Sentenza del 22/02/2024 n. 143 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
ACCERTAMENTO - crediti per R& S - compensazione - dichiarazione - Quadro Ru - mancata compilazione - inesistenza del credito - esclusione - conseguenza - atto di recupero - emissione - termine di otto anni - inapplicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Recupero di un credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (periodo di imposta 2011) utilizzato in compensazione per €5.758,73; l'Ufficio contestava l'inesistenza del credito perché la società non aveva compilato il quadro RU del Modello Unico 2012 e quindi non aveva indicato l'importo dei costi di R&S e il relativo credito maturato. La contribuente ha contestato l'atto sostenendo l'effettiva esistenza del credito (anche mediante comunicazione preventiva tramite formulari), la prescrizione dell'atto se applicati i termini ordinari (quattro anni) e l'illegittimità di alcune disposizioni ministeriali e della sanzione applicata.
La decisione
Il Collegio ha accolto l'appello: ha ritenuto che l'omissione di indicazione nel quadro RU non comporti automaticamente la qualificazione del credito come "inesistente" ai fini dell'applicazione del termine maggiorato di otto anni previsto dall'art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 34419/2023, il Collegio ha stabilito che il credito, se la sua inesistenza è agevolmente riscontrabile tramite controlli formali o automatizzati (artt. 36-bis, 36-ter DPR 600/1973; art. 54-bis DPR 633/1972), configura al più un credito "non spettante" e non un credito "inesistente", con conseguente applicazione dei termini ordinari per l'accertamento (quattro anni). Di conseguenza l'atto di recupero, emesso oltre i termini ordinari ma richiamando l'ottennio, è inammissibile. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008
art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008
Prevede il termine di otto anni per l'azione di recupero dei crediti inesistenti; il Collegio precisa che tale termine è applicabile solo quando il credito è effettivamente "inesistente" secondo i criteri chiariti dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 5 (terzo periodo), D.Lgs. n. 471/1997 (richiamato)
art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471/1997
Richiamato dalle Sezioni Unite per definire i presupposti dell'inesistenza e il relativo trattamento sanzionatorio in caso di uso di credito inesistente.
Cass. SS.UU. n. 34419/2023
Cass., SSUU 34419/2020 (2023)
Principio fondamentale: l'ottennio si applica solo se il credito è realmente inesistente (artificiosa rappresentazione, carenza dei presupposti o estinzione antecedente all'utilizzo) e l'inesistenza non è agevolmente riscontrabile tramite i controlli formali/automatizzati; in caso contrario si tratta di credito non spettante e si applicano i termini ordinari.
art. 36-bis DPR 600/1973
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Norma relativa ai controlli automatici/formali che, se in grado di rilevare l'inesistenza, escludono l'applicazione del termine maggiorato per crediti inesistenti.
art. 36-ter DPR 600/1973
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
Ulteriore riferimento ai controlli che l'Amministrazione può effettuare in via formale/automatizzata per rilevare anomalie nelle dichiarazioni.
art. 54-bis DPR 633/1972
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Norma sui controlli ai fini IVA; citata per affermare che, se l'inesistenza è rilevabile attraverso questi controlli, il credito è "non spettante" e non "inesistente".
Legge 296/2006 (norma istitutiva del credito R&S)
Disciplina il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, cui si riferisce il credito oggetto di contestazione.
Decreto Ministeriale 76/2008
Decreto Ministeriale 76/2008
Menzionato dalla ricorrente quale atto amministrativo che non potrebbe introdurre sanzioni oltre la legge; la questione è stata sollevata ma non è risultata decisiva per l'accoglimento dell'appello.
Massime di principio
- La mancata indicazione del credito nel quadro RU non determina automaticamente l'inesistenza del credito: al massimo può rendere il credito "non spettante" se l'irregolarità è agevolmente riscontrabile tramite controlli formali/automatizzati.
- Il termine di otto anni previsto dall'art. 27, comma 16, d.l. 185/2008 si applica solo quando il credito è effettivamente "inesistente" secondo i criteri consolidati (artificiosa rappresentazione, carenza dei presupposti o estinzione) e quando tale inesistenza non è rilevabile mediante i controlli automatici/formali.
- Se l'inesistenza del credito è facilmente riscontrabile con controlli automatizzati (artt. 36-bis, 36-ter DPR 600/1973; art. 54-bis DPR 633/1972), l'accertamento rientra nei termini ordinari (quattro anni) e non può beneficiare del termine maggiorato.
- L'onere probatorio circa la reale "inesistenza" del credito e la sua non rilevabilità tramite controlli formali grava sull'Amministrazione finanziaria che intende applicare il termine maggiorato.
- Nel difendersi da un atto di recupero per crediti di imposta, il contribuente deve conservare e poter produrre la documentazione che dimostra l'effettiva sussistenza del credito e/o le comunicazioni preventive rese all'Agenzia (formulari, documentazione R&S).
- Per l'Amministrazione: prima di invocare il termine di otto anni, è necessario accertare e motivare che il credito sia realmente inesistente e che l'inesistenza non fosse rilevabile mediante controlli automatici/formali.
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