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Sentenza

Sentenza del 30/11/2021 n. 37366 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento integrativi per i periodi d'imposta 2003-2005 con contestazione dell'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti (acquisti di autovetture tramite dodici soggetti interposti, rivendute senza versamento IVA). L'Ufficio aveva disconosciuto i costi ai fini IRES/IRAP e la detrazione IVA, applicando sanzioni e accessori, ritenendo sussistente frode carosello e interposizione fittizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi 1 e 11 del ricorso (accertando che in appello l'Ufficio aveva rinunciato alle maggiori pretese IRES/IRAP ai sensi di D.L. n.16/2012 art.8 e che occorre applicare la disciplina sanzionatoria favorevole successiva), ha dichiarato assorbiti i motivi 2 e 3, ha rigettato i motivi 4-9 e ha dichiarato inammissibile il motivo 10. Ha confermato la correttezza della valutazione di merito circa l'interposizione fittizia e la conseguente perdita della detrazione IVA nonché la legittimità del raddoppio dei termini d'accertamento per fatti costituenti reato. Ha però cassato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle sanzioni e ha rinviato alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per rideterminare il trattamento sanzionatorio e regolare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8

    Norma ius superveniens sui costi da reato: la rinuncia dell'Ufficio alle pretese IRES/IRAP fondate su tale disposizione impedisce al giudice di decidere su pretese rimesse (ultrapetizione).

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3

    Prevede il raddoppio dei termini di accertamento quando sussistono i presupposti per l'obbligo di denuncia per reati tributari; applicabile anche quando il reato è posto in essere da chi agisce per la società (efficacia rispetto alla società).

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 57

    Disciplina l'IVA: art.19 disciplina operazioni soggettivamente inesistenti e detrazione; art.57 richiama i termini decadenziali per l'accertamento IVA. Corte ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini ai fini IVA.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 1 e 2

    Definizione dei reati tributari (es. dichiarazione fraudolenta): rilevanza per il raddoppio dei termini e per la natura del fatto costituente reato riferibile all'operato di chi agisce per la società.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, artt. 5 e 6

    Prevede le sanzioni tributario-amministrative (art.5 sanzioni per detrazione indebita; art.6 comma 6 richiamato riguardo alle sanzioni per infedele dichiarazione). Corte ha ritenuto legittime le sanzioni applicate per detrazione indebitamente computata.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12, comma 5 (e disciplina generale)

    Disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie; Corte ha richiamato il principio favor rei e disposto l'applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole sopravvenuta, con rinvio per rideterminazione delle sanzioni.

  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    Novella sanzionatoria intervenuta successivamente che riduce alcune sanzioni (es. riduzione percentuale per infedele dichiarazione); la Corte ha disposto l'applicazione per il principio favor rei e la conseguente rideterminazione delle sanzioni.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2

    Norme sulla giurisdizione e processo tributario richiamate nella discussione sulla legittimità delle impugnazioni e sulle eccezioni procedurali.

  • Codice Civile, art. 2697

    Regola l'onere della prova; richiamato in tema di onere probatorio dell'Amministrazione nell'accertare la partecipazione alla frode e della prova contraria a carico del contribuente.

  • Codice Civile, art. 1176 comma 2

    Standard di diligenza: la buona fede va valutata oggettivamente con riferimento al livello di diligenza richiesto all'operatore professionale.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 267

    Possibilità di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE; la Corte ha ritenuto superfluo il rinvio perché la materia è già stata chiarita dalla giurisprudenza comunitaria.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (es. Kittel, Litdana, Bakati Plus, Ving, Cartrans)

    Principio consolidato che la perdita della detrazione IVA è legittima quando il cessionario avrebbe dovuto sapere, usando la diligenza richiesta, di partecipare a un'evasione IVA; impone un elevato standard oggettivo di diligenza per operatori professionali.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la partecipazione o la consapevolezza del contribuente nella frode: ciò può essere fatto anche in via presuntiva mediante elementi oggettivi specifici (assenza di struttura del fornitore, irreperibilità, anomalie nei pagamenti, rapidità delle operazioni, documentazione incoerente).
  • Lo standard di buona fede richiesto al cessionario è oggettivo e più elevato per operatori professionali: il contribuente deve adottare la diligenza ragionevolmente esigibile (art.1176 c.c.) per non vedersi negare la detrazione IVA.
  • La perdita della detrazione IVA non è automaticamente incompatibile con il diritto UE: è legittima se il contribuente avrebbe dovuto conoscere l'evasione a monte e non ha adempiuto agli obblighi di diligenza.
  • Il raddoppio dei termini d'accertamento (DPR 600/1973 art.43, comma 3) è applicabile quando sussistono fatti che comportano obbligo di denuncia per reato tributario, e gli effetti possono estendersi anche alla società quando il fatto è posto in essere da soggetti che agiscono per essa.
  • Se l'Amministrazione rinuncia a pretese fiscali nel corso del giudizio (es. alle maggiori imposte IRES/IRAP), il giudice non può pronunciarsi su quelle pretese (divieto di ultrapetizione): la fattispecie di accertamento diventa limitata alle questioni residue.
  • In presenza di una modifica normativa sopravvenuta più favorevole (principio favor rei), la disciplina sanzionatoria più favorevole va applicata al contribuente e, se necessario, il giudice deve rinviare per la rideterminazione delle sanzioni.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE è spesso superflua quando la Corte ha già fornito interpretazioni consolidate sulla materia: occorre verificare la sussistenza di un dubbio realmente nuovo.
  • Le impugnazioni che sollevano questioni nuove non dedotte in giudizio di merito possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione: bisogna documentare dove la questione è stata sollevata nei gradi precedenti.

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