Cassazione Penale, Ordinanza n. 40333/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo manifestamente non consentito perché meramente reiterativo, privo di confronto con la motivazione della Corte di appello e fondato su un asserito travisamento della prova non dedotto in appello. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione, ritenuta carente e basata su un travisamento della prova. La Corte di cassazione rileva però che il motivo si limita a reiterare censure già svolte contro l'affermazione di responsabilità, senza confrontarsi con la motivazione logica e argomentata della sentenza di appello. In particolare, la censura viene letta come tentativo di ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Inoltre, il dedotto travisamento della prova viene ritenuto generico e comunque non dedotto nei gradi di merito, in un contesto di doppia conforme, con conseguente inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso fondato sul travisamento della prova è inammissibile se il travisamento viene dedotto per la prima volta in cassazione, perché ciò sottrae la questione al giudice di appello e amplia indebitamente il thema decidendum in sede di legittimità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le censure già svolte contro la responsabilità dell'imputato, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile perché mira surrettiziamente a una rivalutazione del merito.
- Il travisamento della prova non può essere dedotto in cassazione per la prima volta quando, in presenza di doppia conforme, non sia stato devoluto al giudice di appello; altrimenti si viola il limite del devolutum e si amplia impropriamente il giudizio di legittimità.
- La denuncia di vizio motivazionale deve essere specifica e correlata agli effettivi passaggi argomentativi della decisione impugnata; una critica generica o meramente alternativa rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito non è scrutinabile in cassazione.
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