Sentenza n. 4515/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento di A.R.I.A. S.p.A. adottato e comunicato in data 26 gennaio 2026, con il quale è stata disposta l’esclusione della società Lyreco Italia S.r.l. dal Lotto n. 1 della Gara d’appalto, da svolgersi mediante procedura aperta, per l’affidamento della fornitura di carta e cancelleria, in favore degli Enti sanitari e non sanitari della Regione Lombardia, degli Enti locali del territorio lombardo e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento; - ove occorra, del Capitolato di gara nella parte in cui stabilisce i requisiti minimi e di conformità dei prodotti; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresi, ove occorra, il bando, il disciplinare e i loro allegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’espressa dichiarazione depositata dalla ricorrente il 5 ottobre 2026. Non ha quindi esaminato nel merito le censure contro l’esclusione. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alle peculiarità della controversia e al suo complessivo andamento.
Atto impugnato: Esclusione dal Lotto 1 della gara per la fornitura di carta e cancelleria, disposta per la presunta non conformità dell’offerta ai requisiti tecnici minimi di grammatura e spessore previsti dal capitolato
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 26 gennaio 2026 con cui A.R.I.A. S.p.A. l’aveva esclusa dal Lotto 1 della procedura aperta per la fornitura di carta confezionata in risme, contestando la legittimità dell’esclusione per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. L’esclusione era motivata dalla non conformità della carta offerta ai requisiti minimi di grammatura e spessore stabiliti dall’art. 4.1 del capitolato tecnico a pena di esclusione. Il testo non specifica nel dettaglio le singole censure. Dopo l’aggiudicazione della gara ad altro operatore, la ricorrente ha dichiarato sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
Norme richiamate
art. 120 c.p.a.
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
La disposizione è richiamata nel quadro processuale del rito appalti, ma il testo non ne esplicita un’interpretazione né la applica alla declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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