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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28342/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pianoforte ha chiesto la liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione subita dal 24/10/2009 al 30/06/2015 in carcere e poi agli arresti domiciliari fino al 04/07/2016, dopo essere stato assolto il 30/07/2019. La Corte territoriale ha rigettato la domanda ritenendo sussistente l\'ostativa di cui all\'art. 314 c.p.p., perché il mantenimento della misura cautelare era giustificato da un grave quadro indiziario (intercettazioni, dialogo del 30/06/2008, contrasti economici e personali con la vittima, dichiarazioni del presunto sicario Mendolia) e, soprattutto, da dichiarazioni del ricorrente ritenute mendaci e contraddittorie circa la conoscenza e la presenza di Mendolia il giorno dell\'omicidio, nonché dalla sua condotta successiva volta a prendere le distanze dal sicario. Pianoforte ha impugnato sostenendo il travisamento dei verbali e la non mendacità delle dichiarazioni (prodotti i verbali d\'interrogatorio che, a suo dire, dimostrerebbero coerenza), e che la sentenza di assoluzione del giudice del rinvio aveva già risolto le questioni sulla riconoscibilità di Mendolia e sulla attendibilità delle sue dichiarazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha confermato che la valutazione della domanda di riparazione è autonoma rispetto al giudizio penale e richiede una valutazione ex ante se la condotta dell\'imputato abbia contribuito, con dolo o grave colpa, a creare la falsa apparenza di responsabilità. Ha ritenuto che la Corte territoriale non sia incorsa in vizi argomentativi: le dichiarazioni di Pianoforte, alcune delle quali contraddette da altre risultanze investigative (GPS, intercettazioni, dichiarazioni di terzi), potevano essere ritenute mendaci o contraddittorie e, nel complesso degli indizi, idonee a giustificare la custodia cautelare e quindi a integrare la colpa grave ostativa all\'indennizzo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La norma impedisce il riconoscimento dell\'indennizzo per ingiusta detenzione quando l\'imputato ha concorso, con condotta dolosa o gravemente colposa, a creare la falsa apparenza dell\'illecito che ha giustificato la misura cautelare; la Corte ha ritenuto applicabile tale ostativa sulla base delle dichiarazioni ritenute mendaci e del quadro indiziario.

  • Sezioni Unite, n. 32383 del 27.5.2010 (D\'Ambrosio)

    Richiamata per il principio che la condotta dell\'imputato va valutata ex ante nel rapporto di causa-effetto rispetto alla misura cautelare; conferma la parcella giurisprudenziale che limita il risarcimento quando l\'imputato ha dato causa alla falsa apparenza del reato.

  • Sezioni Unite, 26.6.2002 (Di Benedictis)

    Richiamata tra le pronunce di sintesi sui presupposti della riparazione e sulla rilevanza della condotta colposa o dolosa dell\'imputato.

  • Sezioni Unite, n. 51779 del 28.11.2013 (Nicosia)

    Conferma che il diritto all\'indennizzo viene escluso se l\'imputato ha concorso con condotta dolosa o gravemente colposa a determinare la privazione della libertà, poiché altrimenti si negherebbe la funzione riparatoria e solidaristica dell\'istituto.

Massime di principio

  • La domanda di riparazione per ingiusta detenzione è valutata autonomamente rispetto al giudizio penale e richiede una valutazione ex ante della condotta dell\'imputato: l\'assoluzione nel merito non garantisce automaticamente il diritto all\'indennizzo.
  • Dichiarazioni mendaci o contraddittorie dell\'imputato, se ritenute tali in un quadro indiziario significativo, possono costituire "colpa grave" ostativa al riconoscimento dell\'indennizzo previsto dall\'art. 314 c.p.p.
  • Il giudice della riparazione può valorizzare tutte le risultanze investigative (intercettazioni, GPS, dichiarazioni di terzi) per valutare se la condotta dell\'imputato abbia ingenerato la ragionevole convinzione della sua responsabilità e quindi la legittimità della misura cautelare.
  • Nel contestare un rigetto della domanda di riparazione è decisivo produrre e dimostrare, con documenti e verbali, la coerenza delle proprie dichiarazioni e l\'assenza di mendacio o di negligenza grave; la mera circostanza dell\'assoluzione non è sufficiente.
  • La Corte di Cassazione verifica la legittimità e la logicità della motivazione della corte territoriale: per un riesame successivo è necessario mostrare vizi logico-giuridici nella valutazione dei fatti, non solo un diverso apprezzamento probatorio.

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