Cassazione Penale, Sentenza n. 31201/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'impugnazione dell'ordinanza del GIP con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere per reati connessi a un'associazione dedita al narcotraffico (ruolo di organizzatrice) e per reati ex artt. 391-ter e 319 cod. pen. La difesa ha articolato due motivi: (1) insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi, sostenendo che la Pino aveva un ruolo ancillare e obbediente al compagno Gaglianese, vittima di un rapporto "morboso" che escluderebbe una reale capacità decisionale; molti contatti sarebbero esecutivi di ordini ricevuti dal compagno detenuto e non espressione di autonomia criminale; inoltre si richiamava la scarsa durata temporale delle condotte contestate; (2) vizio della tecnica argomentativa del Tribunale del riesame per eccessivo richiamo, anche per relationem, all'ordinanza custodiale originaria e alla richiesta del PM violando l'obbligo di autonoma valutazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile nella parte in cui tentava una rivalutazione di merito dei fatti e, nel merito, infondato perché il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione ampia e coerente che ha esaminato intercettazioni, sequestri, servizi di osservazione, dichiarazioni dei collaboratori, movimentazioni di denaro (Postepay per complessivi 48.000 euro) e il ruolo operativo della Pino nel reperimento di telefoni, sim card, nella gestione della cassa e nei rapporti con l'agente penitenziario compiacente. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: è legittimo che il riesame richiami passaggi dell'ordinanza genetica o della richiesta del PM purché il Tribunale esprima autonome valutazioni, come è avvenuto. Quindi l'ordinanza che confermava la custodia cautelare è stata confermata e il ricorso respinto; la sentenza condanna il ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la base procedurale dell'ordinanza del Tribunale del riesame; la Corte conferma la legittimità dell'uso di tale rito per il provvedimento impugnato.
art. 391-ter cod. pen.
Reato contestato nell'ambito dell'associazione dedita al narcotraffico; la Corte ritiene che vi siano indizi sufficienti a legare la ricorrente all'associazione e alle condotte ad essa funzionali.
art. 319 cod. pen.
Articolo citato tra i reati ipotizzati (corruzione/illecito connesso all'introduzione di cose in carcere); la Corte ha considerato gli elementi probatori che collegano la Pino alla rete di introduzione di telefoni e stupefacenti.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012 (Lupo)
Richiamato per il principio secondo cui il ricorso in cassazione sulle misure cautelari è ammissibile solo se denuncia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione, non per rinnovare la valutazione di merito dei fatti.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 e Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007
Richiamate in relazione ai limiti della valutazione di gravità indiziaria in sede di legittimità: la Corte valuta solo se il giudice abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi secondo canoni di logica e diritto.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018
Richiamata per il principio che è legittimo nel riesame richiamare o riprodurre argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, purché il giudice del riesame fornisca autonome valutazioni.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione contro misure cautelari, non è consentito riproporre una rivalutazione in fatto: la censura è ammissibile se riguarda violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione.
- Il giudice del riesame può richiamare contenuti dell'ordinanza originaria o della richiesta del PM, purché fornisca un'adeguata e autonoma motivazione che spieghi il perché della conferma o modifica della misura.
- Elementi indiziari plurimi e coerenti (intercettazioni, sequestri, servizi, dichiarazioni di collaboratori, movimenti finanziari) possono suffragare la sussistenza dei "gravi indizi" anche in assenza di una prova definitiva; la gestione operativa di risorse (conti, casse, reperimento di telefoni/sim) è rilevante per attribuire un ruolo nel sodalizio.
- La sussistenza di un rapporto affettivo o di subordinazione dichiarata dalla difesa non esclude automaticamente la responsabilità se le risultanze investigative evidenziano autonomia operativa e partecipazione alle attività illecite.
- Le doglianze meramente aspecifiche o che propongono una lettura alternativa delle intercettazioni senza indicare vizio logico-giuridico preciso sono destinate a essere rigettate.
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