Sentenza del 22/02/2024 n. 4794 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’avviso di liquidazione aveva qualificato l’atto del 27 novembre 2013 come delegazione di pagamento, applicando l’imposta di registro proporzionale del 3% ai sensi dell’art. 9, parte I, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, anziché l’imposta fissa. La società e il notaio avevano ottenuto l’accoglimento del ricorso in primo grado e la conferma in appello. L’Agenzia ha proposto un unico motivo di Cassazione, denunciando violazione degli artt. 20 del D.P.R. n. 131/1986, 9 della tariffa, 1362 e 1268 c.c.: sosteneva che l’operazione integrasse una delegazione promittendi, perché Immobiliare Lampedusa si sarebbe obbligata verso la creditrice Pietrare Spa, in relazione al debito originario di Mia Casa Società Immobiliare Srl. I controricorrenti hanno eccepito anche il passaggio in giudicato della statuizione di primo grado sull’insussistenza della responsabilità del notaio, non impugnata dall’Agenzia in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto ammissibile la censura, poiché riguardava la qualificazione giuridica del negozio e non la ricostruzione del suo contenuto, ma infondata nel merito: l’operazione modificava l’oggetto dell’obbligazione originaria, sostituendo al debito pecuniario obbligazioni diverse, e mancava l’incarico del delegante al delegato (jussum delegatorio), necessario per configurare la delegazione. La Corte ha integrato la motivazione della decisione di merito ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia: 6.000 euro, oltre 200 euro per esborsi, rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 1268 c.c.
La delegazione è uno dei negozi mediante il quale si ottiene una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio preesistente, ma che non incide, invece, sull'oggetto dell'obbligazione originaria, che resta immutata.
La delegazione presuppone che un nuovo debitore si aggiunga o subentri nel rapporto obbligatorio senza cambiarne l’oggetto. Nel caso deciso, la sostituzione del debito pecuniario con obbligazioni diverse e l’assenza dell’incarico del delegante hanno escluso tale qualificazione.
Artt. 1362 e seguenti c.c.
Si è anche precisato che l'interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra.
La scelta interpretativa del giudice di merito non è riesaminabile in Cassazione solo perché la parte preferisce un’altra lettura: occorre denunciare una concreta violazione dei canoni legali di interpretazione. La qualificazione giuridica del negozio, invece, può essere censurata nei limiti indicati dalla Corte.
Art. 384, ultimo comma, c.p.c.
conclusione a cui è già pervenuto il giudice di merito in base ad una motivazione che va, tuttavia, integrata ai sensi dell' art. 384 , ultimo comma, cod. proc. civ.
La Corte ha potuto integrare la motivazione della decisione impugnata, pur confermandone l’esito, fornendo le ragioni giuridiche per cui l’operazione non costituiva delegazione.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La disposizione è stata invocata dall’Agenzia per denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha esaminato la censura come contestazione della qualificazione giuridica del negozio.
Massime di principio
- Per qualificare un negozio occorre distinguere l’accertamento del contenuto e della volontà delle parti dalla sua riconduzione a una figura giuridica: il primo è normalmente riservato al giudice di merito, mentre la qualificazione giuridica è censurabile in Cassazione.
- La delegazione di debito non si desume dalla sola circostanza che un terzo assuma un’obbligazione verso il creditore o che l’operazione procuri l’estinzione del debito originario. Occorrono gli elementi propri della delegazione, tra cui l’incarico del debitore al terzo e la conservazione dell’oggetto dell’obbligazione.
- Se l’operazione sostituisce il debito originario con prestazioni di natura diversa, ciò depone contro la delegazione, che modifica i soggetti del rapporto ma non, di per sé, il suo oggetto.
- In Cassazione non basta proporre una lettura contrattuale alternativa a quella accolta dal giudice di merito: occorre indicare una specifica violazione dei canoni legali d’interpretazione, oppure contestare la corretta qualificazione giuridica dei fatti accertati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 feb 2024Sentenza del 22/02/2024 n. 4754 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 22 feb 2024Sentenza del 22/02/2024 n. 143 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 22 feb 2024Sentenza del 22/02/2024 n. 61 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
- Sentenza · 22 feb 2024Sentenza del 22/02/2024 n. 79 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
- Sentenza · 22 feb 2024Sentenza del 22/02/2024 n. 147 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 22 feb 2024Sentenza del 22/02/2024 n. 1273 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →