Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 283/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202408635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania - Napoli che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di condono edilizio differito relativo a opere realizzate in difformità o assenza di titolo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante, acquirente di alcuni lotti di un complesso sportivo nell'ambito di una procedura fallimentare, aveva presentato un'istanza di condono differito ai sensi dell'art. 40, comma 6, della legge n. 47/1985, riguardante otto interventi edilizi, tra cui modifiche distributive interne, nuovi spogliatoi e locali accessori, un ampliamento del bar, una veranda e una copertura geodetica di campi da tennis. Il Comune aveva respinto l'istanza per plurime ragioni autonome: mancata produzione della prova del pagamento dell'oblazione; mancata dimostrazione dell'anteriorità delle ragioni di credito rispetto alla normativa condonistica; volumetria complessiva superiore al limite previsto; tardiva realizzazione della veranda; ulteriori profili relativi alla trasformazione del complesso sportivo e alla possibile lottizzazione abusiva, alla qualificazione edilizia di uno degli interventi e al mancato rispetto delle altezze igienico-sanitarie. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello la società ha articolato sette motivi: i primi due contestavano il riferimento alla lottizzazione abusiva cartolare; il terzo riguardava il mancato pagamento dell'oblazione e l'anteriorità delle ragioni di credito; il quarto la data di realizzazione della copertura geodetica e la volumetria; il quinto gli effetti della revoca di una precedente ordinanza di demolizione; il sesto la qualificazione della diversa distribuzione interna come manutenzione straordinaria non soggetta a permesso di costruire; il settimo l'indeterminatezza del rilievo relativo alle altezze igienico-sanitarie.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha esaminato prioritariamente il terzo motivo in applicazione del criterio della ragione più liquida. Ha respinto la censura relativa al mancato pagamento dell'oblazione, rilevando che i versamenti effettuati per precedenti istanze di condono non erano imputabili alla nuova istanza, perché riferiti a procedimenti autonomi, relativi a domande ormai respinte e comunque non attualizzati alla consistenza delle opere esistente al momento della nuova domanda. La società non aveva inoltre mai pagato, entro i termini di legge, l'oblazione dovuta per il condono differito. Il mancato esercizio del soccorso istruttorio è stato ritenuto irrilevante e comunque vizio meramente formale non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché l'integrazione non avrebbe potuto condurre a un diverso esito: il pagamento non era mai avvenuto e non poteva essere effettuato tardivamente. La censura relativa all'anteriorità delle ragioni di credito è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la legittimità della distinta ragione ostativa concernente l'oblazione era sufficiente a sorreggere il diniego. Per la stessa ragione sono stati dichiarati improcedibili i primi due motivi, relativi alla lottizzazione abusiva cartolare, e i motivi quarto, quinto, sesto e settimo, concernenti gli ulteriori profili edilizi e urbanistici: l'eventuale accoglimento non avrebbe comunque consentito il rilascio del condono. Il diniego, peraltro, non aveva accertato definitivamente una lottizzazione abusiva, ma aveva demandato agli uffici competenti ogni valutazione ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 380/2001. L'appello è stato quindi in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile. La società appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 2.000 oltre accessori in favore del Comune; spese compensate tra il Comune e l'altro soggetto costituito.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 6, legge n. 47/1985

    Nelle ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della presente legge.

    La disposizione, in quanto eccezionale e ampliativa dell'ambito applicativo del condono, richiede la rigorosa prova dei suoi presupposti, compresa l'anteriorità delle ragioni di credito rispetto alla normativa condonistica invocata.

  • art. 39 legge n. 724/1994

    Il pagamento dell'oblazione e la relativa documentazione devono essere prodotti nei termini previsti per la domanda di condono; il soccorso istruttorio non consente di sanare il mancato pagamento dell'oblazione entro i termini di legge.

  • art. 39, comma 4, legge n. 724/1994

    Il potere di acquisire documentazione mancante non può essere utilizzato per consentire il pagamento tardivo dell'oblazione quando tale pagamento non sia mai stato effettuato entro il termine decadenziale.

  • art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990

    L'omesso soccorso istruttorio costituisce vizio formale non invalidante quando risulti che l'integrazione richiesta non avrebbe potuto condurre a un diverso contenuto del provvedimento.

  • art. 30 d.P.R. n. 380/2001

    Il mero rinvio agli uffici competenti per la valutazione dell'eventuale lottizzazione abusiva non equivale a un accertamento definitivo della lottizzazione.

  • art. 36 RUEC

    La disposizione è stata invocata dall'appellante per sostenere la qualificazione di un intervento come manutenzione straordinaria, ma il giudice non ha esaminato nel merito tale questione per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001

    La disposizione è stata richiamata dall'appellante in relazione alla necessità della comunicazione di inizio lavori asseverata per l'intervento di manutenzione straordinaria; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 120 c.p.a.

    null

Massime di principio

  • In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, ciascuna motivazione autonoma e sufficiente a sorreggere il dispositivo deve essere specificamente impugnata; se una di esse resiste alle censure, viene meno l'interesse all'esame delle altre, perché il loro eventuale accoglimento non determinerebbe l'annullamento dell'atto.
  • Nel condono edilizio, il mancato pagamento dell'oblazione entro i termini di legge impedisce il perfezionamento della fattispecie sanatoria e legittima il diniego, senza possibilità di adempimento tardivo.
  • I pagamenti dell'oblazione effettuati in relazione a precedenti e autonome domande di condono non possono essere imputati a una successiva istanza, soprattutto quando le domande precedenti siano state respinte e gli importi siano eventualmente soggetti a restituzione; la nuova oblazione deve essere riferita e attualizzata alla consistenza dell'abuso esistente al momento della nuova domanda.
  • Il soccorso istruttorio non può trasformarsi in uno strumento per consentire il pagamento tardivo dell'oblazione. L'omessa attivazione del soccorso è comunque un vizio non invalidante quando sia certo che l'interessato non avrebbe potuto produrre la prova di un pagamento tempestivo mai eseguito.
  • Quando una ragione autonoma di diniego è sufficiente a escludere il rilascio del condono, le censure relative a ulteriori presupposti, limiti o caratteristiche degli abusi diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il rinvio dell'amministrazione agli uffici competenti per l'eventuale applicazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 non integra, di per sé, un accertamento attuale e definitivo di lottizzazione abusiva.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniDestinazioni d'uso e zone omogeneeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieFiscalizzazione dell'abusoDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiSoccorso istruttorioVizi formali non invalidantiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.