Cassazione Penale, Sentenza n. 12319/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia in carcere e successivi arresti domiciliari subiti per complessivi 318 giorni (07/12/2018-23/10/2019) in relazione ai reati di cui agli artt. 575 e 411 c.p., dai quali gli imputati erano poi stati definitivamente assolti. L'ordinanza di merito aveva ritenuto sussistente l'ostativo presupposto della "colpa grave" della ricorrente e degli altri membri del nucleo familiare, sulla base di comportamenti extraprocessuali e processuali ritenuti idonei a creare una falsa apparenza di colpevolezza (tra i fatti considerati: presenza vicino al luogo di un incidente stradale nella notte della sparizione della persona offesa, trasferimento di un oggetto voluminoso su un'Alfa 147, utilizzo di vettura non nella disponibilità della famiglia, dismissione delle SIM card e dei cellulari, mancato contatto con la persona scomparsa nonostante i rapporti di frequentazione, lavori di ristrutturazione con macchie rossastre nell'appartamento, ecc.). In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 314 c.p.p. (in tema di colpa grave) sostenendo che le condotte ritenute equivoche erano valutazioni illogiche e basate su elementi meramente congetturali, richiamando la sentenza di assoluzione della Corte di legittimità che avrebbe evidenziato l'inidoneità del compendio indiziario e la mancata certezza circa l'effettivo decesso della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza della Corte d'appello avesse adeguatamente indicato e motivato gli elementi ostativi al diritto all'indennizzo, valorizzando in particolare le condotte extraprocessuali dei ricorrenti e compiendo una valutazione ex ante richiesta dalla disciplina della riparazione per ingiusta detenzione. La Corte ha puntualizzato il principio secondo cui il giudice della riparazione deve valutare, con autonomo iter logico-motivazionale e sulla base degli elementi disponibili al tempo della misura cautelare, la sussistenza di dolo o colpa grave che abbia contribuito a creare la falsa apparenza di illecito. Il motivo di cassazione è stato ritenuto aspecifico rispetto alle argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale. Conseguenze procedurali: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in euro 1.000.
Norme richiamate
art. 315 c.p.p.
Indica il giudice competente per il procedimento di riparazione; la Corte d'appello è stata ritenuta giudice adito per la domanda di riparazione
art. 575 c.p.
Norma sul reato di omicidio; richiamata quale titolo cautelare a fondamento delle misure iniziali nei confronti degli imputati
art. 411 c.p.
Norma sulle circostanze aggravanti (o altra norma collegata a contestazione) menzionata nel capo d'imputazione alla base delle misure cautelari
art. 314 c.p.p.
Regola la causa ostativa al diritto all'indennizzo (dolo o colpa grave del danneggiato); la Corte ha interpretato che la colpa grave va valutata ex ante, con autonomo giudizio del giudice della riparazione basato sui comportamenti processuali ed extraprocessuali disponibili al momento della misura
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Prevede il motivo di cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo formulato dalla ricorrente aspecifico rispetto alle argomentazioni della Corte territoriale
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023 (Di Dio, Rv. 285069)
Riferimento giurisprudenziale richiamato per il principio secondo cui il giudice della riparazione deve valutare la sussistenza di dolo o colpa grave ex ante e confrontarsi con le argomentazioni alla base dell'assoluzione per determinare gli eventuali elementi ostativi all'indennizzo
Massime di principio
- L'assoluzione nel processo penale non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione verifica se il detenuto abbia con la propria condotta (dolo o colpa grave) contribuito a creare l'apparenza di colpevolezza.
- La valutazione della colpa grave è ex ante e autonoma rispetto al giudizio di merito: il giudice della riparazione analizza i comportamenti disponibili al tempo della misura cautelare (comportamenti processuali ed extraprocessuali) e decide se quei comportamenti erano idonei a giustificare, anche se erroneamente, l'adozione della misura.
- Comportamenti 'sospetti' ma formalmente leciti (es. frequenze, mancati contatti, utilizzo/abbandono di strumenti di comunicazione, lavori improvvisi in casa) possono essere ritenuti elementi ostativi solo se, valutati nel loro complesso e nella concretezza dei fatti, risultano idonei a creare una falsa apparenza di colpevolezza; la difesa deve quindi contestare specificamente e documentatamente questa valutazione per ottenere accoglimento in sede di impugnazione.
- In sede di cassazione avverso decisioni sulla riparazione, è essenziale proporre motivi specifici e puntuali che investano il criterio logico-motivazionale seguito dal giudice di merito; motivi generici o aspecifici sono a rischio di inammissibilità.
- Per chi esercita l'azione di riparazione conviene raccogliere e documentare elementi che smentiscano l'interpretazione di comportamento colposo/dolo (es. giustificazioni plausibili per spostamenti, conservazione di ricevute o testimoni che confermino contatti, spiegazioni sul possesso/uso di veicoli, evidenze sulla natura delle tracce rinvenute), poiché l'onere probatorio sull'assenza di colpa grave grava in pratica sulla parte che chiede l'indennizzo.
- La Pubblica Amministrazione (MEF) e il giudice di merito possono fondare il rigetto su elementi extraprocessuali se adeguatamente motivati; pertanto la strategia difensiva deve mirare a dimostrare che tali elementi non erano idonei, nemmeno ex ante, a creare una ragionevole apparenza di colpevolezza.
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