Sentenza n. 10910/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento della determinazione del Direttore della Direzione Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio n. G14475 del 2 novembre 2023, recante “Definizione del valore della produzione riconoscibile anno 2022 spettante alle strutture sanitarie accreditate con il SSR che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale”, nei limiti indicati nel testo del ricorso; nonché di ogni atto a essa presupposto, consequenziale o comunque connesso, e la condanna delle resistenti alla rideterminazione del valore di produzione riconoscibile per il 2022 a Gilar S.p.A., anche quale successore a titolo universale di Medical House Vigne Nuove S.r.l., Laboratorio analisi cliniche delle valli S.r.l. e Studio Serenissima di FKT e diagnostica specialistica S.r.l., nei termini indicati nel testo del ricorso; e all'adozione di ogni atto necessario a far conseguire alla ricorrente il pagamento delle prestazioni erogate a carico del Sistema Sanitario Regionale del Lazio nel 2022 e a tutt'oggi non remunerate, nei termini precisati nel testo del ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di definizione del valore della produzione riconoscibile per il 2022 alle strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate per prestazioni di specialistica ambulatoriale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione regionale nella parte relativa al valore della produzione delle strutture sanitarie incorporate nel corso del 2022, chiedendo la rideterminazione della remunerazione e il pagamento delle prestazioni erogate al Servizio sanitario regionale e non ancora remunerate. La controversia riguardava, in concreto, il mancato pagamento di fatture relative a prestazioni rese dalle società incorporate e il subentro della ricorrente, quale successore universale, nella pretesa creditoria. Nel corso del giudizio è stato riferito che le fatture relative a due società erano state pagate, mentre restavano insolute quelle della struttura il cui pagamento competeva all'ASL Roma 2. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva e, la Regione, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse esclusivamente il pagamento di corrispettivi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a., ove la ricorrente conservi interesse alla decisione di merito. Il giudice ha qualificato il petitum sostanziale come volto all'accertamento della debenza di corrispettivi per prestazioni sanitarie rese in favore del Servizio sanitario regionale, nell'ambito di un rapporto contrattuale e paritario. Non risultava in discussione l'esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione, né l'esistenza o il contenuto della concessione o la determinazione autoritativa delle tariffe, ma soltanto il pagamento delle prestazioni e l'individuazione del soggetto legittimato a pretenderlo. Tali controversie riguardano diritti soggettivi di credito e rientrano nella giurisdizione ordinaria, in quanto escluse dalla giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di pubblici servizi dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., relativamente a indennità, canoni e altri corrispettivi. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo […] le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
Le controversie relative a corrispettivi per prestazioni rese nell'ambito di un rapporto di concessione o accreditamento di pubblico servizio appartengono al giudice ordinario quando riguardano soltanto l'effettiva debenza del credito e non l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.
art. 11 c.p.a.
La dichiarazione di difetto di giurisdizione consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti della domanda nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
I rapporti tra Servizio sanitario regionale e strutture private accreditate sono regolati da accordi contrattuali; le controversie concernenti esclusivamente i corrispettivi derivanti da tali rapporti hanno natura patrimoniale e sono devolute al giudice ordinario.
Massime di principio
- Quando una controversia relativa a prestazioni sanitarie rese da una struttura privata accreditata ha ad oggetto esclusivamente l'effettiva debenza, quantificazione o pagamento dei corrispettivi, senza contestare l'esistenza o il contenuto dell'accreditamento, l'esercizio di poteri autoritativi o la determinazione autoritativa delle tariffe, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- L'esclusione dalla giurisdizione amministrativa prevista per indennità, canoni e altri corrispettivi opera anche nei rapporti qualificabili come concessioni di pubblico servizio quando la pretesa fatta valere riguarda un diritto soggettivo di credito e il rapporto tra le parti si svolge su un piano paritario.
- Il riparto di giurisdizione deve essere determinato in base al petitum sostanziale, cioè alla natura effettiva della pretesa dedotta, e non alla qualificazione formale attribuita dalla parte all'atto o alla controversia.
- La dichiarazione di difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario non impedisce, ove sussista ancora interesse, la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione con conservazione degli effetti della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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