Sentenza n. 2831/2026 - Milano, Sezione 3
per la revocazione parziale della Sentenza n. -OMISSIS- del TAR Milano del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Milano oggetto di revocazione parziale, limitatamente alla statuizione sulle spese processuali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto revocazione ordinaria ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza precedente avesse erroneamente compensato le spese perché non era stato depositato il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio. Nel corso del giudizio ha dichiarato di non conservare interesse alla sua definizione, chiedendo tuttavia una pronuncia incidentale volta a escludere l’obbligo di pagamento delle spese di pertinenza e, in particolare, del contributo unificato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente. Ha comunque rilevato che la statuizione giudiziale sulle spese è distinta dal procedimento di liquidazione dei compensi e che la compensazione tra le parti non impedisce al soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato di essere esentato dal pagamento della quota dovuta al proprio difensore, posta a carico dello Stato secondo le determinazioni della Commissione per il gratuito patrocinio. Ha quindi ritenuto infondato il presupposto della revocazione e ha precisato che il contributo unificato resta a carico della ricorrente. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
La ricorrente lo ha invocato quale fondamento della revocazione ordinaria per errore di fatto; il TAR ha ritenuto infondato il ricorso, poiché la statuizione sulle spese non incide sul distinto procedimento di liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal Collegio tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La statuizione giudiziale sulla compensazione o condanna alle spese processuali è distinta dal successivo procedimento di liquidazione dei compensi spettanti al difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
- La compensazione delle spese tra le parti non impedisce che il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato sia esentato dal pagamento della quota dovuta al proprio difensore, trattandosi di un onere posto a carico dello Stato secondo le determinazioni dell’organo competente.
- La mera contestazione della statuizione sulle spese non integra un errore di fatto revocatorio quando l’effetto giuridico invocato riguarda, in realtà, il distinto procedimento di liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato.
- La dichiarazione della parte di non conservare interesse alla definizione del giudizio determina l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, anche quando la parte chieda una pronuncia incidentale sulle spese.
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