Ordinanza n. 656/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di cui alla Comunicazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 31 ottobre 2025 recante “Lista AGCOM dei soggetti ex art. 13-bis del Decreto Caivano e delibera n. 96/25/CONS”; della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 96/25/CONS, dell'8 aprile 2025, recante ad oggetto “Adozione delle modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti in attuazione della legge 13 novembre 2023, n. 159”, unitamente ai suoi allegati; - nonché, per quanto occorrer possa, (i) della delibera n. 9/24/CONS, del 10 gennaio 2024, che ha disposto l'“Avvio del procedimento istruttorio finalizzato all'attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159”; (ii) della delibera n. 61/24/CONS, del 6 marzo 2024, recante “Avvio della consultazione pubblica di cui all'art. 1, comma 4, della delibera n. 9/24/CONS volta all'adozione di un provvedimento sulle modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti in attuazione della legge 13 novembre 2023, n. 159”; (iii) del comunicato stampa AGCOM del 12 novembre 2025 e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche se non noto o conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione AGCOM del 31 ottobre 2025 recante la lista dei soggetti ex art. 13-bis del Decreto Caivano e delibera AGCOM n. 96/25/CONS sulle modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti, nonché atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore digitale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la comunicazione AGCOM del 31 ottobre 2025 relativa alla lista dei soggetti destinatari della disciplina prevista dall'art. 13-bis del decreto-legge n. 123/2023, convertito dalla legge n. 159/2023, e la delibera AGCOM n. 96/25/CONS dell'8 aprile 2025, con i relativi allegati, avente ad oggetto l'adozione delle modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrente, gli atti di avvio del procedimento e della consultazione pubblica, il comunicato stampa AGCOM del 12 novembre 2025 e ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a dare conto della domanda cautelare e della particolare delicatezza degli interessi coinvolti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ma non ha svolto una valutazione definitiva dei motivi di ricorso né ha disposto la sospensione immediata degli atti impugnati in ragione di un compiuto esame del fumus boni iuris e del periculum in mora. Ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate fossero adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. L'istanza cautelare è stata quindi accolta ai soli fini processuali della trattazione accelerata del merito, fissata all'udienza pubblica dell'11 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione della particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente sono adeguatamente soddisfatte con la sollecita discussione del merito della causa ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
La tutela cautelare può essere accordata, senza sospendere immediatamente l'efficacia dell'atto impugnato, mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito quando tale misura sia ritenuta sufficiente a soddisfare le esigenze cautelari.
art. 55, comma 10, c.p.a.
accoglie l’istanza cautelare ai soli fini di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a.
Il giudice può definire la domanda cautelare attraverso una misura acceleratoria consistente nella fissazione ravvicinata della trattazione del merito.
art. 13-bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla l. 13 novembre 2023, n. 159
La disposizione costituisce la base normativa degli atti AGCOM relativi all'accertamento della maggiore età degli utenti, ma l'ordinanza non ne interpreta direttamente la portata.
Massime di principio
- Quando la particolare delicatezza degli interessi coinvolti rende necessario un rapido esame giudiziale, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando sollecitamente l'udienza di merito senza disporre la sospensione dell'atto impugnato.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica di merito può costituire una misura cautelare sufficiente quando, secondo la valutazione del giudice, essa soddisfi adeguatamente le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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