Ordinanza n. 811/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento -dei Provvedimenti di rigetto dell'Istanza presentata dai ricorrenti, volta al riconoscimento della corresponsione dell'indennità di aeronavigazione, di volo e indennità di pronto intervento aereo, pienamente cumulabile all'indennità pensionabile, adottati dal Ministero della difesa, tutti comunicati via PEC il giorno 29 agosto 2023; -nonché tutti gli atti presupposti e successivi, e conseguente pagamento delle somme non corrisposte;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di rigetto dell'istanza di riconoscimento e corresponsione dell'indennità di aeronavigazione, di volo e di pronto intervento aereo, comunicati il 29 agosto 2023
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con cui il Ministero della Difesa ha respinto l'istanza volta al riconoscimento della corresponsione dell'indennità di aeronavigazione, dell'indennità di volo e dell'indennità di pronto intervento aereo, assumendone la piena cumulabilità con l'indennità pensionabile. È stata inoltre chiesta la corresponsione delle somme ritenute non versate, oltre all'annullamento degli atti presupposti e successivi. L'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti e non formula una valutazione di merito sulle pretese sostanziali.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto incombenti istruttori. In applicazione degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., nonché dell'art. 2, comma 2, c.p.a., ha ordinato all'amministrazione di depositare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza i provvedimenti impugnati, gli atti del procedimento e ogni ulteriore chiarimento o documento utile alla decisione. La misura è stata disposta per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio. Le spese non risultano regolate.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa, insieme all'art. 65, comma 3, c.p.a., per gli incombenti istruttori.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'ordine di acquisizione di atti e chiarimenti dall'amministrazione.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ulteriori documenti o chiarimenti utili ai fini della decisione.
art. 1 c.p.a.
Richiamato in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in materia di tutela dei dati personali ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando gli atti prodotti non consentono di decidere compiutamente la controversia, il giudice amministrativo può ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni ulteriore chiarimento o documento utile ai fini della decisione.
- L'ordine istruttorio può essere disposto per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, senza anticipare la decisione sulla fondatezza della domanda principale.
- L'ordinanza istruttoria non determina la soccombenza di una parte e non consente di individuare un vincitore finché il giudizio non sia definito nel merito.
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