Regolamento (UE) 2022/358
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/358 della Commissione del 2 marzo 2022 che apre un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore cinese, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di tale produttore esportatore e dispone la registrazione di dette importazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento avvia un riesame per "nuovo esportatore" relativo a un produttore cinese di biciclette, al fine di verificare se debba essere istituito un dazio antidumping individuale sulle sue esportazioni verso l’Unione. In via conseguente, il dazio antidumping vigente è abrogato per le importazioni del soggetto interessato e le autorità doganali devono registrare tali importazioni per un periodo di nove mesi. Il procedimento è disciplinato dal regolamento di base antidumping e prevede termini specifici per la partecipazione delle parti interessate, la presentazione di osservazioni e le richieste di audizione.
Apertura di un riesame relativo ai "nuovi esportatori" su biciclette originarie della Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore cinese, con abrogazione del dazio antidumping nei suoi confronti e registrazione delle importazioni.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di biciclette e altri velocipedi senza motore, compresi i furgoncini a triciclo ed esclusi gli unicicli o monocicli, classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712007091, 8712007092 e 8712007099), originari della Repubblica popolare cinese. Riguarda specificamente i prodotti fabbricati per l’esportazione nell’Unione da Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd. (codice addizionale TARIC C530). Si applica nel contesto di un riesame antidumping ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036; le importazioni sono soggette a registrazione per nove mesi dalla data di entrata in vigore. Sono esclusi dal perimetro oggettivo gli unicicli o monocicli.
Apertura di un riesame relativo ai "nuovi esportatori" sulle biciclette originarie della RPC
Il regolamento avvia un riesame antidumping per nuovo esportatore nei confronti di Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd., produttore esportatore cinese di biciclette. La misura si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/1036 e mira a verificare se, per questo operatore, debba essere istituito un dazio antidumping individuale sulle esportazioni verso l’Unione.
Contesto e presupposti del riesame
La Commissione rileva che il richiedente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare: non aver esportato il prodotto oggetto del riesame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta originaria; non essere collegato ad altri produttori esportatori soggetti ai dazi vigenti; aver iniziato a esportare nell’Unione solo dopo la fine del periodo dell’inchiesta originaria. Tali elementi giustificano l’apertura del riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.
Prodotto interessato e misure preesistenti
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da biciclette e altri velocipedi senza motore, compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli, classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70, nonché ai codici TARIC 8712007091, 8712007092 e 8712007099. Le misure in vigore derivano dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379, che aveva assoggettato tali importazioni a un dazio antidumping definitivo del 48,5 % per il prodotto fabbricato dal richiedente.
Abrogazione del dazio e registrazione delle importazioni
Per effetto dell’apertura del riesame, il dazio antidumping vigente è abrogato limitatamente alle importazioni di cui all’articolo 1, cioè quelle fabbricate per l’esportazione nell’Unione dal richiedente. Contestualmente, le autorità doganali nazionali devono registrare tali importazioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, così da consentire, in caso di esito positivo dell’inchiesta, l’eventuale riscossione retroattiva dei dazi dalla data di registrazione.
Periodo dell’inchiesta di riesame
Il periodo dell’inchiesta di riesame è fissato dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. La Commissione precisa inoltre che, in questa fase, non è possibile fornire una stima attendibile dell’eventuale importo dei dazi futuri, ferma restando l’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.
Diritti di partecipazione delle parti interessate
Le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. Le osservazioni scritte, le risposte al questionario e ogni altra informazione devono essere presentate entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro lo stesso termine è possibile chiedere di essere sentiti; per le audizioni relative alla fase di apertura, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore.
Modalità di comunicazione, riservatezza e diritti della difesa
La Commissione invita le parti a usare la piattaforma TRON.tdi per tutte le comunicazioni, incluse deleghe e certificazioni scannerizzate. Le informazioni da trattare come riservate devono essere contrassegnate "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato idoneo a consentire la comprensione sostanziale dei dati coperti da riservatezza. In caso di mancata motivazione della riservatezza o di assenza di un riassunto adeguato, la Commissione può non considerare tali informazioni. Sono inoltre richiamate le regole applicabili al materiale protetto da diritti d’autore, alla corrispondenza elettronica e alle modalità di contatto con la Commissione.
Omessa collaborazione e conseguenze procedurali
Se una parte interessata non collabora, nega l’accesso alle informazioni o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può adottare conclusioni sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Informazioni false o fuorvianti possono essere ignorate. L’eventuale mancata collaborazione può condurre a esiti meno favorevoli per la parte che non coopera.
Consigliere-auditore e garanzie procedurali
Le parti interessate possono rivolgersi al consigliere-auditore per questioni riguardanti l’accesso al fascicolo, la riservatezza dei documenti, le proroghe dei termini e più in generale i diritti di difesa. Le richieste devono essere motivate, presentate per iscritto e avanzate tempestivamente, affinché non compromettano il regolare svolgimento del procedimento.
Durata dell’inchiesta ed entrata in vigore
L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura del riesame per nuovo esportatore
È aperto un riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, volto a determinare se debba essere istituito un dazio antidumping individuale sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd.
Prodotto interessato e classificazione doganale
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da biciclette e altri velocipedi senza motore, compresi i furgoncini a triciclo, esclusi gli unicicli o monocicli, classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 e ai codici TARIC 8712007091, 8712007092 e 8712007099.
Abrogazione del dazio vigente per il richiedente
Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 è abrogato per le importazioni di cui all’articolo 1, ossia quelle fabbricate per l’esportazione nell’Unione dal richiedente.
Registrazione delle importazioni
Le autorità doganali nazionali devono registrare le importazioni interessate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036. La registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Termini per la partecipazione delle parti interessate
Le parti interessate devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore. Le osservazioni scritte, le risposte al questionario e ogni altra informazione devono essere presentate entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro lo stesso termine di 37 giorni possono essere richieste audizioni; per le questioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta, la domanda di audizione va presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore.
Modalità procedurali e riservatezza
Le comunicazioni devono, di regola, essere trasmesse tramite la piattaforma TRON.tdi. Le informazioni riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato; in difetto, la Commissione può non tenerne conto. Si applicano inoltre regole specifiche sull’uso di materiale coperto da diritti d’autore e sulla corrispondenza elettronica.
Omessa collaborazione
In caso di mancata cooperazione, rifiuto di accesso alle informazioni, mancato invio nei termini o ostacolo grave all’inchiesta, la Commissione può fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Informazioni false o fuorvianti possono essere ignorate.
Consigliere-auditore
Le parti interessate possono rivolgersi al consigliere-auditore per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e più in generale ai diritti di difesa; le richieste devono essere motivate e presentate per iscritto.
Durata dell’inchiesta e data di applicazione
L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 2 mar 2022Regolamento (UE) 2022/353
- Regolamento · 2 mar 2022Regolamento (UE) 2022/355
- Regolamento · 2 mar 2022Regolamento (UE) 2022/357
- Regolamento · 2 mar 2022Regolamento (UE) 2022/364
- Regolamento · 1 mar 2022Regolamento (UE) 2022/345
- Regolamento · 1 mar 2022Regolamento (UE) 2022/347
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →