Corte di giustizia, Sentenza C-464/18
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 aprile 2019. — ZX contro Ryanair DAC. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Gerona. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Determinazione dell’autorità giurisdizionale competente a conoscere di una domanda di compensazione pecuniaria per ritardo di un volo – Articolo 7, punto 5 – Esercizio di una succursale – Articolo 26 – Proroga tacita – Necessità che il convenuto compaia. — Causa C-464/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce i criteri di competenza internazionale in una controversia tra un passeggero e una compagnia aerea per compensazione ex regolamento n. 261/2004. Esclude che la presenza di una succursale del vettore nello Stato del giudice adito sia sufficiente, se la succursale non ha partecipato al rapporto contrattuale o alla controversia. Esclude anche che il silenzio o la non comparizione del convenuto possano equivalere a proroga tacita di competenza ai sensi dell’articolo 26 del regolamento n. 1215/2012.
Competenza giurisdizionale in una domanda di compensazione per ritardo aereo: irrilevanza della sola presenza di una succursale e inesistenza di proroga tacita senza comparizione del convenuto.
La questione giuridica
Se, in una controversia per compensazione pecuniaria ex regolamento (CE) n. 261/2004, la competenza possa fondarsi sull’articolo 7, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 per il solo fatto che la compagnia aerea abbia una succursale nella circoscrizione del giudice adito; e se l’articolo 26, paragrafo 1, del medesimo regolamento consenta una proroga tacita di competenza quando il convenuto non formula osservazioni e non compare.
Principio di diritto
In una domanda di compensazione per ritardo aereo, la sola circostanza che il vettore abbia una succursale nello Stato membro del giudice adito non basta a fondare la competenza ex articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012: è necessario che la controversia riguardi atti relativi all’esercizio della succursale o impegni da essa assunti nel rapporto giuridico con il passeggero. Inoltre, l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 presuppone la comparizione del convenuto; la mera mancata presentazione di osservazioni o l’assenza non integra una proroga tacita di competenza.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 7, punto 5, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 7, punto 1, lettera b), regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 17, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 26, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 28, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 261/2004
Competenza giurisdizionale in una domanda di compensazione per ritardo aereo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona in una controversia tra un passeggero aereo e Ryanair DAC per il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dal regolamento (CE) n. 261/2004 a seguito del ritardo di un volo. Il giudice spagnolo chiedeva se la propria competenza potesse derivare dall’articolo 7, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012, in ragione dell’esistenza di una succursale della compagnia aerea a Girona, e dall’articolo 26, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in assenza di contestazione del convenuto.
Fatti e procedimento principale
ZX aveva acquistato online un biglietto aereo per un volo Porto-Barcellona operato da Ryanair e chiedeva EUR 250 di compensazione per il ritardo del volo. La compagnia aveva sede in Irlanda, mentre la succursale indicata nella decisione di rinvio si trovava a Girona. Nel procedimento interno, la cancelleria aveva chiesto osservazioni sulla competenza internazionale; tuttavia, soltanto il pubblico ministero aveva risposto, sostenendo la competenza del giudice mediante proroga tacita.
Normativa rilevante
La Corte richiama, tra le altre disposizioni:
- l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, sul foro generale del domicilio del convenuto;
- l’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012, sulla competenza per controversie relative all’esercizio di succursali, agenzie o altre sedi d’attività;
- l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, sulla proroga tacita in caso di comparizione del convenuto;
- l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, relativo alla mancata comparizione del convenuto;
- l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 1215/2012, che esclude dalla sezione sui consumatori i contratti di trasporto non combinati con alloggio;
- l’articolo 7 del regolamento n. 261/2004, che prevede la compensazione pecuniaria per ritardo o cancellazione del volo.
Ragionamento della Corte sulla competenza ex articolo 7, punto 5
La Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo cui, per applicare il foro della succursale, occorrono due elementi: esistenza di un centro operativo che si presenti stabilmente come estensione della casa madre e nesso tra la controversia e l’attività della succursale o gli impegni da essa assunti in nome della casa madre. Nel caso di specie, il biglietto era stato acquistato via internet e non risultava che la succursale di Girona avesse avuto alcun ruolo nella conclusione del contratto o nel rapporto giuridico tra passeggero e compagnia. I servizi della succursale parevano peraltro limitati a profili fiscali.
Ne deriva che la mera presenza di una succursale nel circondario del giudice non consente di radicare la competenza ex articolo 7, punto 5, se la succursale non è coinvolta nel rapporto controverso.
Ragionamento della Corte sulla proroga tacita ex articolo 26
Quanto all’articolo 26, paragrafo 1, la Corte ribadisce che la competenza può derivare dalla comparizione del convenuto solo se questi si costituisce davanti al giudice adito. La norma opera anche quando il giudice sia stato adito in modo non conforme ad altre disposizioni del regolamento, ma richiede comunque un comportamento processuale qualificabile come comparizione.
Nel caso concreto, la convenuta non aveva presentato osservazioni scritte e non era comparsa. Secondo la Corte, la semplice assenza di osservazioni non equivale a comparizione né a tacita accettazione della competenza del giudice. Pertanto, non può operare la proroga tacita di competenza.
Decisione e dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- l’articolo 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012 non consente di fondare la competenza del giudice adito sul solo fatto che la compagnia aerea abbia una succursale nella sua circoscrizione, se tale succursale non ha svolto alcun ruolo nel rapporto giuridico con il passeggero;
- l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 non si applica quando il convenuto non ha formulato osservazioni e non è comparso.
Principi affermati
La decisione conferma che, nelle controversie sui diritti dei passeggeri aerei, la competenza speciale per le succursali richiede un collegamento sostanziale tra la succursale e la lite, non essendo sufficiente una presenza meramente organizzativa o accessoria nel foro. Conferma inoltre che la proroga tacita di competenza richiede una vera comparizione del convenuto, non potendo desumersi dal semplice silenzio processuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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