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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-293/23

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 novembre 2024. — ENGIE Deutschland GmbH contro Landesregulierungsbehörde beim Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva (UE) 2019/944 – Articolo 2, punti 28 e 29 – Nozione di “distribuzione” – Nozione di “gestore del sistema di distribuzione” – Nozione di “sistema di distribuzione” – Articoli da 30 a 39 – Gestione del sistema di distribuzione – Impresa che gestisce un impianto energetico comprendente una centrale di cogenerazione e un sistema di linee elettriche, che fornisce calore, acqua calda ed energia elettrica ai locatari di un complesso residenziale – Vendita concomitante dell’energia elettrica prodotta – Normativa nazionale che esenta il gestore di un simile impianto dagli obblighi che incombono ai gestori dei sistemi di distribuzione in forza di tale direttiva. — Causa C-293/23

Giurisprudenza europea62023CJ0293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che un impianto energetico che distribuisce elettricità a più edifici residenziali e la vende ai locatari può costituire un sistema di distribuzione ai sensi della direttiva 2019/944. Ne consegue che il suo gestore non può essere escluso, con una regola nazionale generale, dagli obblighi previsti per i gestori dei sistemi di distribuzione. La deroga è possibile solo nei casi espressamente previsti dalla direttiva, come le reti di distribuzione chiuse o le specifiche deroghe per piccoli sistemi o comunità energetiche, che però nel caso concreto non risultavano applicabili.

La direttiva 2019/944 osta a una normativa nazionale che esclude dagli obblighi del gestore del sistema di distribuzione un impianto energetico che trasporta e vende energia elettrica a più edifici residenziali, salvo le deroghe/esenzioni espressamente previste dal diritto UE.

La questione giuridica

Se gli articoli 2, punti 28 e 29, e 30 e seguenti della direttiva (UE) 2019/944 ostino a una disciplina nazionale che qualifica come "impianto di autoconsumo" un impianto energetico sostitutivo della rete di distribuzione, escludendo il suo gestore dagli obblighi dei gestori dei sistemi di distribuzione, quando l’impianto serve a trasportare energia elettrica prodotta da una centrale di cogenerazione a più complessi residenziali e l’energia è venduta ai locatari, con costi dell’impianto posti a loro carico.

Principio di diritto

La nozione di "sistema di distribuzione" di cui all’articolo 2, punto 28, della direttiva 2019/944 e quella di "gestore del sistema di distribuzione" di cui all’articolo 2, punto 29, devono essere interpretate autonomamente e in modo uniforme in tutta l’Unione: un impianto che trasporta energia elettrica ad alta, media o bassa tensione per la vendita a clienti finali rientra in tali nozioni, a prescindere dalle sue dimensioni, dal fatto che sia gestito da un soggetto privato, dal metodo di produzione dell’energia o dalla tariffa d’uso. Gli Stati membri non possono quindi sottrarre tale impianto agli obblighi previsti dal capo IV della direttiva, salvo ricorra una delle deroghe o esenzioni espressamente previste dalla stessa.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2019/944/UE
  • Direttiva 2012/27/UE
  • Regolamento (UE) 2019/943
  • Direttiva 2009/72/CE
  • Articolo 349 TFUE

Distribuzione di energia elettrica e impianti energetici residenziali: qualificazione ai fini della direttiva 2019/944

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof (Germania) in una controversia tra ENGIE Deutschland GmbH e l’autorità di regolazione del Land Sassonia, con la partecipazione di Zwickauer Energieversorgung GmbH e della Bundesnetzagentur. Il nodo è se un impianto energetico che sostituisce la rete di distribuzione e fornisce elettricità, prodotta da cogenerazione, a più edifici residenziali possa essere escluso dalla disciplina UE sui gestori dei sistemi di distribuzione.

Fatti e procedimento principale

ENGIE gestiva, in due aree residenziali contigue ma non interconnesse, centrali di cogenerazione, reti di riscaldamento locale e impianti per la fornitura di energia a locatari di complessi abitativi. Nel 2018 avviava un progetto per due ulteriori centrali di cogenerazione e due sistemi di linee elettriche destinati a vendere energia elettrica ai medesimi locatari, chiedendo alla ZEV l’allaccio alla rete e la messa a disposizione dei punti di misurazione previsti dall’articolo 20, paragrafo 1d, dell’EnWG. La ZEV rifiutava, sostenendo che non si trattasse di impianti di autoconsumo ai sensi del diritto tedesco.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2019/944, in particolare:

  • articolo 1, che definisce gli obiettivi del mercato interno dell’energia elettrica;
  • articolo 2, punti 1, 12, 28 e 29, sulle nozioni di cliente, fornitura, distribuzione e gestore del sistema di distribuzione;
  • articoli 4, 12, 15 e 16, su libertà di scelta del fornitore, cambio fornitore, clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini;
  • articoli 30 e seguenti, sul capo IV relativo alla gestione del sistema di distribuzione;
  • articolo 38, sulle reti di distribuzione chiuse;
  • articolo 66, sulle deroghe per piccoli sistemi connessi e piccoli sistemi isolati. Sono richiamati anche il regolamento (UE) 2019/943, la direttiva 2012/27/UE e la direttiva 2009/72/CE, oltre all’articolo 267 TFUE.

Ricevibilità del rinvio

La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate da ENGIE. Ribadisce che, nel rinvio pregiudiziale, spetta al giudice nazionale valutare la necessità e la pertinenza delle questioni e che la Corte può rifiutare di statuire solo in casi eccezionali, quando manchino gli elementi necessari o la questione sia manifestamente ipotetica o irrilevante. Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha esposto chiaramente il contesto fattuale e giuridico, sicché la domanda è ricevibile.

Ragionamento della Corte: nozione di sistema di distribuzione

La Corte afferma che la nozione di "sistema di distribuzione" dell’articolo 2, punto 28, della direttiva 2019/944 deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme. Essa corrisponde a un sistema che trasporta energia elettrica ad alta, media o bassa tensione per consegne ai clienti, senza comprendere la fornitura.

Ne deriva che i soli criteri rilevanti sono:

  • il livello di tensione dell’energia trasportata, che deve almeno essere quello della bassa tensione;
  • la categoria dei destinatari, cioè clienti grossisti o finali.

Non sono invece criteri pertinenti:

  • le dimensioni dell’impianto;
  • il suo consumo;
  • la circostanza che sia privato;
  • il numero limitato di unità servite;
  • il fatto che l’energia sia prodotta da cogenerazione;
  • il fatto che l’infrastruttura sia offerta gratuitamente.

La Corte sottolinea che gli Stati membri non possono introdurre criteri ulteriori per escludere un impianto dalla nozione UE di sistema di distribuzione, altrimenti verrebbero compromesse l’interpretazione uniforme e l’effetto utile della direttiva.

Ragionamento della Corte: nozione di gestore del sistema di distribuzione

Sulla base dell’articolo 2, punto 29, la Corte ritiene che un’impresa responsabile della gestione, manutenzione e, se necessario, sviluppo di un impianto che inoltra elettricità ai clienti finali rientri nella nozione di "gestore del sistema di distribuzione".

L’articolo 30, che affida agli Stati membri la designazione dei gestori, non consente di escludere dall’ambito della direttiva un soggetto che già corrisponda a tale nozione. Una simile esclusione consentirebbe un aggiramento della disciplina UE e svuoterebbe di contenuto gli obblighi del capo IV.

Deroghe ed esenzioni espressamente previste dalla direttiva

La Corte esamina le possibili eccezioni alla disciplina generale e osserva che la direttiva 2019/944 prevede deroghe o esenzioni solo in casi specifici:

  • comunità energetiche dei cittadini ex articolo 16, riservate a soggetti controllati da persone fisiche, autorità locali o piccole imprese;
  • reti di distribuzione chiuse ex articolo 38, limitate a siti industriali, commerciali o di servizi condivisi e, in linea di principio, non destinati a rifornire clienti civili;
  • deroghe per piccoli sistemi connessi e piccoli sistemi isolati ex articolo 66;
  • deroghe puntuali previste in specifiche disposizioni del capo IV.

Secondo la Corte, l’impianto oggetto del procedimento principale non sembra rientrare in nessuna di tali categorie, né risulta che alla Germania sia stata concessa una deroga specifica per casi del genere.

Finalità della direttiva e tutela della concorrenza

La Corte collega l’interpretazione alle finalità della direttiva 2019/944: creare mercati dell’energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori, flessibili, equi e trasparenti. Escludere dalla disciplina un numero non trascurabile di impianti che svolgono in concreto una funzione di distribuzione frusterebbe l’integrazione del mercato interno e potrebbe alterare la concorrenza al dettaglio, anche perché gli obblighi dei gestori sono finalizzati a garantire accesso non discriminatorio alla rete e a prevenire vantaggi competitivi indebiti.

Decisione e risposta al quesito

La Corte conclude che l’articolo 2, punti 28 e 29, e gli articoli da 30 a 39 della direttiva 2019/944 ostano a una normativa nazionale che esenti, in via generale, dall’applicazione degli obblighi dei gestori del sistema di distribuzione un’impresa che realizza e gestisce un impianto energetico destinato a fornire energia elettrica a più immobili residenziali, quando tale impianto trasporta energia a clienti finali e non ricorre alcuna delle deroghe o esenzioni espressamente previste dalla direttiva.

Rilievo pratico per gli operatori

La decisione è rilevante per operatori energetici, property company, cooperative abitative e soggetti che costruiscono reti interne o semi-private per vendere elettricità a residenti o utenti finali. La Corte chiarisce che la qualificazione dipende dalla funzione effettiva del sistema, non dalla sua denominazione nazionale, né dal fatto che esso sia inserito in modelli contrattuali di fornitura di calore o in schemi di autoconsumo."}]}

Come è indicizzato

Materiemercato interno dell'energia elettricadistribuzione di energia elettricagestori dei sistemi di distribuzionereti di distribuzione chiuseautoconsumo e comunità energetiche

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