Cassazione Penale, Sentenza n. 00912/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere, deducendo: (1) vizio nella valutazione degli indizi relativi al reato associativo (art. 416-bis), sostenendo che le intercettazioni non provavano l'affectio societatis e che i suoi contatti erano limitati a Mariano Frizziero; (2) carenza e difetto di motivazione circa la gravità indiziaria per i capi 44 e 45 (illecita concorrenza e estorsione ai danni del pub Sombrero), assenza di prova dell'effettiva esecuzione degli incarichi e invocata configurazione di concorso apparente di norme (art. 649 c.p.), nonché inconsistenza dell'aggravante mafiosa; (3) vizio di motivazione rispetto all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, senza vizi logici: ha richiamato intercettazioni e riscontri di polizia che attribuivano a Mastroianni numerose condotte strumentali al clan (custodia armi, autista, organizzazione incontri, recupero denaro, imposizione della ditta per oli esausti), il mutamento ingiustificato del fornitore di raccolta oli a riscontro dell'incarico, e la sussistenza dell'aggravante mafiosa per metodo e finalità. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha valorizzato le precedenti condanne e la persistenza dell'adesione al contesto camorristico (richiamando la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.). Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Riconosciuto e applicato per configurare la partecipazione associativa a clan camorristico: la Corte ha ritenuto provate plurime condotte strumentali (custodia armi, funzioni esecutive e di raccordo con vertici) idonee a dimostrare l'affectio societatis.
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Interpretato come aggravante mafiosa (metodo e finalità): il Tribunale ha ritenuto che le condotte contestate siano state poste in essere con metodo intimidatorio e per agevolare l'operatività del clan.
art. 513-bis cod. pen.
Utilizzato per contestare l'illecita concorrenza mediante l'uso della forza intimidatrice del clan: le intercettazioni e i riscontri sono stati ritenuti sufficienti a sostenere il quadro indiziario.
art. 629 cod. pen.
Applicato per il reato di estorsione contestato (capo 45): la Corte ha ritenuto provato il vantaggio patrimoniale e la imposizione della ditta con prezzo maggiorato, consistenti nell'elemento materiale e nel danno alla persona offesa.
art. 649 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di concorso apparente di norme; la Corte ha escluso il concorso apparente, ritenendo distinte alcune frazioni di condotta con autonomi effetti penalmente rilevanti.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Riferito in tema di esigenze cautelari: la doppia presunzione prevista dall'articolo è stata valorizzata per giustificare la misura, con riferimento a pregresse condanne e alla persistenza dell'adesione al clan.
Massime di principio
- Il riesame in sede di cassazione sulle misure cautelari è limitato alla verifica della congruenza e logicità della motivazione del giudice di merito, non alla riconsiderazione piena delle prove.
- Intercettazioni, se accompagnate da riscontri di polizia e da elementi operativi, possono costituire gravi indizi idonei a fondare la custodia cautelare per partecipazione a associazione mafiosa e reati a essa funzionali.
- Per l'aggravante mafiosa è necessario dimostrare sia il metodo intimidatorio sia la finalità di agevolare l'operatività dell'associazione; condotte apparentemente economiche (p.es. imposizione di fornitori) possono integrare tale aggravante se realizzate con modalità e scopi riferibili al clan.
- La configurabilità del reato di estorsione richiede prova del vantaggio patrimoniale e della costrizione/pressione; il mutamento ingiustificato del comportamento della vittima costituisce elemento indiziario significativo quando è riscontrato con altri elementi.
- La norma che vieta il concorso apparente di norme va applicata con attenzione: bisogna verificare se le condotte dedotte comportano autonomi eventi lesivi o distinti profili di responsabilità penale.
- Le esigenze cautelari possono essere motivate sulla base di condanne pregresse e della persistenza di comportamenti collegati all'ambiente criminale; la presunzione ex art. 275, comma 3 c.p.p. ha rilievo nel giudizio sul pericolo di reiterazione.
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