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Ordinanza

Ordinanza n. 98/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Parma n. DET AMB 2025 4951 del 02/09/2025, recante Autorizzazione unica per la costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico denominato Parma 1 e Parma 21 in via Pietro Setti, Parma; - della nota ARPAE prot. n. 2025/0188379 del 23/10/2025 di rigetto dell'istanza di autotutela; - del parere della Regione Emilia-Romagna prot. 1226142.U del 31 10 2024 relativo alla verifica delle colture; - del parere del Comune di Parma settore pianificazione e sviluppo del territorio del 26 8 2025 prot. 0047985 E/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202600183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione unica per la costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico, unitamente al rigetto dell'istanza di autotutela e agli atti presupposti

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

È stata proposta domanda cautelare incidentale nell'ambito di un ricorso per l'annullamento della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Parma recante l'autorizzazione unica per la costruzione e gestione dell'impianto fotovoltaico denominato Parma 1 e Parma 21. Sono stati inoltre impugnati il rigetto dell'istanza di autotutela, il parere regionale relativo alla verifica delle colture, il parere del Comune di Parma e gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati, poiché la decisione riguarda esclusivamente la fase cautelare.

La decisione

All'udienza camerale la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare. Il TAR ha preso atto della rinuncia, senza esaminare il fumus boni iuris né il periculum in mora e senza pronunciarsi sulla legittimità dell'autorizzazione o degli altri atti impugnati. In ragione della richiesta delle controparti e della valutazione di ingiustificata tardività della rinuncia, intervenuta soltanto in udienza camerale, il Collegio ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare: € 500,00 oltre accessori in favore del Comune di Parma, € 500,00 oltre accessori in favore di ARPAE ed € 500,00 oltre accessori in favore della società controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto la domanda cautelare non è stata esaminata perché il ricorrente vi ha rinunciato in udienza.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda cautelare dichiarata in udienza determina la presa d'atto della rinuncia e preclude l'esame del fumus boni iuris e del periculum in mora.
  • Quando la rinuncia all'istanza cautelare interviene soltanto all'udienza camerale e le controparti ne chiedono la rifusione, il giudice può porre a carico del rinunciante le spese della fase cautelare, valutando ingiustificata la tardività della rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelareSpese di lite
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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