Sentenza n. 97/2026 - Parma, Sezione 1
per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere gli atti indicati nell’istanza di accesso ai documenti inviata via pec, in data 29 settembre 2025, all’Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’AIPO sull’istanza di accesso documentale relativa al progetto di sistemazione idraulica e agli atti della pregressa procedura espropriativa
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, proprietaria di terreni interessati dall’avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilità di un’opera idraulica, ha chiesto l’accesso al particellare di esproprio, alle planimetrie e sezioni progettuali, alle superfici da espropriare o occupare e alle indennità previste, nonché agli atti della procedura espropriativa risalente agli anni Settanta che aveva dato luogo all’argine esistente. L’istanza è rimasta priva di riscontro per oltre trenta giorni. La società ha dedotto il diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 e, in particolare, l’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, evidenziando il collegamento tra i documenti richiesti e la tutela della proprietà, sia rispetto al nuovo procedimento espropriativo sia rispetto agli interventi già realizzati. Ha inoltre chiesto, per gli eventuali atti inesistenti, che l’amministrazione ne desse esplicita indicazione. Nel corso del giudizio l’AIPO ha esibito la documentazione richiesta. L’amministrazione ha sostenuto che la ricorrente avrebbe potuto consultare gli atti presso gli uffici indicati nella comunicazione di avvio e che la mancata acquisizione preventiva sarebbe dipesa dalla sua scelta e dalla sua negligenza.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l’ostensione sopravvenuta era pienamente satisfattiva della pretesa. Ai fini delle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha ritenuto che l’istanza fosse riconducibile all’accesso difensivo e che la ricorrente avesse rappresentato in modo puntuale e specifico la situazione giuridica da tutelare e il nesso di necessaria strumentalità tra i documenti e le possibili pretese da far valere. Non era necessario dimostrare la lesione attuale di una posizione giuridica né provare in anticipo l’ammissibilità o la decisività dei documenti in un eventuale giudizio, essendo sufficiente la loro astratta pertinenza e potenziale utilità. L’indagine su ammissibilità, influenza e decisività della documentazione compete al giudice dell’eventuale controversia finale, non all’amministrazione detentrice né al giudice dell’accesso, salvo il caso di collegamento manifestamente assente o di uso pretestuoso dell’istanza. La disponibilità degli atti presso gli uffici, indicata nella comunicazione di avvio, non esonerava l’amministrazione dall’obbligo di rispondere all’istanza formale, anche perché essa riguardava documenti relativi alla pregressa procedura espropriativa. L’AIPO è stata condannata al pagamento di € 1.500,00 per spese di giudizio, oltre accessori e contributo unificato, poiché aveva provveduto oltre il termine di trenta giorni e soltanto dopo l’instaurazione del giudizio.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina dell’accesso documentale si applica agli atti detenuti dall’amministrazione relativi a procedimenti amministrativi, compresi quelli espropriativi.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
L’accesso difensivo richiede un interesse immediato, concreto e attuale e un nesso di necessaria strumentalità tra documenti e tutela della situazione giuridica, da rappresentare puntualmente nell’istanza.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il mancato riscontro entro trenta giorni consente la tutela giurisdizionale e, nel caso concreto, ha rilevato ai fini della soccombenza virtuale dell’amministrazione.
art. 116 c.p.a.
Prevede il rito per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio sull’accesso difensivo, il richiedente deve rappresentare nell’istanza una situazione giuridicamente tutelata e il collegamento di necessaria strumentalità tra la documentazione richiesta e la cura o difesa dei propri interessi; non deve invece dimostrare previamente la lesione della posizione giuridica o la sicura decisività degli atti.
- Ai fini dell’accesso difensivo è sufficiente che la documentazione presenti un’astratta pertinenza e una potenziale utilità rispetto a una controversia già instaurata o meramente eventuale; la valutazione definitiva dell’ammissibilità, rilevanza e decisività dei documenti spetta al giudice dell’eventuale giudizio finale.
- L’amministrazione detentrice e il giudice dell’accesso possono negare l’ostensione per carenza del collegamento difensivo solo quando tale collegamento sia evidentemente e assolutamente insussistente, ovvero quando l’istanza risulti pretestuosa o temeraria.
- La mera indicazione, nella comunicazione di avvio del procedimento, della possibilità di consultare gli atti presso gli uffici non esonera l’amministrazione dall’obbligo di esaminare e riscontrare una successiva istanza formale di accesso, soprattutto quando questa comprenda documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nella comunicazione.
- Quando l’amministrazione ostende integralmente i documenti richiesti durante il giudizio di accesso, la pretesa è soddisfatta e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere; le spese possono essere liquidate secondo la soccombenza virtuale, considerando il comportamento dell’amministrazione e la fondatezza originaria dell’istanza.
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