Sentenza del 27/02/2017 n. 769 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Studi di settore - Non normale svolgimento di attività economica - Proiezione alla cessazione - Rilevanza - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la sussistenza di un periodo di non normale svolgimento dell'attività. La cessione del ramo d'azienda, l'avvio anticipato della liquidazione e la situazione economica che rendeva inevitabile la cessazione erano elementi sufficienti a giustificare lo scostamento dai risultati dello studio di settore. Pertanto, l'accertamento fondato sullo studio di settore non poteva trovare applicazione nella fattispecie.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità degli studi di settore a un'attività che non si svolgeva più in condizioni ordinarie. Il contribuente aveva ceduto un ramo d'azienda e aveva già avviato, nell'anno precedente, una fase di liquidazione consistente nella vendita promozionale delle merci in magazzino. L'attività risultava quindi ormai proiettata verso la cessazione, anche in ragione dell'insostenibilità economica evidenziata dal bilancio. È stato invocato l'art. 10, comma 4, lett. c), della legge n. 146/1998, che esclude l'applicazione degli studi di settore nei periodi di non normale svolgimento dell'attività.
Norme richiamate
Art. 10, comma 4, lettera c), legge n. 146/1998
Esclude l'applicabilità degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività.
La norma si applica anche quando l'attività, pur non essendo ancora formalmente cessata, sia concretamente e irrimediabilmente orientata alla cessazione. La cessione di un ramo d'azienda, l'avvio della liquidazione delle rimanenze e l'insostenibilità economica risultante dal bilancio possono dimostrare il carattere anomalo del periodo.
Massime di principio
- Gli studi di settore non devono essere applicati automaticamente quando l'attività economica si trova in una fase di liquidazione, dismissione o cessazione sostanziale.
- La non normalità dello svolgimento dell'attività può essere accertata anche prima della cessazione formale, se esistono elementi oggettivi che dimostrano che l'impresa è ormai proiettata verso la chiusura.
- La cessione di un ramo d'azienda e la vendita promozionale delle rimanenze costituiscono indizi rilevanti della cessazione o della trasformazione dell'attività.
- Le risultanze del bilancio, in particolare l'insostenibilità economica dell'impresa, possono giustificare lo scostamento dai risultati dello studio di settore.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve documentare concretamente la fase di liquidazione o cessazione mediante atti di cessione, documentazione contabile, andamento delle vendite e bilanci, senza limitarsi a una giustificazione generica.
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