nozioni chiave, tra cui: beni e tecnologie a duplice uso (rinvio all’allegato I del regolamento (UE) 2021/821), finanziamenti o assistenza finanziaria, paese partner e dispositivi di comunicazione al consumo.
Divieto relativo ai beni e tecnologie a duplice uso
È vietata la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretta o indiretta, di beni e tecnologie a duplice uso, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. Sono vietate anche assistenza tecnica, servizi di intermediazione e finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a tali operazioni.
Deroghe e autorizzazioni per i beni a duplice uso
Sono previste eccezioni per usi non militari e utenti finali non militari in casi umanitari, sanitari, medici/farmaceutici, aggiornamenti software, dispositivi di comunicazione al consumo, cibersicurezza/sicurezza dell’informazione e uso personale. Sono previste autorizzazioni per cooperazione civile, programmi spaziali, usi nucleari civili, sicurezza marittima, reti civili di telecomunicazione, uso esclusivo di entità UE o di paesi partner e rappresentanze diplomatiche, nonché per contratti conclusi prima del 3 marzo 2022, se la richiesta è presentata entro il 1° maggio 2022.
Divieto relativo ai beni dell’allegato V bis
È vietata la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni e tecnologie elencati nell’allegato V bis, idonei a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo della difesa e sicurezza bielorusse, con i connessi divieti di assistenza tecnica, intermediazione e finanziamento.
Deroghe e controllo autorizzativo per beni dell’allegato V bis
Le deroghe riproducono, in gran parte, quelle previste per i beni a duplice uso, ma la disciplina è specificamente adattata ai beni dell’allegato V bis. Le autorizzazioni sono rilasciate dalle autorità competenti secondo il regolamento (UE) 2021/821, con validità in tutta l’Unione. È previsto il potere di annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni.
Regime rafforzato per le entità dell’allegato V
Per le entità elencate nell’allegato V, l’articolo 1 septies bis consente autorizzazioni solo in due ipotesi: prevenzione o mitigazione urgente di eventi con gravi conseguenze per salute/sicurezza o ambiente, oppure obbligazioni derivanti da contratti conclusi prima del 3 marzo 2022, purché la domanda sia presentata prima del 1° maggio 2022.
Formalità elettroniche e scambio di informazioni
Le notifiche e le autorizzazioni, ove possibile, devono essere presentate e rilasciate con mezzi elettronici secondo i modelli dell’allegato V quater. Le autorità competenti scambiano informazioni su autorizzazioni e dinieghi tramite il sistema elettronico previsto dal regolamento (UE) 2021/821; sono inoltre previste consultazioni tra Stati membri e scambi con i paesi partner.
Divieti settoriali su prodotti del tabacco e prodotti minerali/potassa
L’articolo 1 octies e l’articolo 1 nonies rafforzano i divieti su prodotti collegati alla produzione di tabacco e su prodotti minerari, incluso il cloruro di potassio (potassa), con estensione dell’assistenza tecnica e finanziaria vietata. L’allegato VI elenca i prodotti del tabacco, l’allegato VII i prodotti minerali e l’allegato VIII i prodotti di potassa.
Divieti su legno, cemento, siderurgia, gomma e macchinari
Sono introdotti nuovi articoli che vietano importazione, acquisto, trasporto e assistenza connessa per prodotti legnosi, prodotti cementizi, prodotti siderurgici e prodotti della gomma originari della Bielorussia o da essa esportati. È inoltre vietata la vendita/esportazione verso la Bielorussia di macchinari elencati nell’allegato XIV e la relativa assistenza tecnica e finanziaria.
Esenzioni temporali per contratti preesistenti
Per legno, cemento, siderurgia, gomma e macchinari è prevista la possibilità di eseguire fino al 4 giugno 2022 i contratti conclusi prima del 2 marzo 2022, o i contratti accessori necessari alla loro esecuzione.
Aggiornamento degli allegati e poteri della Commissione
L’articolo 8 viene sostituito: la Commissione è autorizzata a modificare gli allegati II e V quater sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. Sono inoltre sostituiti o inseriti nuovi allegati, tra cui gli allegati V, V bis, V ter, V quater, X, XI, XII, XIII e XIV del regolamento (CE) n. 765/2006.
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