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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18364/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello ritenendola viziata: primo motivo - vizio cumulativo della motivazione con riferimento alla sussistenza dell'usura (presunta e in concreto), al calcolo degli interessi applicati e al superamento delle soglie di punibilità; si contesta che i prelevamenti in contanti siano stati considerati integralmente destinati al pagamento di interessi usurari senza tener conto delle esigenze familiari della parte offesa, si censurano presunti errori e travisamenti nella consulenza tecnica (quantificazione dei versamenti, periodo dei rapporti commerciali, rilevanza dei pagamenti in contanti e della fattura n. 7857/2013) e si sostiene che, correttamente valutate, le operazioni non supererebbero i tassi soglia. Secondo motivo - violazione dell'art. 648 c.p.p. per effetto del giudicato per la precedente assoluzione definitiva dall'usura: siccome vi sarebbe stata assoluzione definitiva, non si potrebbe considerare ingiusta la pretesa restituzione delle somme e, quindi, non potrebbe sussistere l'elemento soggettivo dell'estorsione; il ricorrente richiama altresì l'art. 393 c.p. e chiede, in via subordinata, la declaratoria di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse sostanzialmente reiterativo delle doglianze gi già trattate in sede di rinvio e conforme al dictum della sentenza rescindente; la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato l'affidabilità delle dichiarazioni della parte offesa e il riscontro fornito dalla consulenza del Pubblico Ministero, nonché la riconduzione di taluni prelievi a debiti pregressi del figlio della parte offesa. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e non pertinente rispetto al devoluto al giudice di rinvio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile come da dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    Norma che punisce il reato di usura; la Corte d'appello ha riconosciuto la responsabilità ai soli effetti civili in relazione al capo A, ritenendo sussistente la condizione di usurarietà sulla base delle dichiarazioni della parte offesa e della consulenza del PM

  • art. 110 c.p.

    Norma sulla concorso di persone nel reato; citata nella ricostruzione delle responsabilità penali relative al capo B (estorsione)

  • art. 61 n. 2 c.p.

    Circostanza aggravante richiamata ma poi esclusa dalla Corte d'appello nell'ambito della ricostruzione del reato di estorsione

  • art. 629 c.p.

    Norma che disciplina l'estorsione; la Corte d'appello ha confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di estorsione aggravata (capo B) con le specifiche contestazioni indicate

  • art. 628 c.p.

    Principio di riferimento rispetto all'art. 629; richiamato nella contestazione dell'estorsione con riferimento alle aggravanti

  • art. 648 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'effetto del giudicato (presunta irrevocabilità dell'assoluzione per usura); la Corte ha ritenuto la censura generica e fuori dal devoluto rescindente, pertanto non convincente

  • art. 393 c.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere che la pretesa della restituzione delle somme fosse azionabile legittimamente e potesse incidere sulla qualificazione del fatto; la Corte non ha ritenuto la questione decisiva e l'ha considerata generica rispetto al motivo di ricorso

Massime di principio

  • In casi di presunta usura la Corte valuta congiuntamente dichiarazioni della parte offesa, riscontri documentali e le consulenze tecniche: una consulenza del Pubblico Ministero, se coerente con le dichiarazioni e i documenti, pesa molto sulla decisione.
  • Il superamento macroscopico del tasso-soglia può essere ritenuto decisivo (usura presunta) anche se non tutte le somme in contanti risultano provatamente destinate al pagamento di interessi, purché vi sia un riscontro probatorio plausibile.
  • Le censure in sede di cassazione devono essere specifiche e non meramente reiterative di argomenti già esaminati: motivi vaghi o generici sono dichiarati inammissibili.
  • Un precedente provvedimento di assoluzione definitiva non elimina automaticamente tutte le conseguenze civili o l'accertamento di altri reati (es. estorsione); la rilevanza del giudicato va valutata rispetto alla questione devoluta e alla natura della pretesa.
  • La ricostruzione dei rapporti economici (periodi di rapporto, assegni postdatati, incassi e prelievi) richiede analisi contabile e tecnico-forense: errori o omissioni del consulente possono essere censurati ma occorre dimostrare concretamente l'errore per ribaltare la valutazione di merito.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve considerare il rischio di condanna alle spese e a somme a titolo di ammenda se il ricorso viene dichiarato inammissibile.

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