Sentenza del 22/02/2024 n. 1273 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Agevolazioni ed Esenzioni - Scioglimento del matrimonio - Accordi di separazione con negoziazione assistita - Cessione di quota di immobile a figlia minore al fine di dirimere la crisi coniugale sotto il profilo patrimoniale - Richiamo nella sentenza civile degli accordi - Esenzione ex art. 19 L 74/1987 - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione per recupero imposte di bollo, ipotecarie e catastali (e sanzioni) relative ad atto di cessione di quota di immobile a favore della figlia minorenne, effettuata in esecuzione di un accordo di separazione con negoziazione assistita. Il ricorrente deduceva l'esenzione prevista dall'art. 19 L. 74/1987 per gli atti connessi allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio; l'Amministrazione sosteneva che l'esenzione si applica solo se l'accordo indica espressamente che il trasferimento è funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e, avendo poi il rapporto coniugale cessato, tale condizione non ricorrerebbe.
La decisione
Il giudice di prime cure accolse il ricorso e annullò l'avviso di liquidazione. In appello l'Agenzia contestò la decisione ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettò l'appello e confermò la sentenza di primo grado. La Corte rilevò che la sentenza civile di omologa/divorzio richiamava espressamente gli accordi e dava atto che la cessione di quota alla figlia minorenne era effettuata proprio per dirimere la crisi coniugale sotto il profilo patrimoniale; pertanto sussisteva l'esenzione ex art. 19 L. 74/1987. L'avviso di liquidazione è stato annullato e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 19 L. 74/1987
Prevede l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da altre tasse per gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; la giurisprudenza interpreta la norma come estendibile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli se sussiste un nesso funzionale e di indispensabilità rispetto alla risoluzione della crisi coniugale.
Circolare 27/E Agenzia delle Entrate (21/06/2012)
La prassi amministrativa richiede che, per garantire certezza, il testo dell'accordo omologato preveda esplicitamente che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli sia elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale; tuttavia la giurisprudenza ammette anche la verifica del collegamento funzionale tramite la sentenza che richiama l'accordo.
Cass. n. 3074/2021 (riferimento giurisprudenziale)
Precedente di legittimità richiamato a sostegno dell'estensione dell'esenzione agli accordi patrimoniali connessi alla separazione/divorzio quando sia verificabile il nesso funzionale tra atto patrimoniale e risoluzione della crisi coniugale.
Massime di principio
- L'esenzione ex art. 19 L. 74/1987 copre anche le disposizioni patrimoniali (es. cessioni a figli) se è dimostrabile un collegamento funzionale tra tali disposizioni e la risoluzione della crisi coniugale.
- La prova del nesso funzionale può ricavarsi dalla sentenza di omologa/divorzio che richiama e dà atto degli accordi; non è sempre indispensabile che l'accordo contenga una formula testuale identica a quella indicata dalla prassi, purché il giudice abbia espresso chiaramente il legame tra cessione e composizione della crisi.
- Per minimizzare il rischio di contestazioni fiscali, è consigliabile che l'accordo (o la relativa istanza di omologa) riporti espressamente che la disposizione patrimoniale è funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e che venga richiamato esplicitamente nella sentenza.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare l'esenzione se ritiene assente il collegamento funzionale o se sospetta elusione, ma l'onere di provare l'assenza del nesso grava sull'ufficio e il giudice valuta la provenienza e i contenuti della sentenza civile.
- La cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) non esclude a priori l'applicabilità dell'esenzione se il trasferimento patrimoniale è stato posto in essere nell'ambito dell'accordo volto a risolvere la crisi coniugale.
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