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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17836/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione illegale di un fucile. I motivi di ricorso, per come richiamati dalla Corte, denunciavano: 1) insufficienza o apparente motivazione, anche per relationem rispetto alla sentenza di primo grado, sull'attribuibilità della condotta all'imputato e sulla funzionalità dell'arma; 2) doglianze sulle circostanze attenuanti generiche; 3) ulteriori censure sostanzialmente riproduttive di quelle già formulate in appello. La Corte di cassazione rileva che i motivi sono aspecifici, perché reiterano pedissequamente le censure già disattese dai giudici di merito, mentre la sentenza impugnata aveva motivato in modo puntuale sul rinvenimento del fucile in luogo di diretta ed esclusiva disponibilità del ricorrente e sulla sua efficienza/funzionalità, nonché sull'assenza di elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse adeguata e non meramente tralatizia o apparente, avendo affrontato i punti devoluti; ha inoltre escluso la sindacabilità in cassazione della valutazione discrezionale sulle attenuanti generiche, poiché sorretta da sufficiente motivazione e non viziata da illogicità o arbitrarietà. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 240 c.p.

    La sentenza non ne indica il contenuto, ma il reato presupposto riguarda la detenzione illecita di un'arma; la norma è richiamabile solo in via indiretta, tuttavia non è esplicitamente citata nel testo, quindi non viene inserita.

  • art. 99 c.p.

    Non citato nel testo.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono valutate come rimessa al giudizio discrezionale del merito e insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.

  • art. 591 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità discende dalla mancanza di specificità dei motivi, risolti nella mera reiterazione di censure già esaminate e disattese in appello.

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente quale parametro del controllo di legittimità sui vizi di motivazione e sulla specificità dei motivi di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, in modo pedissequo e non argomentato, le stesse doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, poiché difetta del requisito di specificità.
  • La motivazione per relationem non è di per sé viziata quando il giudice di appello, pur richiamando la decisione di primo grado, affronti in modo puntuale i punti devoluti e renda intellegibile il percorso logico-giuridico seguito.
  • Non integra motivazione apparente la sentenza che, valorizzando gli elementi di prova disponibili e in assenza di specifici elementi contrari, spieghi il rinvenimento del bene nella sfera di disponibilità dell'imputato e la sua funzionalità.
  • Il giudizio sul riconoscimento delle attenuanti generiche appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione se la decisione è sorretta da motivazione sufficiente, non arbitraria e non manifestamente illogica, specie quando il diniego sia fondato sull'assenza di elementi positivamente valutabili.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa dell'impugnazione, il ricorrente sopporta le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioni
RamiArmiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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