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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36115/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2010. Il giudice tributario provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la documentazione relativa alla delega di firma fosse generica e insufficiente e osservando inoltre che il funzionario delegato indicato non sarebbe stato competente per atti di importo pari a quello oggetto della lite. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza per motivazione apparente e apodittica, oltre che per contrasto con la documentazione prodotta in giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, anche a voler superare la questione formale relativa all'indicazione del numero del motivo ex art. 360 c.p.c., la censura non colpisse una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva infatti fondato la decisione anche su un ulteriore e pregiudiziale rilievo, cioè la mancanza di competenza del funzionario delegato rispetto ad avvisi di accertamento di quell'importo. Poiché tale ratio non era stata specificamente censurata, il ricorso non poteva essere accolto. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    L'erronea indicazione del numero del motivo non comporta inammissibilità se dal contenuto del ricorso emerge una doglianza riconducibile a una delle ipotesi tipizzate dell'art. 360 c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    ai sensi dell'art 380 bis cpc

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte specificamente; la mancata impugnazione di anche una sola ratio rende il ricorso inammissibile per difetto di decisività della doglianza.
  • La qualificazione formale del motivo nel ricorso per cassazione non è decisiva se il contenuto sostanziale della censura consente di ricondurla a uno dei vizi deducibili previsti dall'art. 360 c.p.c.
  • La denuncia di motivazione apparente o apodittica non è sufficiente quando la decisione di merito è comunque sorretta da una autonoma argomentazione idonea, da sola, a reggere il dispositivo.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura deve colpire la reale base logico-giuridica della decisione impugnata; altrimenti il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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