Cassazione Penale, Ordinanza n. 35345/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per reati in materia di stupefacenti, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato associativo di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990. Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza di merito non avrebbe correttamente dimostrato la sua consapevolezza di partecipare all'associazione. La Corte di cassazione ha però ritenuto la doglianza generica e sostanzialmente riproduttiva di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, che aveva valorizzato plurimi elementi fattuali, tra cui i costanti rapporti con i capi e gli altri membri del sodalizio e la consapevolezza che la propria abitazione fosse la sede operativa dell'organizzazione.
Norme richiamate
art. 73 co. 4 D.P.R. 309/1990
Norma richiamata quale base del reato oggetto della sentenza impugnata; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte di cassazione su tale disposizione.
art. 74 co. 1, 2, 3, 4 D.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ribadisce che la prova dell'elemento soggettivo può desumersi da plurimi indici fattuali, come rapporti costanti con i sodali e consapevolezza della sede operativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che contesti la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato associativo deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o meramente riproduttive di doglianze già esaminate sono inammissibili.
- La partecipazione consapevole a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta da una pluralità di elementi indiziari, tra cui i rapporti continuativi con i vertici e gli altri membri del sodalizio e la disponibilità/consapevolezza del luogo usato come sede operativa.
- Quando il giudice di merito abbia offerto una motivazione logica e coerente sulla consapevolezza dell'esistenza dell'associazione, il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una lettura alternativa del materiale probatorio non è idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
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