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Sentenza

Sentenza n. 242/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. Calabria - Sez. Staccata di Reggio Calabria, n. 252 del 28.3.2024, resa nel giudizio R.G. n. 353/2023; per la dichiarazione di nullità e/o per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto rettorale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria n. 178 del 19.5.2025

Giustizia amministrativa202500388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Decreto rettorale che approvava gli atti della riedizione della procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia, unitamente alla dedotta elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza di annullamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (università e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato a una procedura valutativa riservata a professori di seconda fascia abilitati, risultando secondo rispetto al controinteressato. Aveva impugnato la procedura originaria per vizi concernenti la composizione della commissione, i criteri di valutazione e l'esito delle valutazioni, ottenendo l'annullamento degli atti con sentenza del TAR divenuta definitiva. A seguito della riedizione del potere, il ricorrente ha impugnato il nuovo decreto rettorale deducendo, in sede di ottemperanza e, subordinatamente, quale ricorso autonomo, violazione ed elusione del giudicato, violazione degli artt. 18 e 24 della l. 240/2010, sviamento, irragionevolezza, illogicità, violazione degli atti del procedimento e dell'art. 4, comma 4, del d.P.R. 117/2000, nonché, in subordine, violazione del d.m. 344/2011, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Nel corso del giudizio l'Università ha inoltre annullato in autotutela gli atti della nuova commissione e disposto la riedizione della valutazione. Successivamente il ricorrente ha comunicato all'Università il ritiro della propria domanda di partecipazione alla procedura.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia alla partecipazione alla procedura, formalizzata dal ricorrente con dichiarazione sottoscritta e corredata da documento di identità, costituisce un fatto sopravvenuto che rende inutile l'eventuale annullamento del decreto impugnato: il ricorrente non può più conseguire il bene della vita cui aspirava mediante la partecipazione alla procedura valutativa. Il Collegio ha ritenuto irrilevante, ai fini della permanenza dell'interesse, l'incertezza sullo stato della procedura dopo l'annullamento in autotutela degli atti della commissione. Le spese sono state compensate in considerazione delle circostanze e dell'evoluzione del contenzioso.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La controversia è stata introdotta anche per l'ottemperanza alla precedente sentenza definitiva; tuttavia il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 18 l. 240/2010

    Richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato nella riedizione della procedura valutativa.

  • art. 24 l. 240/2010

    Richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato nella riedizione della procedura valutativa.

  • art. 4, comma 4, d.P.R. 117/2000

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina della procedura valutativa.

  • d.m. 344/2011

    Richiamato in via subordinata dal ricorrente quale fonte dei criteri applicabili alla valutazione.

Massime di principio

  • Sussiste sopravvenuta carenza di interesse quando un atto o un fatto successivo rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato.
  • La rinuncia del candidato alla partecipazione a una procedura valutativa priva di interesse concreto e attuale il ricorso diretto a contestarne gli atti e il risultato, poiché il candidato non può più conseguire il bene della vita collegato alla partecipazione alla procedura.
  • L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando, parallelamente, l'amministrazione abbia annullato in autotutela gli atti della procedura e disposto la riedizione della valutazione, se la rinuncia del ricorrente elimina comunque la possibilità di conseguire il risultato utile perseguito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitaria
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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