Ordinanza n. 672/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza di demolizione n. 5 del 10 novembre 2025, emessa dal Settore Gestione del Territorio del Comune di San Sebastiano al Vesuvio; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di due cancelli pedonali in ferro
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione di due cancelli pedonali in ferro, collocati rispettivamente all'ingresso e nella parte posteriore della proprietà. Ha dedotto la violazione del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 42/2004, sostenendo che i cancelli erano stati realizzati insieme all'immobile principale in forza di una licenza edilizia del 30 dicembre 1958. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 3, 7, 10-bis e 21-octies l. n. 241/1990, del principio di proporzionalità e ragionevolezza e del contraddittorio procedimentale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo il ricorso assistito da elementi di possibile fondatezza, meritevoli di approfondimento nella sede di merito. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione, così da consentire la decisione di merito senza che la situazione materiale venga modificata. Ha fissato l'udienza pubblica del 22 luglio 2026 per la trattazione del merito e ha rinviato la regolazione delle spese alla decisione definitiva.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla demolizione dei cancelli, sostenendo che le opere fossero comprese nella licenza edilizia originaria; la fondatezza della censura è stata ritenuta meritevole di approfondimento nel merito.
d.lgs. n. 42/2004
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione; l'ordinanza cautelare non definisce nel merito la relativa censura.
art. 3 l. n. 241/1990
La norma è stata richiamata dal ricorrente quale parametro relativo alla motivazione del provvedimento impugnato; la questione è stata rinviata alla fase di merito.
art. 7 l. n. 241/1990
La norma è stata richiamata in relazione alle garanzie partecipative; la relativa censura sarà approfondita nel merito.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La norma è stata richiamata in relazione al contraddittorio procedimentale e al preavviso di rigetto; l'ordinanza non ha definito la questione.
art. 21-octies l. n. 241/1990
La norma è stata richiamata dal ricorrente quale parametro di legittimità dell'atto; l'ordinanza cautelare non ne ha fornito un'interpretazione definitiva.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la possibile fondatezza delle censure, quando richieda un approfondimento incompatibile con la fase sommaria, può giustificare la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato fino alla decisione di merito.
- Nel giudizio cautelare amministrativo, la sospensione dell'atto può essere disposta per preservare la situazione materiale e consentire che la decisione di merito intervenga re adhuc integra, previo bilanciamento degli interessi contrapposti.
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