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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-131/18

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) dell'11 aprile 2019. — Vanessa Gambietz contro Erika Ziegler. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Diritto societario – Lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Articolo 6 – Risarcimento delle spese di recupero – Pagamento di un importo forfettario e di un risarcimento ragionevole – Deduzione dell’importo forfettario dalle spese sostenute per l’affidamento dell’incarico a un avvocato prima di agire in sede giudiziaria. — Causa C-131/18

Giurisprudenza europea62018CO0131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata, ha risposto a un rinvio del Bundesgerichtshof in una controversia tra creditrice e debitrice sul recupero di un credito e sulle spese legali precontenziose. Ha chiarito che l’importo forfettario di 40 euro previsto dalla direttiva sui ritardi di pagamento deve essere dedotto dal risarcimento ragionevole delle ulteriori spese di recupero. La soluzione evita che lo stesso costo sia rimborsato due volte e conferma la funzione dissuasiva e compensativa dell’articolo 6 della direttiva 2011/7.

Interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7/UE: se il risarcimento ragionevole delle spese di recupero debba essere calcolato detraendo l’importo forfettario di 40 euro già riconosciuto al creditore.

La questione giuridica

Se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7/UE debba essere interpretato nel senso che l’importo forfettario di 40 euro previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, possa essere imputato/dedotto dalle spese legali esterne sostenute dal creditore in fase precontenziosa e, in particolare, dal risarcimento ragionevole dovuto per tali costi di recupero.

Principio di diritto

L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7/UE va interpretato nel senso che il risarcimento ragionevole delle spese di recupero sostenute dal creditore deve essere calcolato al netto dell’importo forfettario di 40 euro riconosciuto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1: il creditore ha diritto al solo importo eccedente tale forfait, senza duplicazioni del medesimo costo, purché le spese residue siano ragionevoli.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), articolo 288, paragrafo 5

Interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7/UE sulle spese di recupero

L’ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La questione è se, quando il creditore chiede anche il risarcimento delle spese legali precontenziose, l’importo forfettario di 40 euro previsto dalla direttiva debba essere scomputato dal risarcimento ragionevole delle spese di recupero.

Fatti e procedimento principale

Vanessa Gambietz agiva contro Erika Ziegler per il recupero di un credito, degli interessi e di un importo complessivo aggiuntivo di 112 euro, composto da 40 euro a titolo di importo forfettario e 72 euro di spese legali. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda salvo il forfait di 40 euro; il Landgericht Leipzig aveva invece ritenuto che tale importo dovesse essere imputato alle spese legali precontenziose, riducendo così la pretesa della creditrice. Investito del ricorso per cassazione, il Bundesgerichtshof ha chiesto se tale soluzione fosse compatibile con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7/UE.

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto i considerando 19 e 20 della direttiva 2011/7/UE, che evidenziano la funzione di dissuasione dei ritardi di pagamento e la possibilità per il creditore di ottenere, oltre al forfait di 40 euro, il ristoro delle ulteriori spese di recupero, incluse quelle per avvocati o agenzie di recupero crediti.

Il fulcro normativo è l’articolo 6 della direttiva:

  • paragrafo 1: diritto del creditore a un importo forfettario minimo di 40 euro;
  • paragrafo 2: esigibilità automatica del forfait, senza sollecito;
  • paragrafo 3: diritto a un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario.

Ragionamento della Corte

La Corte afferma che il dato letterale dell’articolo 6, paragrafo 3, è decisivo: il risarcimento ragionevole riguarda solo i costi di recupero non già coperti dal forfait di 40 euro. A sostegno richiama la sentenza Česká pojišťovna (C‑287/17), che aveva già chiarito come l’espressione «che ecceda tale importo» escluda il ristoro di costi già assorbiti dal forfait.

Sul piano teleologico, la direttiva mira a contrastare i ritardi di pagamento e a tutelare efficacemente i creditori, assicurando un ristoro il più completo possibile delle spese di recupero. Tuttavia, tale tutela non implica duplicazioni: il sistema dell’articolo 6 attribuisce comunque al creditore il forfait di 40 euro e, oltre a esso, il risarcimento della sola parte residua ragionevole delle spese sostenute.

La Corte respinge anche il richiamo ai considerando 19 e 20 come base per una diversa lettura. Il preambolo non può derogare al testo della norma, e la direttiva non distingue tra spese interne e altre spese di recupero in modo da giustificare un regime diverso da quello risultante dall’articolo 6.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2011/7/UE deve essere interpretato nel senso che dal risarcimento ragionevole delle spese di recupero deve essere dedotto l’importo forfettario di 40 euro già riconosciuto al creditore ai sensi del paragrafo 1. Spetta dunque al giudice nazionale liquidare il risarcimento solo per la parte di spese ragionevoli eccedente il forfait, evitando una doppia compensazione dello stesso costo.

Principio affermato

Il creditore in ritardo di pagamento ha diritto sia al forfait di 40 euro sia al ristoro delle ulteriori spese di recupero ragionevoli; tuttavia, tali ulteriori spese vanno calcolate al netto del forfait, che copre già una parte dei costi di recupero. La norma impedisce la duplicazione del rimborso ma preserva l’effetto dissuasivo e compensativo della direttiva.

Come è indicizzato

Materieritardi di pagamento nelle transazioni commercialirisarcimento delle spese di recuperodiritto societariorecupero creditiinterpretazione del diritto dell’unione

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