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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24268/2021 del 09/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte del contribuente, del silenzio serbato dall'amministrazione su un'istanza di autotutela relativa al disconoscimento della ruralità di alcuni immobili, disconoscimento emerso dal contenuto delle visure catastali e non preceduto, secondo il contribuente, da una formale notificazione di un atto amministrativo. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo ammissibile la domanda di accertamento della ruralità e valorizzando sia la mancata notificazione dell'atto di classamento, sia la documentazione prodotta a prova della ruralità. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo error in procedendo e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello avrebbe deciso su una domanda diversa da quella introdotta, poiché il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione del silenzio sull'istanza di autotutela e non l'impugnazione diretta del classamento; inoltre ha dedotto che il contribuente, avendo avuto conoscenza del certificato catastale, avrebbe perso la possibilità di impugnare tempestivamente il provvedimento formatosi sulla richiesta di ruralità. Il resistente ha eccepito l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di improcedibilità, ritenendo sufficiente la disponibilità della relata di notifica della sentenza perché prodotta dal controricorrente, ma ha accolto l'eccezione di inammissibilità del ricorso, osservando che il ricorso per cassazione era stato spedito per la notifica oltre il termine breve di 60 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza. In particolare, la sentenza d'appello risultava notificata il 13 ottobre 2017 e il ricorso era stato spedito il 13 dicembre 2017, quindi tardivamente, poiché la scadenza del termine era il 12 dicembre 2017. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente. È stato inoltre escluso l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per la ricorrente, trattandosi di amministrazione dello Stato esentata dal relativo pagamento mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre un error in procedendo e la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    è evocato quale norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la cui violazione viene lamentata dalla ricorrente per asserita pronuncia su una domanda diversa da quella proposta

  • art. 369 c.p.c.

    la Corte afferma che l'omesso deposito della relata di notifica non determina improcedibilità quando essa risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla controparte o acquisita al fascicolo d'ufficio

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    la sanzione di improcedibilità non si applica se la relata di notifica della sentenza è comunque disponibile al giudice per effetto delle produzioni della parte controricorrente o del fascicolo d'ufficio

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso proposto da un'amministrazione dello Stato che opera con prenotazione a debito

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    è richiamato quale disposizione che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 60 giorni

    il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza e, nel caso concreto, era spirato prima della spedizione del ricorso

Massime di principio

  • L'omesso deposito della relata di notificazione della sentenza non comporta improcedibilità del ricorso per cassazione se la relata è comunque presente nel fascicolo per effetto della produzione della controparte o dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio.
  • Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione contro una sentenza notificata, la notifica può essere eseguita validamente sia presso la sede centrale dell'amministrazione sia presso un ufficio periferico competente.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se la spedizione per la notifica avviene oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza, anche se la parte solleva censure di merito sulla sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è proposto da un'amministrazione dello Stato che usufruisce del meccanismo della prenotazione a debito, non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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