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Sentenza

Sentenza n. 8862/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Chieti, Atto n. 21944 del 24 gennaio 2022, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO -del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;

Giustizia amministrativa202316773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includeva i sei scatti stipendiali figurativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, collocato in quiescenza a domanda all’età di 58 anni dopo 39 anni di servizio utile, ha contestato il prospetto INPS di liquidazione del TFS nella parte in cui non computava i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della l. n. 232/1990. Ha dedotto violazione e falsa applicazione delle richiamate disposizioni, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erroneo apprezzamento dei presupposti, nonché violazione dell’art. 36 Cost. Ha chiesto l’annullamento dell’atto e l’accertamento del diritto al ricalcolo del TFS, oltre interessi e rivalutazione. Il TAR ha inoltre esaminato preliminarmente la regolarità della notificazione effettuata all’INPS tramite l’indirizzo PEC che, alla data del 20 dicembre 2023, risultava essere il domicilio digitale primario dell’ente nel registro IPA.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto regolare la notificazione all’INPS, applicando il principio tempus regit actum e considerando l’indirizzo PEC utilizzato quello primario e indicato dall’ente nel registro IPA al momento della notifica. Quanto al merito, il TAR ha ritenuto che la controversia riguardasse un diritto soggettivo rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di rapporto di lavoro pubblico non privatizzato e di trattamento previdenziale; ha quindi potuto prescindere dall’esame della domanda di annullamento, rilevando anche che il prospetto di liquidazione non aveva natura provvedimentale. Nel merito ha interpretato l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della l. n. 232/1990, nel senso che il beneficio dei sei scatti stipendiali si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, tra cui l’Arma dei Carabinieri, collocato a domanda in quiescenza dopo il compimento dei 55 anni e la maturazione di almeno 35 anni di servizio utile. Il ricorrente possedeva entrambi i requisiti. Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è stato ritenuto perentorio né assistito da una sanzione decadenziale, poiché la disposizione non qualifica il termine come tale e non prevede espressamente la decadenza. È stato quindi accertato il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo, con obbligo dell’INPS di procedere alla rideterminazione. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L’INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    Al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento

    La disposizione si applica, oltre che al personale della Polizia di Stato, anche al personale delle altre forze di polizia a ordinamento militare, inclusa l’Arma dei Carabinieri. Il beneficio spetta anche a chi sia collocato a domanda in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.

  • art. 21 l. n. 232/1990

    Ha modificato l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e concorre a fondare il riconoscimento dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione del TFS.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Concorre, insieme all’art. 63, comma 4, dello stesso decreto e all’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., a fondare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia relativa al rapporto di lavoro pubblico non privatizzato.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    Concorre a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico non privatizzato.

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, nei limiti richiamati dal Collegio.

  • art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012

    È richiamato con riguardo all’indice degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni formato dal Ministero della Giustizia; alla data della notifica l’INPS non aveva comunicato un indirizzo PEC per tale indice.

  • art. 28 d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020

    È stato applicato, secondo il principio tempus regit actum, per ritenere valida la notificazione effettuata all’indirizzo PEC che risultava domicilio digitale primario dell’INPS nel registro IPA alla data della notifica.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Esclude, per le somme riconosciute, il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a stabilire che sulle somme dovute spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della l. n. 232/1990, si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compreso il personale dell’Arma dei Carabinieri, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione del trattamento di fine servizio.
  • Il personale delle forze di polizia collocato a domanda in quiescenza ha diritto ai sei scatti stipendiali quando, al momento della cessazione, abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • Il termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio e il suo mancato rispetto non determina decadenza, in assenza di un’espressa qualificazione legislativa del termine come perentorio o di una chiara previsione decadenziale.
  • La controversia relativa al riconoscimento dei sei scatti stipendiali nel TFS del personale in regime di diritto pubblico concerne un diritto soggettivo e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; il prospetto di liquidazione privo di natura provvedimentale non deve necessariamente essere annullato quando sia proposta e accolta la domanda di accertamento del diritto.
  • Sulle somme dovute a titolo di ricalcolo del TFS spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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