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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02868/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Un Comune aveva chiesto davanti al Tribunale di Brescia la condanna di una società al pagamento di somme dovute per gli anni 2019-2022 in base a una convenzione del 18 marzo 2011, stipulata originariamente con altra società e poi subentrata alla convenuta, avente a oggetto gli obblighi connessi alla realizzazione e gestione di un impianto idroelettrico nel territorio comunale. La società convenuta aveva eccepito l’incompetenza del tribunale bresciano sia per materia, sostenendo che la controversia rientrasse nella competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Torino ai sensi dell’art. 140, lett. c), r.d. n. 1775 del 1933, sia per territorio, invocando la clausola contrattuale che attribuiva foro esclusivo a Torino. Il Tribunale di Brescia aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Torino, valorizzando la clausola di foro esclusivo. La società ha quindi proposto regolamento necessario di competenza deducendo, con unico motivo, che il giudice di merito avrebbe implicitamente respinto l’eccezione di incompetenza per materia e che invece la lite, incidendo comunque sul regime delle acque e sul contenuto della convenzione collegata alla derivazione idrica, apparteneva al giudice specializzato delle acque. Il Comune ha resistito chiedendo il rigetto, mentre il Pubblico Ministero ha concluso nello stesso senso.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento, nonostante l’assenza di una espressa pronuncia del Tribunale sulla competenza per materia, perché la decisione sulla competenza territoriale presupponeva necessariamente una statuizione implicita sulla questione sovraordinata. Nel merito, però, ha respinto il ricorso: la controversia non riguardava la demanialità delle acque, né il contenuto o i limiti della concessione di derivazione, né il diritto nei confronti della pubblica amministrazione alla derivazione o utilizzazione delle acque. Si trattava invece di una lite tra privati, relativa all’interpretazione e all’esecuzione di una convenzione che regolava i rapporti interni tra Comune e società in funzione della realizzazione e gestione dell’impianto idroelettrico, senza incidere sull’interesse pubblico connesso al regime delle acque. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale ordinario di Torino, ha fissato il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio, ha condannato la società ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 140, lett. c), r.d. n. 1775 del 1933

    "Le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica"

    La competenza del tribunale delle acque pubbliche richiede che la controversia investa direttamente la materia delle acque pubbliche, la demanialità, il contenuto o i limiti della concessione, oppure diritti nei confronti della pubblica amministrazione sulla derivazione o utilizzazione delle acque.

  • art. 29, comma 2, c.c.

    Richiamato dal Tribunale per qualificare la clausola come foro convenzionale esclusivo.

  • art. 47 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito della scrittura difensiva nel procedimento di regolamento di competenza.

  • art. 5, comma 5, d.m. n. 55 del 2014

    "qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile"

    Nel giudizio di regolamento di competenza, avendo ad oggetto solo la questione di competenza e non l’intera controversia, la causa va liquidata come di valore indeterminabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Norma introduttiva del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di competenza tra giudice ordinario e tribunali regionali delle acque pubbliche occorre guardare all’oggetto sostanziale della lite: la competenza speciale sussiste solo quando la controversia investe direttamente il regime delle acque pubbliche, la concessione di derivazione o l’interesse pubblico ad essa connesso.
  • Le controversie tra privati che nascono da una concessione idrica ma riguardano solo gli obblighi reciproci, le modalità di attuazione o l’esecuzione di una convenzione accessoria rientrano nella competenza del giudice ordinario, se non è necessario scrutinare contenuto e limiti della concessione.
  • Una clausola contrattuale che regoli rapporti patrimoniali e organizzativi connessi alla realizzazione di un impianto idroelettrico non sposta la controversia nella competenza del giudice delle acque se la lite non incide sulla concessione né sugli interessi pubblici del demanio idrico.
  • Nel regolamento necessario di competenza, la decisione del giudice a quo può essere anche implicita, purché contenuta in un provvedimento irretrattabile e idoneo a definire il procedimento davanti a quel giudice.
  • Nel giudizio di regolamento di competenza, la liquidazione delle spese può essere effettuata assumendo il valore indeterminabile della controversia, poiché il procedimento riguarda solo la questione di competenza e non il merito dell’intera lite.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaTransazione
RamiProcesso civileContrattiDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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