Cassazione Civile, Ordinanza n. 32094/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un privato contro il Comune, per i danni subiti a seguito di una caduta avvenuta mentre percorreva un passaggio tra la gradinata di una tribuna adiacente allo stadio e la strada pubblica dove era parcheggiata l’auto. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello, riformando integralmente la decisione, aveva rigettato la pretesa risarcitoria ritenendo che la caduta fosse dipesa dalla scelta del danneggiato di utilizzare un passaggio improprio e non destinato al transito pedonale, comportamento valutato come gravemente colposo e idoneo a integrare caso fortuito e a interrompere il nesso causale. Con il ricorso per cassazione il danneggiato ha dedotto, da un lato, violazione degli artt. 2051, 2697 e 1227 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su una circostanza non dedotta dal Comune e non provata, e dall’altro violazione degli artt. 2051 e 2727 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., con doglianze sostanzialmente sovrapponibili, volte a contestare l’attribuzione di responsabilità al danneggiato e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la dedotta violazione del principio di allegazione e dell’autosufficienza del ricorso non era adeguatamente specificata, poiché il ricorso non chiariva in modo sufficientemente preciso quale fosse stata la linea difensiva del Comune in primo grado. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nella responsabilità da cose in custodia, il comportamento del danneggiato può, se connotato da imprudenza tale da interrompere il nesso eziologico, integrare caso fortuito ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., specie quando la situazione di pericolo fosse evitabile con l’adozione delle ordinarie cautele. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
È richiamato nel contesto della responsabilità da cose in custodia; la Corte ribadisce che il comportamento del danneggiato può rilevare come causa interruttiva del nesso causale quando costituisca uso improprio della cosa e sia connotato da gravissima imprudenza.
art. 2697 c.c.
È invocato dal ricorrente sul piano dell’onere probatorio, ma la censura è dichiarata inammissibile perché sollecita una rivalutazione del fatto e non indica con precisione la linea difensiva svolta nel giudizio di merito.
art. 1227 c.c.
È applicato anche d’ufficio per valutare l’incidenza causale della condotta del danneggiato; il suo comportamento può ridurre o escludere la responsabilità del custode quando sia causalmente assorbente.
art. 115 c.p.c.
La doglianza sulla pretesa utilizzazione di fatti non allegati è ritenuta inammissibile perché volta a contestare il giudizio di merito e perché il ricorso non è autosufficiente.
art. 116 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne ravvisa una violazione concreta, trattandosi di contestazioni dirette alla valutazione delle prove.
art. 2727 c.c.
È invocato insieme agli altri parametri, ma la Corte considera le censure come meri tentativi di sovvertire l’accertamento fattuale svolto dal giudice di merito.
art. 2 Cost.
È richiamato come fondamento del dovere generale di ragionevole cautela del danneggiato, rilevante nella valutazione del concorso causale.
art. 375 c.p.c.
Cita le condizioni di trattazione camerale del ricorso.
art. 376 c.p.c.
Cita le condizioni di trattazione camerale del ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
Cita la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 366 c.p.c.
Richiamato per evidenziare la mancanza di autosufficienza del ricorso nella parte in cui non specifica adeguatamente i fatti e le difese rilevanti del giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a carico del ricorrente.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È il parametro richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nella responsabilità da cose in custodia, la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa va valutata in concreto per verificarne l’efficienza causale rispetto all’evento; se l’imprudenza è tale da costituire causa esclusiva del danno, il nesso eziologico può interrompersi e il custode può andare esente da responsabilità.
- Ai fini dell’art. 1227, primo comma, c.c., il giudice può apprezzare anche d’ufficio il comportamento del danneggiato, alla luce del generale dovere di ragionevole cautela desumibile dal principio di solidarietà.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti; le censure che mirano a tale risultato sono inammissibili.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce che la decisione si fondi su fatti non allegati o non provati deve indicare con precisione il contenuto delle difese e degli atti rilevanti, altrimenti la doglianza è inammissibile.
- La scelta del danneggiato di utilizzare un percorso non destinato al normale transito, quando un’alternativa sicura sia disponibile, può integrare un comportamento gravemente colposo idoneo a escludere o ridurre la responsabilità del custode.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31848/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31850/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31851/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31852/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31853/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31854/2021 del 05/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →