Ordinanza n. 98/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Parma n. DET AMB 2025 4951 del 02/09/2025, recante Autorizzazione unica per la costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico denominato Parma 1 e Parma 21 in via Pietro Setti, Parma; - della nota ARPAE prot. n. 2025/0188379 del 23/10/2025 di rigetto dell'istanza di autotutela; - del parere della Regione Emilia-Romagna prot. 1226142.U del 31 10 2024 relativo alla verifica delle colture; - del parere del Comune di Parma settore pianificazione e sviluppo del territorio del 26 8 2025 prot. 0047985 E/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione unica per la costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico, unitamente al rigetto dell'istanza di autotutela e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata proposta domanda cautelare incidentale nell'ambito di un ricorso per l'annullamento della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Parma recante l'autorizzazione unica per la costruzione e gestione dell'impianto fotovoltaico denominato Parma 1 e Parma 21. Sono stati inoltre impugnati il rigetto dell'istanza di autotutela, il parere regionale relativo alla verifica delle colture, il parere del Comune di Parma e gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati, poiché la decisione riguarda esclusivamente la fase cautelare.
La decisione
All'udienza camerale la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare. Il TAR ha preso atto della rinuncia, senza esaminare il fumus boni iuris né il periculum in mora e senza pronunciarsi sulla legittimità dell'autorizzazione o degli altri atti impugnati. In ragione della richiesta delle controparti e della valutazione di ingiustificata tardività della rinuncia, intervenuta soltanto in udienza camerale, il Collegio ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare: € 500,00 oltre accessori in favore del Comune di Parma, € 500,00 oltre accessori in favore di ARPAE ed € 500,00 oltre accessori in favore della società controinteressata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto la domanda cautelare non è stata esaminata perché il ricorrente vi ha rinunciato in udienza.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare dichiarata in udienza determina la presa d'atto della rinuncia e preclude l'esame del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- Quando la rinuncia all'istanza cautelare interviene soltanto all'udienza camerale e le controparti ne chiedono la rifusione, il giudice può porre a carico del rinunciante le spese della fase cautelare, valutando ingiustificata la tardività della rinuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 208/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 209/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 210/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 211/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 213/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 214/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →