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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-525/21

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 21 dicembre 2022. — E. Breuninger GmbH & Co. contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Regime-quadro per l’istituzione, in Germania, di un regime federale di indennizzo del danno patito a causa delle decisioni di contenimento – Decisione di non sollevare obiezioni – Misura destinata a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità. — Causa T-525/21

Giurisprudenza europea62021TJ0525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di E. Breuninger contro la decisione con cui la Commissione aveva autorizzato il regime tedesco di indennizzo per i danni causati dalle misure anti-Covid. La società sosteneva di essere esclusa dal beneficio perché operava anche online, ma il Tribunale ha rilevato che l’online era un’attività connessa al commercio al dettaglio fisico e non un settore distinto ai fini del regime. Poiché l’eventuale esclusione derivava da una condizione aggiunta unilateralmente dalle autorità tedesche al programma di attuazione, e non dalla decisione della Commissione, l’annullamento non avrebbe dato alcun vantaggio alla ricorrente.

Ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione che autorizza il regime federale tedesco di indennizzo Covid-19: il Tribunale respinge il ricorso per carenza di interesse ad agire.

La questione giuridica

Se la ricorrente avesse un interesse ad agire per ottenere l’annullamento della decisione della Commissione che ha dichiarato compatibile, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, il regime federale tedesco di indennizzo dei danni da Covid-19; in particolare, se la soglia dell’80% prevista dal regime escludesse la ricorrente e se la Commissione dovesse aver avviato il procedimento di indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Principio di diritto

Un ricorso di annullamento avverso una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato è irricevibile se il ricorrente non dimostra che l’annullamento può procurargli un beneficio concreto: nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che la ricorrente non era esclusa dal regime federale di indennizzo dalla condizione dell’80%, poiché il commercio online doveva essere considerato attività connessa e non settore distinto; inoltre, l’eventuale pregiudizio derivante da una condizione di ammissibilità aggiunta unilateralmente dalle autorità tedesche al programma nazionale non incideva sulla legittimità della decisione impugnata. Ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di interesse ad agire, senza esame nel merito dei motivi relativi a proporzionalità e mancato avvio del procedimento formale.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
  • Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 794/2004
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Articoli 89, 90, 134 e 138 del regolamento di procedura del Tribunale

Ricorso contro l’autorizzazione del regime federale tedesco di indennizzo Covid-19

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da E. Breuninger GmbH & Co. contro la decisione della Commissione che aveva dichiarato compatibile con il mercato interno il regime federale tedesco di indennizzo dei danni causati dalle decisioni di contenimento adottate durante la pandemia da Covid-19. Il Tribunale non esamina nel merito i motivi di legittimità dedotti, perché ritiene il ricorso irricevibile per difetto di interesse ad agire.

Fatti e contenuto del regime

La Germania aveva notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, un regime di sovvenzioni dirette destinato a compensare le imprese per il mancato guadagno causato dalle decisioni di contenimento. Il regime si applicava in tutta la Germania, per le perdite subite tra il 16 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, e prevedeva meccanismi di limitazione e di controllo ex post per evitare un eccessivo indennizzo.

In particolare, il regime:

  • beneficiava di regola tutte le imprese, con alcune esclusioni;
  • si applicava alle imprese la cui attività fosse stata vietata o alle imprese che realizzassero almeno l’80% del fatturato con imprese vietate;
  • consentiva di indennizzare solo le perdite collegate alle attività vietate o alla parte separabile dell’attività interessata;
  • imponeva di considerare anche i ricavi derivanti dallo spostamento verso attività economiche connesse;
  • prevedeva un controllo successivo e il rimborso delle somme eccedenti.

La Commissione ha ritenuto che il regime rientrasse nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ma fosse compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, poiché il Covid-19 costituiva un evento eccezionale e il nesso causale tra evento e danno risultava sufficientemente delimitato.

Motivi di ricorso dedotti dalla società

La ricorrente sosteneva che la decisione impugnata fosse illegittima perché la condizione di ammissibilità prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, del regime federale di indennizzo, relativa alla soglia dell’80% del fatturato, avrebbe escluso le imprese operanti in più settori, come la sua, e violato il principio di proporzionalità. In secondo luogo, deduceva che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento di indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE a causa di gravi difficoltà.

Valutazione del Tribunale sull’interesse ad agire

Il Tribunale ricorda che un ricorso di annullamento è ricevibile solo se il ricorrente ha un interesse concreto all’annullamento, nel senso che l’atto impugnato deve poter produrre, di per sé, effetti giuridici favorevoli per il ricorrente.

Nel caso concreto, il Tribunale osserva che la ricorrente fondava il ricorso su una premessa errata: riteneva che il commercio online e il commercio fisico al dettaglio fossero settori distinti e che, per tale ragione, la sua attività non raggiungesse la soglia dell’80%. Tuttavia, dalla documentazione del regime risultava che il commercio online non era considerato un settore autonomo, ma un’attività economica connessa al commercio fisico al minuto. Di conseguenza, il volume d’affari dell’online non escludeva la ricorrente dall’accesso al regime ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2.

Il Tribunale aggiunge che l’eventuale impossibilità per la ricorrente di ottenere un sostegno nell’ambito del programma tedesco di attuazione dipendeva, in realtà, da una condizione ulteriore introdotta unilateralmente dalle autorità tedesche: una soglia del 30% del fatturato complessivo interessato dalle misure di contenimento. Tale condizione non figurava nella decisione impugnata né nel regime notificato e, quindi, non poteva essere censurata mediante il ricorso diretto contro la decisione della Commissione.

Rapporto tra decisione della Commissione e disciplina nazionale di attuazione

La pronuncia sottolinea la distinzione tra il controllo della compatibilità degli aiuti, riservato alla Commissione, e il sindacato sull’attuazione nazionale del regime, che spetta ai giudici nazionali. Se uno Stato membro aggiunge unilateralmente una condizione ulteriore o modifica l’aiuto notificato, il problema può eventualmente porsi in termini di nuovo aiuto o di modifica di aiuto esistente, da valutare alla luce dei regolamenti applicabili e, se del caso, mediante rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE.

Tuttavia, tale questione è estranea all’oggetto del ricorso, che investe solo la legittimità della decisione della Commissione del 28 maggio 2021. Per questo motivo, l’eventuale illegittimità della condizione nazionale del 30% non poteva fondare l’interesse ad agire contro la decisione europea.

Decisione e conseguenze sulle spese

Il Tribunale conclude che l’annullamento della decisione impugnata non avrebbe apportato alcun beneficio alla ricorrente. Il ricorso è pertanto respinto in quanto irricevibile per carenza di interesse ad agire.

Quanto alle spese, la ricorrente, risultata soccombente, è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione, mentre la Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statocovid-19riscatto per danni da calamità/eventi eccezionaliricevibilità del ricorsoprocedimento di controllo degli aiuti di Stato

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