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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9809/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la convalida del decreto del Questore (che imponeva divieto di accesso agli impianti sportivi e l'obbligo di presentarsi presso il Commissariato nelle partite della "Viribus Unitis 100") lamentando la violazione del diritto di difesa perché la convalida sarebbe stata depositata entro le 48 ore dalla notifica del decreto vigente a presidio del contraddittorio cartolare. In particolare ha dedotto che, nonostante nell'ordinanza fosse indicata l'ora delle 9:20 del 27.4.2024, tale indicazione era una mera annotazione interna priva del requisito di certezza e mancava l'attestazione dell'orario di deposito in cancelleria; perciò non risultava provato che la convalida fosse intervenuta dopo il decorso delle 48 ore dalla notifica avvenuta il 25.4.2024 alle ore 9:25.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendo che il provvedimento di convalida mancasse della indicazione certa dell'orario di deposito in cancelleria; ha ribadito il principio secondo cui il momento rilevante è il deposito in cancelleria e non la data o l'ora riportata nella stesura materiale dell'atto. Poiché la convalida non è stata dimostrata come successiva al decorso delle 48 ore dalla notifica (termine necessario per garantire il contraddittorio cartolare), tale inosservanza costituisce causa di nullità generale per violazione del diritto di difesa. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato cessata l'efficacia del provvedimento del Questore del 23.4.2024 limitatamente all'obbligo di presentazione; resta invece distinto il divieto di accesso agli impianti sportivi, nella parte in cui rientra nelle competenze della pubblica sicurezza.

Norme richiamate

  • Legge n. 401 del 1989, art. 6, comma 1

    comma 1 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989

    La norma disciplina misure interdittive di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza; la Corte ha richiamato che alcune misure atipiche interdittive (come il divieto di accesso) rientrano nella competenza del Questore e non nella convalida giudiziale, mentre l'obbligo di presentazione, attinente alla libertà personale, richiede la convalida giudiziaria nel rispetto del diritto di difesa.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (precedenti)

    Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016; Sez. 3, n. 42520 del 24/10/2002; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020

    La giurisprudenza consolidata afferma che il termine di 48 ore per il contraddittorio decorre dalla notifica del provvedimento del Questore e che la convalida giudiziaria è valida solo se interviene dopo tale termine; inoltre il momento giuridicamente rilevante dell'emissione di un provvedimento è il deposito in cancelleria attestato da apposita annotazione, non la mera indicazione oraria interna alla stesura dell'atto.

Massime di principio

  • Il termine di 48 ore per il contraddittorio cartolare decorre dalla notifica del provvedimento e la convalida giudiziaria deve risultare, con certezza, successiva a tale termine: in mancanza la convalida è nulla per violazione del diritto di difesa.
  • Il momento rilevante ai fini dell'efficacia e dell'opponibilità di un provvedimento giudiziario è il deposito in cancelleria (con l'attestazione formale dell'orario), non la data/ora indicata nella stesura materiale dell'atto.
  • Se manca l'attestazione certa del deposito, il giudice della legittimità può annullare senza rinvio la convalida e dichiarare cessata l'efficacia delle misure personali imposte (es. obbligo di presentazione), mentre misure interdittive strictu sensu di competenza di polizia amministrativa possono restare fuori dalla convalida giudiziaria.
  • Per difendersi in situazioni analoghe è fondamentale contestare tempestivamente la tempestività/formalità del deposito in cancelleria e chiedere documentazione probatoria dell'effettivo orario di deposito; viceversa le autorità devono assicurare l'annotazione certa dell'avvenuto deposito per evitare nullità.

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