Cassazione Penale, Sentenza n. 01886/2026 del 19/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP (26/06/2025) per i reati connessi allo spaccio e all'associazione per delinquere in materia di stupefacenti (art. 74 e art. 73 DPR 309/1990). La difesa ha sollevato cinque censure: 1) violazione dell'art. 74 DPR 309/1990 e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria, sostenendo che il ruolo del Lagan\'à fosse marginale e limitato ad acquisti modesti; 2) violazione dell'art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione per confusione tra indizi di reità e gravi indizi di colpevolezza e per l'attribuzione di fatti associativi estranei al ricorrente; 3) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione circa la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari (anche per il lungo intervallo temporale tra gli ultimi fatti contestati, maggio 2022, e l'ordinanza cautelare del 2025); 4) contraddittorietà motivazionale sull'identificazione del principale fornitore e sulla attribuzione di plurimi canali di approvvigionamento; 5) violazione dell'art. 292 c.p.p. per omissione di autonoma valutazione della memoria difensiva depositata in udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. In via preliminare ha ritenuto il quinto motivo generico e inammissibile per mancata allegazione della memoria difensiva (richiamando il principio di autosufficienza e l\'onere di devoluzione degli atti). Sulla sostanza ha rilevato che le doglianze sollevate si risolvono in una diversa valutazione del merito e non in specifiche violazioni di legge o in manifesta illogicità della motivazione: il tribunale del riesame aveva adeguatamente esaminato e collegato gli elementi indiziari (intercettazioni, conversazioni programmatiche, continuità delle forniture e ruoli nella piana di Gioia Tauro) ritenendo sussistenti i gravi indizi di partecipazione all'associazione e l'attualità del pericolo di reiterazione. Quanto al cosiddetto "tempo silente", la Corte ha confermato che tale elemento da solo non supera la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare per i reati richiamati (art. 275, comma 3 c.p.p.), soprattutto alla luce di elementi che comprovano la perdurante operatività del sodalizio e la capacità autonoma del ricorrente di proseguire l'attività. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 74
La partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti costituisce uno degli illeciti che giustificano l'applicazione di misure cautelari severe; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari raccolti fossero compatibili con la partecipazione associativa del ricorrente.
d.P.R. n. 309/1990, art. 73
Norma che punisce il traffico di stupefacenti (reati fine): le singole cessioni contestate sono state ritenute coerenti con il quadro associativo complessivo.
cod. proc. pen., art. 273
Riferimento alla disciplina e alla valutazione della gravità indiziaria; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità, essendo vietato rivalutare i fatti se non per manifesta illogicità della motivazione.
cod. proc. pen., art. 274
Definisce le esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione); la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza di tali esigenze.
cod. proc. pen., art. 275
Contiene la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per taluni delitti (comma 3): la Corte ha ribadito che tale presunzione grava sul giudice e può essere superata solo con elementi specifici idonei a dimostrare l\'insussistenza delle esigenze cautelari.
cod. proc. pen., art. 292
Dettaglia i contenuti della motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha richiamato l\'esigenza che il giudice del riesame dia conto delle argomentazioni, ma ha escluso l'omissione in assenza di allegazione della memoria.
cod. proc. pen., art. 606 comma 1 lett. e)
Limiti del gravame in Cassazione (esame motivazionale); la censura depone sulla motivazione e deve evidenziare violazioni di legge o manifesta illogicità.
disp. att. cod. proc. pen., art. 165-bis
Richiamato in relazione al principio di autosufficienza del ricorso: l'onere di indicare e allegare gli atti rilevanti in Cassazione.
cod. proc. pen., art. 611
Procedura relativa alle memorie del Pubblico Ministero; citato per la memoria depositata dal PG che ha chiesto l\'inammissibilità.
cod. proc. pen., art. 616
Conseguenze pecuniarie per ricorso inammissibile o ascrivibile a colpa: applicazione delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
disp. att. cod. proc. pen., art. 94 comma 1-ter
Adempimenti successivi relativi alla comunicazione al carcere; la Corte ha disposto la comunicazione per gli adempimenti.
Massime di principio
- In cassazione contro provvedimenti cautelari bisogna puntualizzare e allegare gli atti decisivi (es.: memorie depositate) per rispettare il principio di autosufficienza; l\'omissione rende le censure generiche e inammissibili.
- La Corte di legittimità non rivede il merito dei fatti: può censurare solo violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non una diversa valutazione delle stesse circostanze giaà esaminate dal giudice di merito.
- Per i reati rientranti nella presunzione relativa di adeguatezza della custodia (art. 275, comma 3 c.p.p.), il semplice "tempo silente" non eù sufficiente a superare la presunzione; la difesa deve produrre elementi specifici e concreti che dimostrino la cessazione dei legami o l\'impossibilità di reiterazione.
- Se si contesta la carenza motivazionale del riesame, occorre indicare esattamente quali argomentazioni non sono state valutate e produrre le prove corrispondenti nel fascicolo di cassazione, altrimenti il motivo viene considerato tardivo o generico.
- In fase di giudizio cautelare il giudice valuta la coerenza d\'insieme degli indizi (conversazioni, contatti, progettualità commerciale, disponibilità di sostanze): difese basate solo su singole attenuanti (acquisti modesti, rapporto interrotto) hanno efficacia solo se provate con elementi che dimostrino la reale discontinuità dei rapporti.
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