Cassazione Civile, Ordinanza n. 00114/2025 del 04/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di cinque avvisi di accertamento emessi per omesso pagamento di IMU per gli anni 2013-2015 e TASI per gli anni 2014-2015. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento degli atti in primo grado e la conferma in appello sulla base dell'applicabilità dell'agevolazione per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti sui quali persiste l'utilizzo agro-silvo-pastorale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per contraddittorietà/apparente motivazione della sentenza d'appello; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992, per errata applicazione dell'agevolazione fiscale; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR posto a carico del Comune la prova dell'insussistenza del requisito oggettivo, anziché richiedere al contribuente la dimostrazione della conduzione effettiva del terreno e dell'utilizzo agricolo. La Corte ha ritenuto i motivi fondati, osservando che il giudice di merito aveva formulato affermazioni tra loro inconciliabili sul piano probatorio, senza applicare correttamente il riparto dell'onere della prova in materia di agevolazioni tributarie agricole e senza una motivazione idonea a superare il minimo costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché accerti nuovamente la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione IMU/TASI per i terreni agricoli secondo il corretto regime dell'onere probatorio e riesamini le domande già proposte nel ricorso introduttivo. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta perché la sentenza di merito era contraddittoria e non coerente con i principi di legittimità sul requisito oggettivo e sulla prova della conduzione diretta del fondo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge relativo all'erronea applicazione della disciplina agevolativa tributaria.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso relativo a nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e violazione del minimo costituzionale.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza di merito è censurata perché la motivazione sarebbe contraddittoria, perplessa e comunque non idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi.
art. 111 Cost.
La motivazione viola il precetto costituzionale quando è mancante, apparente, intrinsecamente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
art. 2697 c.c.
Il giudice di merito non può porre a carico dell'ente impositore la prova dell'insussistenza dei requisiti dell'agevolazione quando, per legge e giurisprudenza, l'onere di provare i presupposti del beneficio grava sul contribuente.
art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, d.lgs. n. 504 del 1992
Disciplina l'agevolazione per i terreni non edificabili posseduti e condotti da coltivatori diretti sui quali persiste l'utilizzo agro-silvo-pastorale.
art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992
È richiamato dalla Corte per la disciplina agevolativa in tema di terreni agricoli ai fini ICI, con estensione ai fini IMU e TASI.
art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997
L'iscrizione negli elenchi previsti dalla norma vale a dimostrare la qualifica soggettiva di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.
art. 11 della l. n. 9 del 1963
È richiamato per gli appositi elenchi che attestano la qualifica soggettiva necessaria al regime agevolato.
art. 9 d.P.R. n. 503 del 1999
Il fascicolo aziendale può contenere dati utilizzabili anche nei rapporti con la P.A., ma il giudice deve verificarne sufficienza, adeguatezza, completezza e rilevanza ai fini probatori nel giudizio contenzioso.
art. 115 c.p.c.
Nel processo tributario il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non restringe il thema decidendum quando sia stata chiesta la reiezione integrale della domanda.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali per terreni agricoli, la qualifica soggettiva del possessore può risultare dall'iscrizione negli elenchi di settore, ma la conduzione effettiva del fondo costituisce un requisito autonomo che deve essere provato dal contribuente che invoca il beneficio.
- Il giudice di merito deve applicare correttamente il riparto dell'onere della prova: l'amministrazione contesta l'agevolazione, ma il contribuente deve dimostrare i presupposti fattuali del regime agevolato, inclusa la diretta conduzione del terreno.
- Una motivazione è giuridicamente insufficiente quando afferma, senza coerenza logica, sia l'assenza di prova dell'insussistenza del requisito sia la mancata prova positiva dell'utilizzo agricolo, perché tali proposizioni sono incompatibili e impediscono di comprendere la ratio della decisione.
- Nel processo tributario, la non contestazione non elimina l'oggetto originario della domanda quando il contribuente chieda l'annullamento integrale degli atti impositivi; il thema decidendum non può essere artificialmente ristretto ai soli motivi specificamente discussi in appello.
- I documenti amministrativi o di settore, come il fascicolo aziendale o certificazioni equivalenti, hanno rilevanza probatoria solo se il giudice ne valuti concretamente completezza, attendibilità e idoneità a provare i requisiti del beneficio nel singolo giudizio.
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