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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 605/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La banca ha proposto opposizione avverso il decreto che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza volta ad accertare il mantenimento della garanzia ipotecaria sull'immobile confiscato a Mascarucci Sergio. La banca lamentava: 1) nullità del procedimento per violazione del contraddittorio (mancata partecipazione del condannato, del suo difensore, del P.M. e dell'Agenzia delegata alla gestione dei beni); 2) errata interpretazione delle norme che tutelano i diritti di credito e i diritti reali di garanzia anteriori al sequestro (richiamando art. 52 d.lgs. n.159/2011 e disposizioni collegate); 3) vizio di motivazione per mancata verifica di buona fede e affidamento incolpevole del terzo ed erroneo richiamo alla giurisprudenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (di natura assorbente): ha affermato che lo Stato e l'Agenzia titolare dei beni confiscati sono soggetti interessati al procedimento incidente di esecuzione e devono essere chiamati a contraddittorio; l'omessa notifica dell'avviso di udienza agli interessati comporta nullità rilevabile d'ufficio. Per tale vizio la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro per nuovo giudizio. Le altre censure non sono state decise in via principale essendo assorbite.

Norme richiamate

  • art. 666 c.p.p.

    Rilevata la natura 'a partecipazione necessaria' del procedimento incidentale di esecuzione e l'esigenza del contraddittorio; la Corte richiama che, sebbene il testo non elenchi espressamente tutti gli interessati, il principio generale impone integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato/Agenzia quando la decisione può recare pregiudizio a quest'ultimo

  • art. 667 c.p.p.

    Richiamato nelle argomentazioni sulle forme dell'incidente d'esecuzione; il procedimento previsto deve rispettare le garanzie del contraddittorio

  • art. 52 d.lgs. n. 159/2011

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere la tutela dei diritti di credito e dei diritti reali anteriori al sequestro; la Corte non ha deciso sul merito di tale questione perché ha ritenuto assorbente il vizio procedurale

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato in relazione alle tutele dei terzi creditori; la Corte non ha valutato la compatibilità sostanziale per motivo assorbente procedurale

  • art. 102 c.p.c.

    Usato come parametro di analogia: la decisione che può pregiudicare un terzo (qui lo Stato) richiama la figura del litisconsorzio necessario e l'obbligo di contraddittorio

  • art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306

    Citando giurisprudenza recente, la Corte ricorda che, in procedimenti relativi a confische, l'Agenzia nazionale dei beni confiscati è terzo interessato e va quindi chiamata a udienza tramite l'Avvocatura dello Stato

  • art. 630 codice previgente

    Richiamato storicamente per sottolineare che il vecchio testo prevedeva espressamente la notifica agli altri interessati; la Corte segnala che il principio del contraddittorio sopravvive anche nel vigente ordinamento

Massime di principio

  • Nei procedimenti incidentali di esecuzione relativi a beni confiscati lo Stato o l'Agenzia titolare dei beni sono parti interessate: devono essere chiamati a contraddittorio e rappresentati (di norma) dall'Avvocatura dello Stato; l'omessa chiamata è causa di nullità rilevabile d'ufficio
  • Le eccezioni sostanziali sui diritti dei terzi (es. mantenimento di ipoteca o prelazione) possono essere valutate, ma un difetto procedurale di partecipazione degli interessati rende inutile il giudizio sul merito fino a integrazione corretta del contraddittorio
  • La mera tutela formale del contraddittorio prevale in prima battuta: le parti terze che intendano far valere diritti anteriori al sequestro devono curare non solo il fondamento sostanziale delle loro pretese ma anche la corretta partecipazione procedurale delle controparti pubbliche
  • Se il giudice dell'esecuzione omette di notificare l'avviso di udienza agli interessati statali o all'Agenzia competente, la decisione è annullabile; il giudice di legittimità può annullare senza rinvio se il vizio è insanabile o rimandare per nuovo giudizio
  • In caso di contestazioni sulla buona fede o sull'affidamento incolpevole del terzo, tali questioni devono essere esaminate dal giudice di merito nel nuovo giudizio dopo regolare integrazione del contraddittorio

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