Cassazione Penale, Sentenza n. 20400/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. I penale, del 28/04/2021 che confermava e ratificava il provvedimento del giudice delegato del 04/02/2021 con il quale si era disposto che l'amministratore giudiziario deliberasse la messa in liquidazione di Titris s.a. (società lussemburghese le cui azioni erano sottoposte a sequestro). Jelmoni deduceva: 1) incompetenza funzionale del giudice delegato (sosteneva che, ai sensi dell'art. 41, comma 5, d.lgs. n.159/2011, la messa in liquidazione dovesse essere disposta dal Tribunale) e omissione del parere dei difensori; 2) nullità per avere il Tribunale disposto la liquidazione ex officio senza richiesta del pubblico ministero e senza acquisire i pareri difensivi; 3) infondatezza dei presupposti per la messa in liquidazione. Aveva quindi chiesto l'annullamento o la revoca del provvedimento; il Tribunale del riesame aveva dichiarato inammissibile l'appello per "carenza di interesse" e da ciò è nato il ricorso in Cassazione.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento del giudice delegato del 04/02/2021 (che autorizzava la messa in liquidazione di Titris s.a.) costituisce un atto di straordinaria amministrazione, idoneo a incidere sulla consistenza del bene sottoposto a sequestro e quindi impugnabile davanti al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. Poiché Jelmoni non ha tempestivamente esperito il ricorso previsto avverso il provvedimento del giudice delegato, ha esaurito il rimedio esperibile e non poteva ottenere, con l'appello proposto avanti al Tribunale, una pronuncia idonea a incidere sul provvedimento originario. Ne consegue l'inammissibilità dell'appello contro il provvedimento del 28/04/2021 e, conseguentemente, il rigetto del ricorso per cassazione. La Corte precisa che la motivazione di inammissibilità non è correttamente espressa come "carenza di interesse", ma va riferita all'impossibilità di incidere sul provvedimento del giudice delegato per mancata impugnazione tempestiva. Il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 104-bis disp./att./coord./trans. c.p.p.
La disposizione collega la gestione dei beni sequestrati alle norme del d.lgs. n.159/2011; il provvedimento del giudice delegato rientra nelle attività di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro.
d.lgs. n.159/2011, art. 35, comma 1
Prevede la nomina del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario per la gestione dei beni sequestrati.
d.lgs. n.159/2011, art. 35, comma 5
"il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi"
Attribuisce all'amministratore giudiziario la gestione materiale dei beni sotto la direzione del giudice delegato; giustifica le attività privatistiche disposte nell'ambito del sequestro.
d.lgs. n.159/2011, art. 40, comma 1
"il compito di impartire le direttive generali per la gestione dei beni sequestrati"
Attribuisce al giudice delegato la funzione di impartire direttive generali nella gestione dei beni sequestrati.
d.lgs. n.159/2011, art. 41, comma 5
Richiamata dalla difesa per sostenere che alcune decisioni (come la messa in liquidazione) dovrebbero spettare al Tribunale e che sarebbe necessario acquisire il parere dei difensori; la Corte tuttavia valuta la natura dell'atto (straordinario) per definire l'impugnabilità.
art. 322-bis c.p.p.
Regola l'appello avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari; la Corte lo considera il rimedio esperibile avverso gli atti di straordinaria amministrazione del giudice delegato (es. messa in liquidazione).
art. 666 c.p.p.
Riferito per distinguere: le questioni relative ad atti di ordinaria amministrazione vanno proposte al giudice dell'esecuzione secondo questo articolo.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente per i motivi di cassazione (vizi nella declaratoria di inammissibilità e nella decisione), ma la Corte respinge i motivi perché basati su errore di impugnabilità e mancata tempestiva impugnazione.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.
Massime di principio
- Se un provvedimento del giudice delegato riguarda un atto di straordinaria amministrazione (p.es. messa in liquidazione) è impugnabile davanti al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p.; l'impugnazione va proposta tempestivamente o il rimedio si considera esaurito.
- Gli atti di ordinaria amministrazione relativi all'esecuzione del sequestro devono invece essere contestati davanti al giudice dell'esecuzione secondo l'art. 666 c.p.p.; è essenziale qualificare correttamente la natura dell'atto (ordinario vs straordinario) per scegliere il rimedio giusto.
- La successiva pronuncia di un Tribunale che "conferma e ratifica" un provvedimento del giudice delegato non annulla automaticamente l'autonomia e gli effetti del provvedimento originario se questo non è stato tempestivamente impugnato: la mancata impugnazione originaria può rendere inammissibili i rimedi successivi.
- Nel valutare azioni cave alle sorti del bene sequestrato, occorre agire prontamente e usare il canale processuale corretto; la mancata impugnazione tempestiva pregiudica la posizione del soggetto interessato anche se si deducono vizi procedurali o di competenza.
- Anche quando si deducono vizi procedurali (mancata acquisizione del parere dei difensori, assenza di richiesta del P.M.), la Corte di legittimità verifica preliminarmente l'ammissibilità del mezzo di impugnazione: se il rimedio qualificato non è stato utilizzato, la Corte non entra nel merito.
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