Cassazione Penale, Ordinanza n. 00936/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che il motivo unico era inammissibile perché generico, fattuale e diretto a ottenere una rivalutazione del merito probatorio già disatteso dalla Corte territoriale, anche implicitamente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 18 marzo 2024, lamentando, con un unico motivo, l'asserita non correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità. Dal testo emerge che la doglianza investiva l'individuazione dell'autore della rapina e mirava, in sostanza, a contestare la valutazione del compendio probatorio, già scrutinato in appello, richiamando profili fattuali legati alle immagini di videosorveglianza, ai tabulati telefonici e al ripetuto modus operandi. La Suprema Corte ha ritenuto la censura aspecifica e meramente fattuale, sostanzialmente riproduttiva di quelle già formulate in appello e sollecitante una nuova lettura del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
richiamato implicitamente per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera rilettura del materiale istruttorio o nella rivalutazione del merito già compiuta dai giudici di appello.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la pedissequa riproposizione delle doglianze già respinte in appello è inammissibile.
- Quando la motivazione della sentenza di merito abbia già affrontato, anche implicitamente, i temi decisivi dell'accertamento di responsabilità, non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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