Sentenza del 22/02/2024 n. 61 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione dell'utilizzo in compensazione di un credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (art. 3 D.L. n.145/2013) per € 83.678,31 riferiti al 2015. L'Agenzia ha ritenuto inesistente il credito e ha recuperato le indebite compensazioni; la società ha sostenuto che le attività (introduzione di gestione della configurazione, sviluppo di algoritmi e integrazione software per macchine utensili) costituissero R&S legittimando il credito
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello. Ha ritenuto che le attività descritte siano interventi migliorativi sulla gestione del processo produttivo (configurazione, integrazione software, algoritmi per automazione) non riconducibili alla nozione di ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 3 D.L. 145/2013; ha richiamato il divieto di considerare modifiche ordinarie o migliorative come R&S (comma 4) e l'interpretazione fornita dal Manuale di Frascati e dalla circolare MISE, con particolare esclusione delle attività software di natura ordinaria. Ha inoltre ritenuto applicabile retroattivamente l'interpretazione desumibile dal richiamo al Manuale di Frascati. Le altre eccezioni sollevate sono state assorbite. Spese compensate
Norme richiamate
art. 3 D.L. n. 145/2013
"Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attivita' di ricerca e sviluppo: a) ... b) ... c) ... d) ..."
La Corte interpreta l'art.3 nel senso che per essere R&S le attività devono mirare alla creazione di un prodotto o servizio effettivamente nuovo; le mere modifiche alla gestione della produzione o miglioramenti organizzativi non rientrano. Il comma 4 esclude le modifiche ordinarie o periodiche anche se rappresentino miglioramenti
Manuale di Frascati (OCSE)
Richiamato come criterio interpretativo: esclude dall'ambito R&S le attività software di natura ordinaria e fornisce parametri tecnici per distinguere R&S vera da miglioramenti operativi. Il rinvio interpretativo al Manuale è considerato applicabile anche a fatti anteriori alla sua formalizzazione normativa
Circolare MISE n. 59990 del 09/02/2019
"interpreta la suddetta normativa proprio con riguardo alla sua applicazione nel settore software"
La circolare conferma che attività software ordinarie non sono agevolabili come R&S; la Commissione ha fatto riferimento a questo principio per escludere l'ammissibilità degli interventi software descritti dalla società
Massime di principio
- Per qualificare attività come R&S ai fini del credito d'imposta è necessario dimostrare che esse mirino alla creazione di un prodotto, processo o servizio nuovo e caratterizzato da incertezza tecnologica e sperimentazione, non semplici miglioramenti organizzativi o di processo
- Le modifiche ordinarie, la gestione della configurazione, l'ottimizzazione produttiva o il mero adeguamento/integrazione software di gestione non costituiscono di per sé R&S ammessa dal comma 4 dell'art.3 D.L. 145/2013
- Gli interventi software devono essere valutati secondo la distinzione tra sviluppo di software innovativo sperimentale (potenzialmente agevolabile) e personalizzazioni/automatizzazioni ordinarie (non agevolabili); la giurisprudenza e la circolare MISE guardano con rigore alle attività software
- Il richiamo a manuali tecnici o a successive fonti interpretative (es. Manuale di Frascati) può essere invocato dall'Amministrazione anche per fatti antecedenti se la fonte ha carattere interpretativo della norma originaria
- Documentazione tecnica dettagliata è essenziale: per sostenere un credito R&S occorrono relazioni che evidenzino obiettivi sperimentali, incertezze tecnologiche, metodologia sperimentale, test, prototipi, risultati e impossibilità di risoluzione con competenze ordinarie
- In situazioni dubbie, è preferibile ottenere preventivamente pareri tecnici o amministrativi e conservare prove oggettive (esperimenti, prove, iter progettuali) per differenziare R&S da attività di routine
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