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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-300/16

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 10 aprile 2019. — Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA contro Commissione europea. — Sovvenzioni – Importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 – Imposizione di un dazio compensativo definitivo – Regime indiano che istituisce una tassa all’esportazione sul minerale di ferro e una doppia tariffazione per il trasporto ferroviario di merci, svantaggiosa per il trasporto di minerale di ferro destinato all’esportazione – Articolo 3, punto 1, lettera a), iv), del regolamento (CE) n. 597/2009 [sostituito dal regolamento (UE) 2016/1037] – Contributo finanziario – Fornitura di beni – Azione consistente nell’“incaricare” un ente privato di svolgere una funzione che costituisce un contributo finanziario – Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 597/2009 – Specificità di una sovvenzione – Articolo 6, lettera d), del regolamento n. 597/2009 – Calcolo del vantaggio – Pregiudizio all’industria dell’Unione – Calcolo della sottoquotazione del prezzo e del margine di pregiudizio – Nesso causale – Accesso ai dati riservati dell’inchiesta antisovvenzioni – Diritti della difesa. — Causa T-300/16

Giurisprudenza europea62016TJ0300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto le censure relative all’apertura e allo svolgimento dell’inchiesta, al trattamento delle informazioni riservate e alla qualificazione delle restrizioni indiane all’esportazione come contributo finanziario specifico. Ha invece accolto il motivo sul calcolo del vantaggio e quello sulla sottoquotazione del prezzo, ritenendo che la Commissione non avesse effettuato un confronto corretto e individualizzato. Per questo motivo il regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 è stato annullato nella parte in cui riguardava Jindal Saw Ltd.

Annullamento del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile dall’India per vizi nel calcolo del vantaggio e della sottoquotazione del prezzo

La questione giuridica

Nei ricorsi diretti contro il regolamento di esecuzione (UE) 2016/387, le ricorrenti hanno contestato: l’inclusione del Dual Freight Policy (DFP) nell’inchiesta; la violazione dei diritti della difesa e delle regole di accesso alle informazioni riservate; la qualificazione delle restrizioni indiane all’esportazione di minerale di ferro come contributo finanziario mediante "incarico" a enti privati; la specificità della sovvenzione; il calcolo del vantaggio; il calcolo della sottoquotazione del prezzo, del pregiudizio e del nesso causale; nonché, in via conseguenziale, il livello del dazio compensativo.

Principio di diritto

Il Tribunale ha annullato il regolamento impugnato nella parte riferita a Jindal Saw perché la Commissione ha violato l’articolo 6, lettera d), del regolamento di base nel calcolare il vantaggio in modo non individualizzato, utilizzando un prezzo medio di acquisto del minerale di ferro comprensivo di costi di trasporto medi anziché i costi effettivi sostenuti da ciascun produttore esportatore; inoltre, ha riscontrato un errore nel calcolo della sottoquotazione del prezzo, poiché la Commissione ha confrontato prezzi non omogenei allo stesso stadio commerciale. Tali vizi hanno inficiato la determinazione della sovvenzione, del pregiudizio e del nesso causale, rendendo illegittimo il dazio compensativo nei confronti della ricorrente.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 597/2009
  • Regolamento (UE) 2016/1037
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 597/2009
  • Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 597/2009
  • Articolo 4, paragrafi 1 e 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 597/2009
  • Articolo 6, lettera d), del regolamento (CE) n. 597/2009
  • Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 597/2009
  • Articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009
  • Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 597/2009
  • Articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009
  • Articolo 30, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 597/2009
  • Articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 103 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (accordo SMC)

Annullamento del dazio compensativo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA contro il regolamento di esecuzione (UE) 2016/387, con cui la Commissione aveva istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India. Il Tribunale affronta temi tipici del contenzioso antisovvenzioni: contributo finanziario, specificità, calcolo del vantaggio, pregiudizio e diritti della difesa.

Fatti e procedimento amministrativo

Le ricorrenti producono e commercializzano tubi di ghisa duttile. A seguito di una denuncia presentata dall’industria dell’Unione, la Commissione ha avviato un procedimento antisovvenzioni parallelo a un procedimento antidumping sulle importazioni del medesimo prodotto dall’India. Nel corso dell’istruttoria la Commissione ha ritenuto che il regime indiano comprendente una tassa all’esportazione sul minerale di ferro e il Dual Freight Policy (DFP) costituisse una sovvenzione, poiché avrebbe indotto i produttori di minerale di ferro a fornire il bene al mercato interno a condizioni inferiori a quelle adeguate.

La Commissione ha poi adottato il regolamento impugnato, con il quale ha istituito il dazio compensativo definitivo. Le ricorrenti hanno impugnato tale atto chiedendone l’annullamento nella parte a loro riferibile.

Eccezioni preliminari e ricevibilità delle osservazioni del 18 ottobre 2017

Un primo punto processuale ha riguardato la ricevibilità di osservazioni depositate dalle ricorrenti dopo aver consultato, in forma riservata, alcuni dati prodotti dalla Commissione in esecuzione di una misura istruttoria del Tribunale. Le ricorrenti sostenevano di aver individuato nuovi errori nei documenti consultati.

Il Tribunale ha respinto tali osservazioni come irricevibili. Ha chiarito che l’accesso concesso agli avvocati delle ricorrenti era limitato esclusivamente alla verifica della veridicità delle spiegazioni offerte dalla Commissione sull’errore materiale oggetto della misura istruttoria, non potendo trasformarsi in un accesso generale a dati riservati. Ha inoltre sottolineato che i nuovi errori dedotti erano estranei all’oggetto della misura disposta e che il regolamento di base tutela rigorosamente la riservatezza delle informazioni raccolte nell’inchiesta.

Secondo motivo: avvio dell’inchiesta e diritti della difesa

Le ricorrenti sostenevano che la Commissione avesse illegittimamente incluso il DFP nell’inchiesta senza menzionarlo adeguatamente nella denuncia o nell’avviso di apertura, in violazione dell’articolo 10 del regolamento di base e dei diritti della difesa.

Il Tribunale ha respinto il motivo. Ha rilevato che il DFP era in realtà richiamato nella denuncia e che, comunque, la Commissione e il denunciante avevano sempre trattato il regime come un insieme di misure restrittive all’esportazione volte a orientare il mercato del minerale di ferro verso il consumo interno. Inoltre, le osservazioni presentate da Jindal Saw nel corso del procedimento amministrativo riguardavano in generale la questione se le restrizioni all’esportazione potessero costituire un contributo finanziario, cosicché la società aveva avuto modo di difendersi utilmente.

Settimo motivo: comunicazione delle informazioni e termini di difesa

Le ricorrenti lamentavano poi una violazione dell’articolo 30, paragrafi 4 e 5, del regolamento di base, perché la Commissione non avrebbe comunicato alcune informazioni richieste il 1o febbraio 2016 e non avrebbe concesso un termine adeguato per replicare alle rettifiche apportate agli indicatori di pregiudizio.

Il Tribunale ha distinto due profili. Quanto alle rettifiche degli indicatori di pregiudizio, ha osservato che la Commissione aveva precisato quali dati erano stati corretti e aveva chiarito che la correzione non modificava le tendenze e le conclusioni finali già comunicate; pertanto non si trattava di "fatti e considerazioni principali" da dover nuovamente notificare. Quanto ai costi dell’industria dell’Unione, ha rilevato che la richiesta verteva su dati già sostanzialmente noti e riservati e che, comunque, le ricorrenti non avevano dimostrato di aver potuto difendersi più efficacemente se la Commissione avesse fornito una risposta diversa o più tempestiva.

Primo motivo: contributo finanziario e nozione di "incaricare"

Il primo motivo verteva sulla qualificazione delle restrizioni all’esportazione come "contributo finanziario" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Le ricorrenti sostenevano che le autorità indiane si fossero limitate a esercitare poteri di regolamentazione generale e non avessero "incaricato" enti privati di fornire minerale di ferro al mercato interno.

Il Tribunale ha adottato un’interpretazione funzionale della nozione di "incaricare", coerente con l’accordo SMC e con la funzione antielusiva della disposizione. Ha ritenuto che il concetto comprenda qualsiasi azione delle pubbliche autorità che equivalga, direttamente o indirettamente, ad affidare a un ente privato la responsabilità di svolgere una funzione che normalmente spetterebbe alla pubblica amministrazione. Nel caso di specie, le restrizioni all’esportazione erano state concepite, monitorate e adeguate nel tempo per disincentivare le esportazioni e assicurare la disponibilità di minerale di ferro sul mercato interno; ciò integrava un ruolo attivo delle autorità, non riducibile a meri atti di incoraggiamento.

Il Tribunale ha anche respinto la tesi secondo cui la Commissione avrebbe confuso contributo finanziario e vantaggio: l’analisi dell’evoluzione del mercato serviva a verificare l’esistenza del contributo finanziario attraverso la fornitura indiretta di beni, mentre la questione del prezzo adeguato e del vantaggio era logicamente distinta ed esaminata separatamente.

Terzo motivo: specificità della sovvenzione

Con il terzo motivo le ricorrenti contestavano che la sovvenzione fosse specifica ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di base, sia con riferimento alla fornitura di minerale di ferro sia con riferimento alla tassa all’esportazione.

Il Tribunale ha confermato la specificità. Ha osservato che la misura favoriva un settore determinato, ossia la siderurgia, e non un numero indeterminato di settori o imprese. Il minerale di ferro, a differenza di beni di uso generalizzato come acqua, petrolio o gas, non è un input comunemente utilizzato nell’economia in generale, ma è destinato a un numero limitato di industrie a valle. Quanto all’argomento secondo cui in India esisterebbero molte tasse all’esportazione, il Tribunale ha ritenuto che la specificità vada valutata misura per misura e che non fosse necessario un esame comparativo di tutte le altre tasse all’esportazione in vigore.

Quarto motivo: vantaggio e calcolo del corrispettivo adeguato

Il quarto motivo, decisivo ai fini dell’esito del giudizio, riguardava il vantaggio conferito dalla fornitura di minerale di ferro a prezzo inferiore all’importo adeguato.

Prima parte: esistenza del vantaggio nel periodo d’inchiesta

Il Tribunale ha affermato che il vantaggio va valutato con riferimento al periodo d’inchiesta nel suo insieme, non mese per mese. Era quindi irrilevante che in alcuni mesi Jindal Saw avesse pagato un prezzo superiore al parametro di riferimento o che, dopo il periodo d’inchiesta, i prezzi di mercato si fossero modificati. Ciò che conta è se nel complesso il regime avesse conferito un vantaggio durante il periodo rilevante.

Seconda parte: errore nel metodo di calcolo del vantaggio

Sul punto centrale, il Tribunale ha censurato il metodo della Commissione. L’istituzione aveva calcolato il vantaggio sulla base di un prezzo medio di acquisto del minerale di ferro in India, costruito con costi di trasporto medi derivanti dai dati di due soli produttori esportatori cooperanti, anziché sui costi effettivi sostenuti da ciascun beneficiario. Secondo il Tribunale, l’articolo 6, lettera d), richiede un confronto individualizzato, in modo da accertare se ogni beneficiario abbia effettivamente ottenuto un vantaggio in funzione della propria situazione concreta.

Nel caso di specie, l’uso di un costo medio unico non consentiva di escludere che uno dei produttori non avesse in realtà ottenuto alcun vantaggio, perché i suoi costi logistici effettivi potevano annullare il beneficio del prezzo più basso. Poiché nel procedimento erano identificati solo tre produttori esportatori e due avevano collaborato, la Commissione avrebbe dovuto basarsi sui prezzi effettivamente pagati da ciascuno, includendo i loro costi di trasporto effettivi. Questo errore era idoneo a incidere in modo decisivo sulla conclusione stessa dell’esistenza della sovvenzione e, di riflesso, sulla legittimità del dazio compensativo.

Quinto motivo e pregiudizio all’industria dell’Unione

Le ricorrenti contestavano anche il calcolo della sottoquotazione del prezzo e, in conseguenza, la valutazione del pregiudizio, del nesso causale e del margine di pregiudizio.

Il Tribunale ha accolto questa censura. Ha rilevato che, per l’industria dell’Unione, la Commissione aveva preso in considerazione vendite realizzate attraverso organismi di vendita come se fossero equivalenti a vendite franco fabbrica, mentre per Jindal Saw aveva utilizzato prezzi cif, cioè prezzi all’esportazione costruiti in modo diverso. Ciò ha alterato il confronto, perché i prezzi praticati tramite organismi di vendita incorporano costi e margini propri e non sono equivalenti ai prezzi diretti del produttore.

Il Tribunale ha quindi constatato che il confronto non era stato effettuato allo stesso stadio commerciale, in violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Poiché la Commissione aveva attribuito grande rilievo alla sottoquotazione di oltre il 30% per dimostrare il pregiudizio e il nesso causale, l’errore ha inciso sulla base stessa della misura. Inoltre, non si poteva escludere che un calcolo corretto del prezzo avrebbe condotto a un margine di pregiudizio inferiore e quindi a un dazio compensativo più basso, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma.

Dispositivo

Il Tribunale ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 nella parte in cui riguarda Jindal Saw Ltd. Ha condannato la Commissione alle spese e ha posto a carico della Saint-Gobain Pam le proprie spese di intervento.

Principi di rilievo pratico

La pronuncia è importante perché:

  • ribadisce che, in materia antisovvenzioni, il calcolo del vantaggio deve essere individualizzato e aderire alla situazione concreta del beneficiario;
  • conferma che la nozione di "incaricare" può essere interpretata in modo ampio, anche in presenza di restrizioni all’esportazione formalmente regolari, se queste sono strutturate per ottenere un effetto equivalente alla fornitura di beni;
  • precisa che la sottoquotazione del prezzo deve essere calcolata confrontando prezzi omogenei e allo stesso stadio commerciale;
  • mostra che un errore metodologico sul vantaggio o sulla sottoquotazione può travolgere l’intera misura compensativa, incluso il nesso causale e il livello del dazio.

Come è indicizzato

Materiedazi compensativisovvenzioni all’esportazionediritti della difesaaccesso agli atti riservaticalcolo del pregiudizio e della sottoquotazione del prezzo

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