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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-301/16

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 10 aprile 2019. — Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA contro Commissione europea. — Dumping – Importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 – Regolamento (CE) n. 1225/2009 [sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036] – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Associazione tra l’esportatore e l’importatore – Prezzo all’esportazione attendibile – Costruzione del prezzo all’esportazione – Margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita – Margine adeguato per i profitti – Pregiudizio all’industria dell’Unione – Calcolo della sottoquotazione del prezzo e del margine di pregiudizio – Nesso causale – Accesso ai dati riservati dell’inchiesta antidumping – Diritti della difesa. — Causa T-301/16

Giurisprudenza europea62016TJ0301

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha esaminato un ricorso diretto contro il dazio antidumping definitivo sui tubi di ghisa duttile originari dell’India. Ha respinto le censure relative al prezzo all’esportazione, al margine SGAV/profitto e ai diritti della difesa, ma ha accolto il motivo relativo al calcolo della sottoquotazione del prezzo. L’errore consisteva nell’aver confrontato i prezzi dell’industria dell’Unione a uno stadio commerciale diverso da quello usato per le importazioni Jindal Saw. Di conseguenza, il regolamento è stato annullato nella parte in cui riguardava la ricorrente.

Annullamento parziale di un dazio antidumping definitivo per errore nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi e per violazione del requisito del confronto a uno stadio commerciale adeguato.

La questione giuridica

Nel ricorso diretto ex articolo 263 TFUE, le ricorrenti hanno contestato: (i) la determinazione del prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base, sostenendo che la Commissione non poteva costruirlo senza dimostrare l’inattendibilità dei prezzi collegati; (ii) la determinazione del margine di SGAV e profitto usato nella costruzione del prezzo all’esportazione; (iii) il calcolo della sottoquotazione del prezzo e del margine di pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base; (iv) la violazione dell’articolo 20, paragrafi 4 e 5, del regolamento di base e dei diritti della difesa per mancata comunicazione di informazioni e termine insufficiente per osservazioni.

Principio di diritto

Nel procedimento antidumping, quando l’esportatore e l’importatore sono collegati, la Commissione può costruire il prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base senza dover previamente provare in concreto l’inattendibilità del prezzo effettivo: l’associazione fa sorgere una presunzione relativa di inattendibilità, superabile dall’interessato con elementi idonei. Tuttavia, il calcolo della sottoquotazione del prezzo ai fini dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base è illegittimo se la Commissione confronta i prezzi dell’industria dell’Unione a uno stadio commerciale diverso da quello utilizzato per il prodotto importato; il confronto deve avvenire allo stesso stadio commerciale o a uno stadio equivalente. Poiché l’errore nel calcolo della sottoquotazione ha inciso sulla valutazione del nesso causale e sul margine di pregiudizio, il regolamento è stato annullato nella parte riguardante Jindal Saw Ltd.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Regolamento (CE) n. 597/2009
  • Regolamento (UE) 2016/1037
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/388
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387
  • Articolo 2, paragrafi 1, 3, 8 e 9, del regolamento di base
  • Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento di base
  • Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base
  • Articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base
  • Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base
  • Articolo 19 del regolamento di base
  • Articolo 20, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento di base
  • Articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base
  • Articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 103, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura
  • Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura
  • Regolamento (UE) n. 952/2013

Annullamento parziale del dazio antidumping sui tubi di ghisa duttile originari dell’India

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA contro il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388, con cui la Commissione aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India. La controversia si inserisce in un doppio procedimento antidumping e antisovvenzioni avviato a seguito di denuncia dell’industria dell’Unione.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Jindal Saw Ltd, produttore indiano, commercializzava i prodotti nell’Unione anche tramite organismi di vendita collegati, tra cui Jindal Saw Italia SpA. Dopo la denuncia di Saint-Gobain Pam e di società collegate, la Commissione apriva il procedimento antidumping nel dicembre 2014 e adottava un dazio provvisorio nel settembre 2015. Nel corso dell’istruttoria, Jindal Saw presentava numerose osservazioni, chiedeva informazioni aggiuntive e partecipava a riunioni con la Commissione.

Il regolamento definitivo individuava il prodotto in esame come i tubi di ghisa duttile originari dell’India, con esclusione di quelli senza rivestimento interno ed esterno. Nel frattempo, il Tribunale disponeva anche una misura istruttoria per verificare le implicazioni di un errore materiale rilevato dalla Commissione in alcuni indicatori di pregiudizio.

Ricevibilità delle osservazioni presentate dopo la consultazione dei dati riservati

Le ricorrenti avevano depositato osservazioni il 18 ottobre 2017 dopo aver consultato, tramite i propri avvocati, dati riservati prodotti dalla Commissione. Il Tribunale ha dichiarato tali osservazioni irricevibili perché riguardavano cinque nuovi errori non collegati all’errore materiale oggetto della misura istruttoria e della misura di organizzazione del procedimento.

Il Tribunale ha ricordato che il regolamento di base contiene un sistema completo di garanzie procedurali che bilancia diritti della difesa e riservatezza. In particolare, l’articolo 19 tutela le informazioni riservate e consente la divulgazione solo entro limiti rigorosi. L’accesso concesso agli avvocati delle ricorrenti era quindi limitato e funzionale esclusivamente alla verifica delle spiegazioni fornite dalla Commissione sull’errore materiale, non a un accesso generale a nuovi elementi utilizzabili per nuovi motivi di ricorso.

Esame del quarto motivo: articolo 20 del regolamento di base e diritti della difesa

Le ricorrenti sostenevano che la Commissione avesse violato l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, del regolamento di base e il diritto di essere ascoltata, sia non trasmettendo alcune informazioni richieste il 1º febbraio 2016, sia non concedendo un termine sufficiente per osservazioni dopo la comunicazione degli indicatori di pregiudizio rettificati.

Il Tribunale ha ricordato che l’articolo 20 disciplina il diritto delle parti interessate di conoscere i principali fatti e considerazioni su cui la Commissione intende fondare misure antidumping definitive. Tuttavia, la comunicazione del 28 gennaio 2016 relativa all’errore materiale non conteneva nuovi principali fatti e considerazioni, ma solo correzioni che non modificavano le tendenze e le conclusioni già comunicate. La Commissione non era quindi tenuta a fornire ulteriori informazioni né a concedere un nuovo termine ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5.

Quanto ai costi dell’industria dell’Unione e degli organismi di vendita, il Tribunale ha osservato che tali dati erano già implicitamente ricavabili dalle informazioni del regolamento provvisorio e che le ricorrenti avevano comunque potuto presentare le proprie osservazioni. Non risultava dimostrato che, in assenza della pretesa irregolarità, il procedimento avrebbe potuto condurre a un esito diverso.

Esame del primo motivo: prezzo all’esportazione e presunzione di inattendibilità per parti collegate

Le ricorrenti sostenevano che la Commissione avesse violato l’articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base, costruendo il prezzo all’esportazione senza dimostrare che i prezzi praticati verso gli organismi di vendita collegati non fossero attendibili.

Il Tribunale ha affermato che, quando esiste un rapporto di associazione tra esportatore e importatore, l’articolo 2, paragrafo 9, consente di costruire il prezzo all’esportazione perché la norma presume, in linea di principio, l’inattendibilità del prezzo di trasferimento. Si tratta però di una presunzione relativa: l’impresa interessata può provare l’attendibilità dei propri prezzi. Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che Jindal Saw non avesse fornito elementi sufficienti a rovesciare la presunzione.

In particolare, le vendite dirette ad acquirenti indipendenti nell’Unione rappresentavano circa l’1% delle vendite e non erano rappresentative; le vendite verso paesi terzi non costituivano un termine di paragone adeguato per il mercato dell’Unione; infine, il valore in dogana accettato dalle autorità doganali non coincide con la nozione autonoma di prezzo all’esportazione nel diritto antidumping. Il Tribunale ha anche ritenuto legittimo il ricorso, per la costruzione del prezzo all’esportazione, alle SGAV effettive degli organismi di vendita e a un margine di profitto teorico, in assenza di elementi numerici idonei a dimostrare l’inadeguatezza dei margini utilizzati.

Esame del secondo motivo: sottoquotazione del prezzo, pregiudizio e nesso causale

Il motivo decisivo riguardava la violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base. Le ricorrenti sostenevano che la Commissione non avesse effettuato un confronto dei prezzi allo stesso stadio commerciale nel calcolo della sottoquotazione e che ciò avesse inficiato anche la valutazione del pregiudizio, del nesso causale e del margine di pregiudizio.

Il Tribunale ha ricordato che il regolamento di base non definisce la sottoquotazione, ma impone un esame obiettivo e un confronto equo dei prezzi. Tale confronto deve avvenire allo stesso stadio commerciale, perché altrimenti il risultato sarebbe artificiale. Nel caso di specie, la Commissione aveva dichiarato di confrontare prezzi franco fabbrica per l’industria dell’Unione e prezzi cif per Jindal Saw; tuttavia, in realtà, aveva confrontato i prezzi delle vendite ai primi acquirenti indipendenti dell’industria dell’Unione con i prezzi cif di Jindal Saw, cioè con prezzi costruiti tenendo conto degli organismi di vendita collegati.

Il Tribunale ha ritenuto che questo metodo fosse scorretto, perché per l’industria dell’Unione erano stati presi come riferimento anche prezzi derivanti da vendite tramite organismi di vendita, senza operare un trattamento coerente per Jindal Saw. Il confronto non era quindi avvenuto allo stesso stadio commerciale, come richiesto dall’articolo 3, paragrafo 2.

Conseguenze dell’errore sul nesso causale e sul margine di pregiudizio

L’errore nel calcolo della sottoquotazione non era marginale: il regolamento impugnato attribuiva all’esistenza di una sottoquotazione superiore al 30% un ruolo centrale nella spiegazione dell’aumento delle importazioni, della perdita di quote di mercato e dell’impossibilità per l’industria dell’Unione di migliorare la propria redditività. Di conseguenza, l’erronea sottoquotazione contaminava anche l’analisi del nesso causale richiesta dall’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

Il Tribunale ha aggiunto che non si poteva escludere che, se la sottoquotazione fosse stata calcolata correttamente, il margine di pregiudizio sarebbe risultato inferiore al margine di dumping; in tal caso, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, il dazio sarebbe dovuto essere ridotto al livello sufficiente per eliminare il pregiudizio. Poiché tale errore poteva mettere in discussione la legittimità dell’intero regolamento nei confronti di Jindal Saw, il Tribunale ha annullato il regolamento impugnato nella parte in cui riguardava la ricorrente.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 nella parte in cui riguardava Jindal Saw Ltd. Ha condannato la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle delle ricorrenti, mentre Saint-Gobain Pam è stata condannata a sopportare le proprie spese in qualità di interveniente.

Principi affermati

  • L’associazione tra esportatore e importatore consente alla Commissione di costruire il prezzo all’esportazione, salvo prova contraria dell’interessato sull’attendibilità del prezzo effettivo.
  • Il calcolo della sottoquotazione del prezzo richiede un confronto equo e allo stesso stadio commerciale; un confronto tra prezzi non omogenei è illegittimo.
  • Un errore nel calcolo della sottoquotazione può travolgere l’analisi del pregiudizio e del nesso causale, con conseguente annullamento del regolamento antidumping.
  • Le informazioni riservate nell’istruttoria antidumping restano protette anche quando il Tribunale consente un accesso limitato e strumentale alla verifica di specifici dati.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialeprezzo all'esportazionepregiudizio e sottoquotazione del prezzodiritti della difesa e riservatezza

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