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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-282/18

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 aprile 2019. — The Green Effort Ltd contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Termini – Notifica per via elettronica – Calcolo dei termini. — Causa C-282/18 P

Giurisprudenza europea62018CJ0282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato un’impugnazione contro un’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile un ricorso in materia di marchio UE per tardività. Il punto decisivo riguardava l’interpretazione della disciplina EUIPO sulla notifica elettronica tramite User area e il momento dal quale decorre il termine per ricorrere. La Corte ha interpretato la regola nel senso che la notifica si considera avvenuta il quinto giorno successivo al deposito, salvo che la data effettiva sia determinabile con precisione prima di tale momento. Poiché nel caso concreto il rappresentante della ricorrente aveva accesso alla decisione il 19 settembre 2017, il termine era scaduto il 29 novembre 2017 e l’impugnazione è stata respinta.

Marchio dell’Unione europea: calcolo del termine per proporre ricorso al Tribunale contro una decisione di commissione di ricorso notificata tramite il sistema elettronico dell’EUIPO

La questione giuridica

Se, ai fini del termine di due mesi per proporre ricorso al Tribunale contro una decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO, la notifica effettuata tramite la User area debba considerarsi avvenuta automaticamente il quinto giorno di calendario successivo al deposito del documento nella casella di posta elettronica del destinatario oppure solo quando la data effettiva di notifica non possa essere determinata con precisione; e, conseguentemente, se il ricorso di primo grado fosse stato tardivo.

Principio di diritto

In materia di ricorso avverso una decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO, quando la notifica è effettuata tramite la User area prevista dalla decisione del 26 novembre 2013, la notifica si considera avvenuta, ai fini del calcolo del termine di due mesi per adire il Tribunale, il quinto giorno di calendario successivo al deposito del documento nella casella di posta in entrata dell’utente, salvo il caso in cui la data effettiva di notifica sia stabilita con precisione a una data diversa nell’intervallo; se il destinatario ha in concreto consultato e scaricato il documento in un momento anteriore, tale data effettiva prevale. Pertanto, nel caso di specie, la Corte ha confermato che il ricorso di primo grado era tardivo e ha respinto l’impugnazione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 65, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 79 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 72, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 98 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Regola 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95
  • Decisione n. EX‑13‑2 del presidente dell’EUIPO del 26 novembre 2013
  • Articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Marchio dell’Unione europea: calcolo del termine per proporre ricorso contro una decisione dell’EUIPO notificata per via elettronica

La Corte, nella causa C‑282/18 P, ha deciso un’impugnazione proposta dalla The Green Effort Limited contro un’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso avverso una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di decadenza di un marchio dell’Unione europea. La controversia ruotava attorno alla corretta interpretazione della disciplina delle notifiche elettroniche tramite la piattaforma "User area" dell’EUIPO e al dies a quo del termine di due mesi per adire il Tribunale.

Contesto normativo

La Corte richiama anzitutto l’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, poi divenuto articolo 72, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il ricorso contro le decisioni delle commissioni di ricorso deve essere proposto entro due mesi dalla notifica della decisione. È altresì richiamato l’articolo 79 del regolamento n. 207/2009, oggi articolo 98 del regolamento 2017/1001, sulla notifica da parte dell’Ufficio. Sul piano delle modalità tecniche di notifica, la regola 65, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 attribuisce al presidente dell’Ufficio, poi direttore esecutivo dell’EUIPO, il potere di determinare le modalità di notifica con mezzi tecnici di comunicazione.

Rileva inoltre la decisione del 26 novembre 2013 del presidente dell’EUIPO sulle comunicazioni elettroniche, in particolare:

  • l’articolo 3, che istituisce la "User area" come piattaforma per ricevere e gestire documenti e notifiche;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, che prevede la notifica via piattaforma quando l’utente ha attivato l’opzione elettronica;
  • l’articolo 4, paragrafo 2, che distingue l’avviso informativo dalla notifica vera e propria;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, che registra la data di inserimento del documento nella casella di posta;
  • l’articolo 4, paragrafo 4, che stabilisce che la notifica si considera avvenuta il quinto giorno di calendario successivo all’inserimento, fatta salva la necessità di stabilire con precisione la data di notifica.

Fatti e procedimento amministrativo

The Green Effort Limited aveva acquisito i diritti sul marchio denominativo Formula E, registrato per prodotti e servizi delle classi 25, 38 e 41. Nel 2016 la FIA ha chiesto la decadenza del marchio per mancato uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, oggi articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001.

La divisione di annullamento dell’EUIPO ha invitato il titolare a produrre la prova dell’uso effettivo entro il 21 giugno 2016. La prova è stata presentata il 22 giugno 2016, quindi oltre il termine. La domanda di restitutio in integrum proposta dalla The Green Effort è stata respinta e, con decisione dell’8 settembre 2016, è stata dichiarata la decadenza del marchio. La commissione di ricorso ha confermato tale esito, ritenendo non dimostrata una vigilanza particolarmente diligente e non ravvisando circostanze eccezionali che giustificassero il ritardo.

Procedimento dinanzi al Tribunale

La The Green Effort ha impugnato la decisione della commissione di ricorso davanti al Tribunale. Nel corso del procedimento, a seguito di una richiesta di regolarizzazione, essa ha indicato che la decisione controversa le era stata notificata il 19 settembre 2017. Il Tribunale ha allora ritenuto che il termine di ricorso, calcolato ai sensi dell’articolo 58 del regolamento di procedura del Tribunale in combinato con l’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, fosse scaduto il 29 novembre 2017. Poiché il ricorso era stato depositato solo il 4 dicembre 2017, esso è stato dichiarato manifestamente irricevibile. Il Tribunale ha inoltre osservato che non era stato dedotto un caso fortuito o di forza maggiore idoneo a giustificare una deroga al termine.

Motivo di impugnazione dinanzi alla Corte

Dinanzi alla Corte, la The Green Effort ha sostenuto che il Tribunale aveva determinato erroneamente il dies a quo del termine di ricorso, trascurando l’articolo 4, paragrafo 4, della decisione del 26 novembre 2013. Secondo la ricorrente, la notifica elettronica doveva considerarsi avvenuta il quinto giorno di calendario successivo all’inserimento della decisione nella casella di posta, sicché il termine di due mesi, maggiorato di dieci giorni per la distanza, sarebbe scaduto il 5 dicembre 2017. L’EUIPO ha riconosciuto una certa ambiguità della formulazione, ma ha difeso l’approccio secondo cui il quinto giorno rappresenta la regola generale. La FIA ha sostenuto che il Tribunale non era vincolato dalla decisione del 26 novembre 2013.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che dal combinato disposto degli articoli 65 e 79 del regolamento n. 207/2009 emerge che il ricorso va proposto entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso. Poiché le modalità di notifica via strumenti tecnici sono disciplinate dal presidente dell’Ufficio, la decisione del 26 novembre 2013 è applicabile al caso.

La Corte interpreta l’articolo 4, paragrafo 4, della decisione nel senso che la notifica si considera avvenuta il quinto giorno di calendario successivo al deposito del documento nella casella di posta elettronica dell’utente, salvo l’ipotesi in cui la data effettiva di notifica possa essere stabilita con precisione in un momento diverso. La Corte esclude l’interpretazione proposta dall’EUIPO secondo cui la clausola di riserva sarebbe priva di effetto, osservando che una lettura del genere renderebbe inutile il richiamo alla necessità di determinare con precisione la data di notifica.

Secondo la Corte, questa interpretazione garantisce la certezza del diritto, evitando che l’efficacia della decisione resti indefinitamente incerta. Nel caso concreto, però, era pacifico che il rappresentante della The Green Effort aveva chiesto l’accesso alla decisione il 19 settembre 2017, l’aveva scaricata e ne aveva preso conoscenza nello stesso giorno. Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errore di diritto nel ritenere che la notifica fosse avvenuta il 19 settembre 2017 e che il termine per ricorrere scadesse il 29 novembre 2017.

Dispositivo

Poiché il motivo relativo al dies a quo è stato respinto, la Corte ha ritenuto superfluo esaminare gli ulteriori motivi relativi alla fondatezza della domanda di decadenza e al rigetto della restitutio in integrum. L’impugnazione è stata integralmente respinta e la The Green Effort è stata condannata alle spese, incluse quelle sostenute dall’EUIPO e dalla FIA.

Principio affermato

In caso di notifica elettronica tramite la User area dell’EUIPO, il termine per impugnare davanti al Tribunale decorre dalla notifica, che si presume avvenuta il quinto giorno di calendario successivo al deposito del documento nella casella dell’utente, salvo che la data effettiva di conoscenza/notifica sia determinabile con precisione in una data diversa; in tal caso, prevale la data effettiva. La verifica della tempestività del ricorso deve quindi tener conto non solo della presunzione regolamentare, ma anche dell’eventuale prova di una conoscenza anteriore del provvedimento.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaprocedimento dinanzi al tribunale e alla cortetermini processualinotifiche elettronichedecadenza del marchio

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