Cassazione Penale, Ordinanza n. 15288/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia di merito della Corte d'appello, che aveva affermato la responsabilità per tentata truffa e negato la particolare tenuità del fatto e le attenuanti richieste, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di tentata truffa. Con il primo e il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, contestando anche il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo censurava la mancata concessione delle attenuanti e l'entità della pena, ritenuta eccessiva. La Corte ha rilevato che i primi due motivi erano privi di specificità perché riproponevano doglianze già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, fondata sul riconoscimento immediato operato dalla persona offesa, sulla sua attendibilità e sui precedenti specifici dell'imputato che escludevano la non abitualità richiesta dall'art. 131-bis c.p. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la determinazione della pena e il giudizio di bilanciamento rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per illogicità o arbitrio, non emergenti nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede, tra l'altro, la non abitualità della condotta; nel caso concreto i precedenti specifici dell'imputato sono stati valorizzati per escludere tale presupposto.
art. 132 c.p.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione della pena.
art. 133 c.p.
La determinazione del trattamento sanzionatorio deve avvenire in aderenza ai parametri legali relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere, ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'arbitrarietà o dell'illogicità manifesta.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il sindacato di legittimità sulla valutazione della prova è precluso quando la motivazione di merito sia congrua, logicamente coerente e non manifestamente illogica; in particolare, l'attendibilità della persona offesa e il valore del riconoscimento immediato sono apprezzamenti riservati al giudice di merito se sorretti da argomentazione adeguata.
- La particolare tenuità del fatto è esclusa quando risulti la non ricorrenza del requisito della non abitualità della condotta, potendo i precedenti specifici dell'imputato essere valorizzati in tal senso.
- La determinazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se la motivazione non è meramente apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
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