Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47208/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della confisca di euro 2.500,00 disposta insieme al patteggiamento per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 (mera detenzione di stupefacenti, fattispecie di lieve entità). Il difensore ha censurato la confisca per violazione di legge (art. 12-sexies L. 306/92 e art. 240 c.p.), sostenendo che non è stato provato alcun nesso tra la somma sequestrata e il reato dichiarato e che l'origine del denaro risulta da documentazione (ricevute) riconducibile alla vendita del bar.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo alla confisca: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva la confisca degli euro 2.500,00 e ha ordinato la restituzione della somma all'avente diritto. La Corte ha ritenuto che, nel caso di condanna per la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, la confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato è ammissibile solo se il denaro costituisce il profitto o il prezzo del reato (nexus probatorio) ai sensi dell'art. 240 c.p.; nel caso concreto tale nesso non è stato motivato dal giudice e la somma poteva avere origine lecita comprovata dalle ricevute.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    Fattispecie applicata al caso (detenzione di stupefacenti in quantità di lieve entità). La Corte sottolinea che, per questa ipotesi, la confisca del denaro trovato in possesso è ammessa solo se il denaro costituisce prezzo o profitto del reato e sussiste un adeguato nesso di pertinenzialità con l'illecito.

  • art. 240 cod. pen.

    "confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, inteso quale lucro e cioè vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato"

    La norma è stata applicata dalla Corte per stabilire che la confisca obbligatoria/facoltativa riguarda solo beni che costituiscono il profitto del reato; è richiesto un accertamento del nesso tra bene e reato per poter disporre l'ablazione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma del patteggiamento: la sanzione (pena) è stata applicata secondo questa disposizione; la Corte ricorda che le statuizioni relative a misure ablative, se facoltative, richiedono motivazione specifica.

  • art. 12-sexies L. 306/1992

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina della confisca; è stata invocata per censurare la legittimità della misura ablativa, sebbene la decisione della Corte si sia fondata soprattutto sul corretto riferimento a art. 240 c.p. e alla mancanza di nesso probatorio.

  • art. 85-bis D.P.R. 309/1990 e art. 240-bis c.p.

    Richiamate nella discussione: la Corte distingue le diverse basi normative per la confisca nelle materie di stupefacenti e ribadisce che, ai fini della confisca di denaro, occorrono i presupposti specifici previsti dalla normativa vigente e un'adeguata motivazione del giudice.

Massime di principio

  • La confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato per reati di stupefacenti (art. 73 DPR 309/90) è ammessa solo se il denaro costituisce il prezzo o il profitto del reato e sussiste un chiaro nesso di pertinenzialità tra somme e illecito.
  • Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le misure ablative o accessorie facoltative devono essere adeguatamente motivate dal giudice, anche se le parti hanno concordato la pena.
  • L'onere di provare che una somma è provento del reato grava sull'accusa: in mancanza di prova del nesso, la confisca è illegittima e la somma va restituita.
  • Documenti idonei a dimostrare l'origine lecita della somma (es. ricevute di vendita di un'attività) possono neutralizzare la presunzione che il denaro sia provento di attività illecite.
  • La confisca è consentita per il provento della vendita di stupefacenti quando il procedimento riguarda quel reato specifico; non può essere disposta per somme riferibili ad altri illeciti non contestati e non accertati nel processo in esame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.