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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27991/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un accordo aziendale del 16 luglio 2009 che prevedeva, per l'attività prestata fuori sede, un'indennità da corrispondere sotto forma di buoni pasto del valore di euro 5,16 per ogni giorno di presenza. I lavoratori avevano ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto anche per il lavoro svolto presso la Direzione Condono Edilizio in Via di Decima, a Roma, ritenuta "sede esterna" o comunque struttura esterna rispetto alla sede aziendale. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'accordo sindacale e degli artt. 1362 e seguenti c.c., sostenendo che il testo non consentisse di ricavare in modo univoco, dal solo dato letterale, l'estensione dell'indennità a sedi diverse da quelle aziendali e che l'espressione "sedi esterne" dovesse riferirsi a contesti di lavoro differenti da quelli aziendali; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse dichiarato inammissibile il motivo di appello relativo alla prescrizione quinquennale eccepita in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo tendesse, in sostanza, a ottenere una diversa interpretazione dell'accordo aziendale rispetto a quella adottata dal giudice di merito, senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici né l'assoluta illogicità della motivazione; ha inoltre richiamato il limite del sindacato di legittimità sull'interpretazione dei negozi e la preclusione derivante dalla doppia conforme. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone un fatto storico decisivo, mentre qui si censurava in realtà un error in procedendo della Corte d'appello nell'avere dichiarato inammissibile il motivo di gravame sulla prescrizione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    La loro violazione è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente in che modo il giudice di merito abbia disatteso i canoni ermeneutici; non basta contrapporre una diversa lettura del testo contrattuale.

  • art. 360 c.p.c.

    Il n. 3 consente di censurare la violazione delle regole di interpretazione negoziale solo nei limiti del controllo di legittimità; il n. 5 richiede un fatto storico decisivo e non può essere usato per contestare un error in procedendo.

  • art. 348 ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è preclusa una diversa valutazione del fatto accertato dal giudice di merito, compresa l'interpretazione della volontà negoziale come accertamento di fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte richiama la nozione di omessa pronuncia solo per escludere che vi fosse stata violazione, poiché il punto sulla prescrizione era stato ritenuto deciso dal Tribunale nella quantificazione in dispositivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un atto di autonomia negoziale è questione di fatto riservata al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente insostenibile.
  • La parte che impugna l'interpretazione contrattuale non può limitarsi a prospettare una lettura alternativa e più favorevole: deve dimostrare l'erroneità del criterio interpretativo seguito dal giudice o l'inadeguatezza dei dati considerati.
  • Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla base della medesima ricostruzione fattuale, opera la preclusione della doppia conforme, che limita ulteriormente il sindacato di legittimità sulla ricostruzione del fatto.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per denunciare errori processuali, come la dichiarazione di inammissibilità di un motivo d'appello.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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