Corte di giustizia, Sentenza C-214/18
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 aprile 2019. — Causa promossa da H. W. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Sopocie. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Ufficiale giudiziario – Esecuzione forzata – Diritti di esecuzione determinati dalla legge – Prassi amministrativa delle autorità nazionali competenti secondo cui l’importo di tali diritti di esecuzione include l’IVA – Principi di neutralità e di proporzionalità. — Causa C-214/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che i diritti di esecuzione percepiti dall’ufficiale giudiziario possono essere considerati comprensivi dell’IVA quando il diritto nazionale non autorizza un’aggiunta separata dell’imposta. In tale ipotesi, la prassi amministrativa nazionale è compatibile con la direttiva IVA, con il principio di neutralità e con quello di proporzionalità. La Corte distingue il caso dalla propria precedente sentenza Macikowski, relativa alla responsabilità dell’ufficiale giudiziario quale debitore d’imposta per conto terzi.
IVA dovuta dall’ufficiale giudiziario: i diritti di esecuzione fissati dalla legge si presumono comprensivi dell’IVA quando il diritto nazionale vieta di aggiungerla separatamente.
La questione giuridica
Se la direttiva 2006/112/CE, in particolare gli articoli 1, 2, paragrafo 1, lettere a) e c), 73 e 78, primo comma, lettera a), nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità, ostino a una prassi amministrativa nazionale secondo cui l’IVA sulle prestazioni di esecuzione forzata rese da un ufficiale giudiziario si considera già inclusa nei diritti di esecuzione stabiliti dalla legge, anche quando il diritto nazionale non consente di aggiungerla separatamente.
Principio di diritto
Quando l’ufficiale giudiziario è soggetto passivo IVA per le prestazioni rese nell’ambito dell’esecuzione forzata e il diritto nazionale non consente di aggiungere l’IVA ai diritti di esecuzione, tali diritti devono essere considerati come importi già comprensivi dell’imposta. Una siffatta prassi amministrativa non viola né il principio di neutralità dell’IVA né quello di proporzionalità, poiché l’IVA resta calcolata sul corrispettivo effettivamente percepito e il soggetto passivo conserva gli strumenti giuridici per adempiere ai propri obblighi fiscali.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2013/43/UE
- Articolo 1 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 13, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 73 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 78, primo comma, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 193 direttiva 2006/112/CE
IVA sui diritti di esecuzione dell’ufficiale giudiziario
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny (Polonia) in materia di IVA applicata ai diritti di esecuzione percepiti da un ufficiale giudiziario nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata. La Corte è chiamata a verificare se il diritto dell’Unione osti a una prassi nazionale secondo cui l’IVA si considera già inclusa in tali diritti.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale, H.W., debitore in esecuzione, contestava la decisione dell’ufficiale giudiziario Aleksandra Treder, che aveva aggiunto l’IVA all’importo dei diritti di esecuzione. Il curatore del debitore sosteneva che i diritti fissati dalla legge polacca erano già comprensivi dell’IVA. Il giudice del rinvio ricorda che, dopo un mutamento dell’interpretazione amministrativa e giurisprudenziale polacca, gli ufficiali giudiziari sono stati considerati soggetti passivi IVA per le prestazioni di esecuzione, ma senza che la normativa nazionale abbia adeguato i limiti dei diritti esigibili.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare la direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2013/43/UE, e segnatamente:
- articolo 1, sul sistema comune IVA;
- articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), sulle operazioni imponibili;
- articolo 9, paragrafo 1, sulla nozione di soggetto passivo;
- articolo 13, paragrafo 1, sull’esclusione degli enti pubblici per attività svolte come pubbliche autorità;
- articolo 73, sulla base imponibile;
- articolo 78, primo comma, lettera a), sull’inclusione di imposte, dazi e tasse nella base imponibile;
- articolo 193, sul soggetto tenuto al pagamento dell’IVA. La Corte menziona anche il diritto polacco, in particolare le disposizioni della legge sull’IVA e della legge sugli ufficiali giudiziari e l’esecuzione, che disciplinano i diritti di esecuzione e il loro calcolo.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiede, in sostanza, se:
- l’IVA sulle prestazioni dell’ufficiale giudiziario possa considerarsi inclusa nei diritti di esecuzione fissati dalla legge;
- in caso affermativo, una tale soluzione sia compatibile con il principio di proporzionalità, considerando che l’ufficiale giudiziario deve comunque versare l’imposta senza poterla aggiungere separatamente al compenso.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva innanzitutto che il sistema comune IVA si fonda sul principio generale dell’imposizione di ogni attività economica svolta a titolo oneroso da un soggetto passivo. Le esenzioni, essendo derogatorie, devono essere previste in modo espresso e interpretate restrittivamente. Ne consegue che le prestazioni di esecuzione forzata rese dall’ufficiale giudiziario, non rientrando in un’esenzione, sono imponibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva.
Ai sensi dell’articolo 193, l’ufficiale giudiziario è tenuto a versare l’IVA dovuta su tali prestazioni. Quanto alla base imponibile, la Corte ricorda che, ai sensi degli articoli 73 e 78, primo comma, lettera a), essa comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo percepito, esclusa la sola IVA. Tuttavia, la direttiva non disciplina espressamente se i diritti di esecuzione debbano essere calcolati al lordo o al netto dell’IVA: tale profilo è rimesso agli Stati membri.
Nel caso di specie, il diritto nazionale impedisce di aggiungere l’IVA ai diritti di esecuzione. La Corte conclude quindi che tali diritti devono essere considerati come importi già comprensivi dell’imposta. Questa soluzione è coerente con il principio di neutralità, perché l’onere fiscale grava in modo proporzionato sulla totalità dell’importo percepito, ed è anche conforme all’idea che l’IVA debba essere sopportata dal consumatore finale, senza che la base imponibile superi il corrispettivo effettivamente pagato.
La Corte respinge inoltre l’argomento fondato sulla sentenza Macikowski (C‑499/13), chiarendo che quella causa riguardava una situazione diversa: lì l’ufficiale giudiziario era considerato debitore dell’IVA per conto di un altro soggetto passivo, mentre nel presente procedimento egli è il prestatore soggetto all’imposta. Non risulta, infine, che l’ufficiale giudiziario sia privato di strumenti giuridici per adempiere agli obblighi fiscali, così che non vi è violazione del principio di proporzionalità.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che la direttiva 2006/112/CE, nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità, non ostano a una prassi amministrativa nazionale secondo cui l’IVA relativa alle prestazioni fornite da un ufficiale giudiziario nell’ambito di un’esecuzione forzata è considerata inclusa nei diritti di esecuzione da lui percepiti.
Principio affermato
Quando un ufficiale giudiziario presta servizi imponibili nell’ambito dell’esecuzione forzata e il diritto interno non consente di aggiungere separatamente l’IVA ai diritti di esecuzione, tali diritti si presumono comprensivi dell’imposta; una simile soluzione è compatibile con la direttiva IVA, con il principio di neutralità e con il principio di proporzionalità.
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